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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 18764/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4175-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 693/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 31/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 04175 sez.

ML - ud. 22-03-2022 -2- R.G.4175/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia del Tribunale di Castrovillari, ha dichiarato non raggiunta in giudizio la prova del diritto di [OSCURATO:PERSONA] all'iscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per l'anno 2008, essendo risultato dalle testimonianze escusse che la stessa, nel periodo di causa, si trovava alle dipendenze della cooperativa agricola "I Quadrifogli", ove risultava aver effettuato 120 giornate lavorative; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp.att.cpc in combinato disposto con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1 e art. 92"; contesta la statuizione di condanna alle spese del doppio grado, sostenendo che la Corte d'appello sarebbe incorsa in una macroscopica svista ritenendo che nel caso de quo non fosse presente la dichiarazione di cui all'art. 152 disp.att.cod.proc.civ. sottoscritta dalla ricorrente, prodotta già nel 2010 col ricorso di primo grado, e contenuta in un foglio separato spillato accanto alla nota d'iscrizione a ruolo; la censura è inficiata da un preliminare profilo di inammissibilità, risultando violati gli obblighi di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ.; parte ricorrente pretende di confutare il decísum sostenendo genericamente di aver reso la predetta dichiarazione nel ricorso di primo grado, materialmente contenuta in un foglio separato spillato alla nota di iscrizione a ruolo, senza trascrivere, né produrre (neppure nella memoria difensiva), la copia del ricorso di primo grado e le espressioni con cui avrebbe espressamente richiamato la ricorrenza delle condizioni di esonero, e la copia del foglio spillato all'iscrizione a ruolo personalmente sottoscritta, in modo che la dichiarazione di esenzione possa essere considerata resa "nelle conclusioni dell'atto introduttivo" secondo l'interpretazione offerta da questa Corte (cfr. Cass. n. 16616 del 2018); è d'uopo ribadire, richiamando il Supremo insegnamento, che il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr., ex plurimis, Cass.n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese in presenza della dichiarazione di esenzione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp.att. cod. proc. civ.; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 22 marzo 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4175-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 693/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 31/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 04175 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- R.G.4175/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia del Tribunale di Castrovillari, ha dichiarato non raggiunta in giudizio la prova del diritto di [OSCURATO:PERSONA] all'iscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per l'anno 2008, essendo risultato dalle testimonianze escusse che la stessa, nel periodo di causa, si trovava alle dipendenze della cooperativa agricola "I Quadrifogli", ove risultava aver effettuato 120 giornate lavorative; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp.att.cpc in combinato disposto con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1 e art. 92"; contesta la statuizione di condanna alle spese del doppio grado, sostenendo che la Corte d'appello sarebbe incorsa in una macroscopica svista ritenendo che nel caso de quo non fosse presente la dichiarazione di cui all'art. 152 disp.att.cod.proc.civ. sottoscritta dalla ricorrente, prodotta già nel 2010 col ricorso di primo grado, e contenuta in un foglio separato spillato accanto alla nota d'iscrizione a ruolo; la censura è inficiata da un preliminare profilo di inammissibilità, risultando violati gli obblighi di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ.; parte ricorrente pretende di confutare il decísum sostenendo genericamente di aver reso la predetta dichiarazione nel ricorso di primo grado, materialmente contenuta in un foglio separato spillato alla nota di iscrizione a ruolo, senza trascrivere, né produrre (neppure nella memoria difensiva), la copia del ricorso di primo grado e le espressioni con cui avrebbe espressamente richiamato la ricorrenza delle condizioni di esonero, e la copia del foglio spillato all'iscrizione a ruolo personalmente sottoscritta, in modo che la dichiarazione di esenzione possa essere considerata resa "nelle conclusioni dell'atto introduttivo" secondo l'interpretazione offerta da questa Corte (cfr. Cass. n. 16616 del 2018); è d'uopo ribadire, richiamando il Supremo insegnamento, che il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr., ex plurimis, Cass.n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese in presenza della dichiarazione di esenzione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp.att. cod. proc. civ.; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 22 marzo 2022
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