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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 gennaio 2019

Cassazione n. 11661/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7737/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO e MINISTERO DELLA DIFESA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 427/2018depositata il 21/01/2019 , R.G.N. 312/2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda dell’odierno ricorrente volta ad ottenere i benefici connessi al riconoscimento dello statusdi «vittime del dovere» e soggetti equiparati;

2. per quanto più di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto che tanto il diritto al riconoscimento della condizione di vittima del dovere (o equiparato) ex art.1, commi 563-564, della legge nr. 205 del 2006, quanto i diritti e i benefici che ne conseguono sono soggetti all’ordinaria prescrizione decennale.

Nel caso di specie –avuto riguardo al fatto generatore avvenuto durante un’esercitazione tenutasi nel 1968 in un corso di sottoufficiali – il termine decorreva dall’entrata in vigore della legge nr 205 citata che ha introdotto la categoria delle vittime del dovere ed equiparati, estendendo i benefici già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - o meglio dal successivo regolamento di cui al DPR nr. 243del 2006 entrato in vigore il 23.8.2006 - con la conseguenza dell’estinzione del diritto alla data di presentazione della domanda, oltre 10 anni dopo;

3. avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, successivamente illustrato con memoria, cui hannoresistito, con controricorso, il Ministero della Difesa e quello dell’Interno. [OSCURATO:PERSONA]:

4. con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.–è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’ art.2934, comma 2, cod.civ., in relazione all’art. 1, comma 564, legge nr. 266 del 2005 e relativo regolamento applicativo di cui al dPR nr. 243 del 2006, per avere la Corte di merito ritenuto che si prescrivesse l’accertamento della condizione di vittima del dovere, presupposto dei benefici assistenziali ad essa correlati;

5. il motivo è fondato;

6. la questione concernente la possibili tà di intendere la qualifica di vittima del dovere in termini di statusè stata di recente affrontata dalla Corte, con la pronuncia nr. 17440 del 2022, affermativa del principio per cui «la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status , cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge»;

7. all’indica to precedente e alle ragioni che lo sorreggono, qui da intendersi integralmente richiamate, anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ., occorre assicurare continuità in questa sede, con accoglimento del proposto ricorso;

8. la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio è rimessa altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7737/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO e MINISTERO DELLA DIFESA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 427/2018depositata il 21/01/2019 , R.G.N. 312/2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda dell’odierno ricorrente volta ad ottenere i benefici connessi al riconoscimento dello statusdi «vittime del dovere» e soggetti equiparati; 2. per quanto più di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto che tanto il diritto al riconoscimento della condizione di vittima del dovere (o equiparato) ex art.1, commi 563-564, della legge nr. 205 del 2006, quanto i diritti e i benefici che ne conseguono sono soggetti all’ordinaria prescrizione decennale. Nel caso di specie –avuto riguardo al fatto generatore avvenuto durante un’esercitazione tenutasi nel 1968 in un corso di sottoufficiali – il termine decorreva dall’entrata in vigore della legge nr 205 citata che ha introdotto la categoria delle vittime del dovere ed equiparati, estendendo i benefici già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - o meglio dal successivo regolamento di cui al DPR nr. 243del 2006 entrato in vigore il 23.8.2006 - con la conseguenza dell’estinzione del diritto alla data di presentazione della domanda, oltre 10 anni dopo; 3. avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, successivamente illustrato con memoria, cui hannoresistito, con controricorso, il Ministero della Difesa e quello dell’Interno. [OSCURATO:PERSONA]: 4. con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.–è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’ art.2934, comma 2, cod.civ., in relazione all’art. 1, comma 564, legge nr. 266 del 2005 e relativo regolamento applicativo di cui al dPR nr. 243 del 2006, per avere la Corte di merito ritenuto che si prescrivesse l’accertamento della condizione di vittima del dovere, presupposto dei benefici assistenziali ad essa correlati; 5. il motivo è fondato; 6. la questione concernente la possibili tà di intendere la qualifica di vittima del dovere in termini di statusè stata di recente affrontata dalla Corte, con la pronuncia nr. 17440 del 2022, affermativa del principio per cui «la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status , cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge»; 7. all’indica to precedente e alle ragioni che lo sorreggono, qui da intendersi integralmente richiamate, anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ., occorre assicurare continuità in questa sede, con accoglimento del proposto ricorso; 8. la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio è rimessa altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legit
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