CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 17639/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all' art 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso, con cui si denuncia essenzialmente la illogicità della motivazione con riferimento alli inosservanza dei criteri di legge per la destinazione alla cessione a terzi della sostanza stupefacente e al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato, nel rigettare i motivi di gravame non solo che la detenzione ai fini di spaccio della droga in sequestro, idonea al confezionamento di 12 dosi singole era comprovata da una serie di elementi, tra cui il rinvenimento del bilancino di precisione in una busta di cellophane che l'imputato aveva gettato dalla finestra, durante la perquisizione e dalla disponibilità, non altrimenti giustificata, della somma in contanti di 340,00 euro che cercava di occultare alla vista dei militari ( fol 2 e 3 ) ma anche che la pena è congrua, di poco al di sopra del minimo edittale e la mancata concessione delle attenuanti generiche tiene conto della personalità dell'imputato come emersa dall'accertamento dei fatti e dal comportamento processuale. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20.04.2022 Il Presidente estens Doi telFerFe A [OSCURATO:PERSONA]