CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06253/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22248/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controrkorrente avverso la sentenza n. 1312/2016 della Corte di appello di Catanzaro depositata il giorno 27 luglio 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 giugno 2022 dal Consigliere Relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I- RG 22248/2017 camera di consiglio 6.6.2022 LA CORTE RILEVA1. — E' impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Catanzaro con cui è stato, da un lato, respinto l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso pronuncia resa in prime cure dal Tribunale di Paola e accolto, dall'altro, il gravame incidentale spiegato nei confronti della medesima decisione da [OSCURATO:SOCIETA].. La controversia ha ad oggetto il recesso della banca da un contratto di apertura di credito, che Sganga, attore in primo grado, aveva ritenuto illegittimo, e il risarcimento del danno originatosi da tale condotta. La causa era stata definita in primo grado con la condanna della banca al pagamento della somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali. 2. — Il ricorso per cassazione si fonda su cinque motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 c.c., 2 e 33, lett. h), d.lgs. n. 206/2005; violazione e falsa applicazione degli artt. 1373 e 1374 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1341, comma 2, c.p.c.; omesso esame delle dichiarazioni testimoniali dei funzionari bancari, avendo riguardo al tema del recesso; omesso esame della consulenza tecnica d'ufficio nella parte in cui il consulente ha precisato che all'atto del recesso il saldo del conto corrente era nei limiti dell'accordato e non emergeva alcun elemento da cui desumere l'esistenza di una giusta causa di recesso. 3. — In data 28 aprile 2022 il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, corredato dell'accettazione del difensore della banca. 4. — Il giudizio va dunque dichiarato estinto e nulla deve statuirsi in punto di spese. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della