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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19156/2026

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o, con domicilioin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 175/2024Numero sezionale 3131/2026Numero di raccolta generale 19156/2026Data pubblicazione 11/06/2026ASPERIENCE S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresen-tante p.t.;– intimata –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazion. 2914/8/2022.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Si legge in ricorso che il giudizio traeva innesco dalla verifica con-dotta dalla Guardia di Finanza nei confronti della contribuente, sfociatain PVC da cui scaturiva l’emissione dell’avviso di accertamento impu-gnato con il ricorso introduttivo, con cui l’Agenzia contestava per l’annodi imposta 2011 l’indeducibilità dell’ammortamento effettuatonell’anno dei costi specialistici relativi al software “Sanità” per carenzadei presupposti di cui all’art. 103 e art. 109 TUIR.

Il recupero riguar-dava maggiori IRES e IRAP e veniva irrogata la sanzione amministra-tiva pecuniaria unica conseguente.Si legge in ricorso, inoltre, che il giudice di prime cure accoglieva ilricorso introduttivo sotto il profilo dell’inerenza del costo e tale deci-sione veniva confermata in appello.2.

Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso l’Agenzia delleentrate, affidato ad un unico motivo, mentre la società è rimasta inti-mata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] constata che agli atti del processo telematico non risultail deposito della copia autentica della sentenza impugnata, insieme allarelazione di notificazione ove intervenuta, entro 20 giorni dalla notificaNumero registro generale 175/2024Numero sezionale 3131/2026Numero di raccolta generale 19156/2026Data pubblicazione 11/06/2026del ricorso.

Non vi è il documento tra gli allegati al ricorso per Cassa-zione, e l’atto mancante non è neppure indicato nel sommario dei do-cumenti prodotti dalla ricorrente.2.

Tale carenza comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione aisensi dell'art. 369 cod. proc. civ. e preclude l'esame del motivo di ri-corso.Non essendosi costituita l’intimata nessun provvedimento va adottatosulle spese di lite.

P.Q.MLa Corte:dichiara improcedibile il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.4.2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, con domicilioin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 175/2024Numero sezionale 3131/2026Numero di raccolta generale 19156/2026Data pubblicazione 11/06/2026ASPERIENCE S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresen-tante p.t.;– intimata –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazion. 2914/8/2022.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Si legge in ricorso che il giudizio traeva innesco dalla verifica con-dotta dalla Guardia di Finanza nei confronti della contribuente, sfociatain PVC da cui scaturiva l’emissione dell’avviso di accertamento impu-gnato con il ricorso introduttivo, con cui l’Agenzia contestava per l’annodi imposta 2011 l’indeducibilità dell’ammortamento effettuatonell’anno dei costi specialistici relativi al software “Sanità” per carenzadei presupposti di cui all’art. 103 e art. 109 TUIR. Il recupero riguar-dava maggiori IRES e IRAP e veniva irrogata la sanzione amministra-tiva pecuniaria unica conseguente.Si legge in ricorso, inoltre, che il giudice di prime cure accoglieva ilricorso introduttivo sotto il profilo dell’inerenza del costo e tale deci-sione veniva confermata in appello.2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso l’Agenzia delleentrate, affidato ad un unico motivo, mentre la società è rimasta inti-mata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] constata che agli atti del processo telematico non risultail deposito della copia autentica della sentenza impugnata, insieme allarelazione di notificazione ove intervenuta, entro 20 giorni dalla notificaNumero registro generale 175/2024Numero sezionale 3131/2026Numero di raccolta generale 19156/2026Data pubblicazione 11/06/2026del ricorso. Non vi è il documento tra gli allegati al ricorso per Cassa-zione, e l’atto mancante non è neppure indicato nel sommario dei do-cumenti prodotti dalla ricorrente.2. Tale carenza comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione aisensi dell'art. 369 cod. proc. civ. e preclude l'esame del motivo di ri-corso.Non essendosi costituita l’intimata nessun provvedimento va adottatosulle spese di lite. P.Q.MLa Corte:dichiara improcedibile il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.4.2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]