CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15275/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] , • ha concluso chiedendo -•?- f udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 16.10.2020, la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 11.07.2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 497-bis c.p., perché trovato, durante una perquisizione presso l'appartamento in cui era domiciliato, in possesso di una carta di identità valida per l'espatrio - recante le sue generalità e una sua foto - apparentemente rilasciata dalle autorità francesi, ma risultata contraffatta (per tecniche di stampa, elementi di sicurezza rilievografici ecc.) a seguito degli accertamenti tecnici effettuati. 2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, con i quali deduce: 2.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione quanto al mancato accoglimento, da parte della Corte di Appello, della richiesta di concordato avanzata dalla difesa e dalla pubblica accusa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; invero, la Corte territoriale, omettendo di pronunciarsi sul punto e compromettendo la possibilità di confrontarsi con le ragioni alla base dell'avvenuto rigetto della proposta avanzata, ha irrimediabilmente impedito alla difesa di proporre una nuova istanza di concordato, pregiudicando i diritti di difesa dell'imputato; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione all'inosservanza dell'art. 49 c.p. e vizio di motivazione, per avere la Corte di Appello mancato di riconoscere l'assoluta inidoneità del documento di identità in questione a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, posta la sua evidente e macroscopica contraffazione; 2.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale mancato di motivare adeguatamente il mancato riconoscimento al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche e la disapplicazione della recidiva, limitandosi ad un mero giudizio di valore. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA] ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.11 primo motivo -con il quale l'imputato si duole della mancata espressa motivazione della Corte territoriale delle ragioni del rigetto della richiesta formulata dalle parti ex art. 599 bis c.p.p.- non merita accoglimento. 1.1. Ed invero, questa Corte ha più volte condivisibilmente affermato che in tema di "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, qualora il giudice di appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, con rinunzia agli altri motivi, non deve esplicitare le ragioni del rigetto, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento (Sez. 4, n. 16195 del 22/01/2019, Rv. 275581;Sez. 2, n. 8745 del 22/11/2019, Rv. 278527).L'orientamento in questione - che ha altresì ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 599-bis, comma 3, e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che il rigetto della richiesta di concordato in appello debba essere motivato e determini un obbligo di astensione del giudice di secondo grado (Sez. 2, n. 8745 del 22/11/2019, Rv. 278527) - ha ripreso quanto già affermato nella vigenza del precedente patteggiamento in appello, per il quale si era affermato che, qualora il giudice di appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, con rinunzia agli altri motivi, ai sensi dell'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., non è necessaria l'adozione di un provvedimento decisorio del collegio di esplicitazione della reiezione della richiesta, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento per portare a conoscenza delle parti che la rinunzia agli altri motivi deve intendersi caducata (Sez. 5, n. 29896 del 01/07/2002, Rv. 2223869). In tale pronuncia si era precisato che il c.d. "patteggiamento in appello" è un procedimento semplificato che non modifica in nulla la funzione del giudice, il quale è tenuto ad accogliere la richiesta solo se ritiene fondato il motivo di appello che ne forma oggetto e a dare conto nella sentenza delle ragioni della decisione. Se non ritiene di accogliere la richiesta il giudice, a norma dell'art. 602 comma 2 c.p.p., "dispone per la prosecuzione del dibattimento" e alla fine emette la decisione sul motivo oggetto dell'accordo ed eventualmente sugli altri ai quali l'imputato aveva rinunciato, dato che secondo l'art. 602/2 c.p.p. la rinuncia non ha "effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo". 1.2. Nelle nuove previsioni normative, introdotte dalla legge n. 103 del 2017, l'assenza di obbligo motivazionale per il giudice di appello che rigetti la richiesta trova fondamento proprio nella lettera delle disposizioni di cui agli artt. 599 bis comma 3 e 602 comma 1 bis cod. proc. pen., laddove è precisato che il giudice di appello, ove ritenga di non dovere accogliere la richiesta di concordato "ordina la citazione a comparire al dibattimento", ovvero "dispone la prosecuzione del dibattimento", a seconda della fase del giudizio, con tali formule dando chiaramente conto che lo stesso giudice può limitarsi a disporre di "procedere oltre", in ragione della non congruità della sanzione stabilita dalle parti. 2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, in merito alla ricorrenza nella fattispecie in esame di un falso macroscopicamente rilevabile, con esclusione della punibilità del reato contestato ex art. 49 c.p.. Sul punto, non merita alcuna censura la valutazione della Corte territoriale che, nel rinviare agli accertamenti svolti in primo grado (microspia ottica, esami a luce ultravioletta e a infrarossi)- che avevano consentito di riscontrare nella falsa carta d'identità francese le difformità rispetto all'originale delle tecniche di stampa e degli elementi di sicurezza rilievografici nella reazione all'esposizione alla luce UV e agli infrarossi, nonché l'assenza di filigrana e l'incoerenza dei codici di sicurezza nella stringa di lettura ottica - ha evidenziato, come alla stregua di tali accertamenti, non fosse da accogliere la richiesta in questione. Infatti, il giudizio di falsità è stato appunto il frutto di una serie di prove tecniche, scaturito solo in virtù di conoscenze riservate a soggetti dotati di non comune professionalità tale da escludere l'operatività dell'invocato art. 49 c.p. 2.1. Invero, in tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, ictu ocu/i, riconoscibile da chiunque (Sez. V n. 27310 del 11/02/2019, Rv. 276639), ossia da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento, nè alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015, Rv. 266417). 3. Del tutto generico e, comunque manifestamente infondato, si presenta, altresì il terzo motivo di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio, non confrontandosi l'imputato con le valutazioni sviluppate dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata. 3.1. Ed invero, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato motivato congruamente dalla negativa personalità dell'imputato, come emergente dalla condanna nei suoi confronti, con sentenza irrevocabile il 05/07/2018, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali riportando una pena detentiva di mesi 10 di reclusione, nonché per ricettazione e detenzione di porto d'arma con pena di anni due di reclusione e violazione della normativa sugli stupefacenti con pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; inoltre, dalla lettura del certificato Afis (CUI 049GBCD) emerge che l'imputato risulta segnalato per concorso in rapina, violazioni delle normative sugli stupefacenti violazione di domicilio, falso minaccia e lesioni, venendo identificato in varie occasioni anche con nomi diversi da quello per cui viene giudicato in questa sede. Del resto, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639), non ravvisate nella fattispecie. La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737). 3.2.Per quanto concerne, poi, specificamente la recidiva, la Corte territoriale ha considerato al fine del riconoscimento di essa, il grave precedente e la pluralità dei reati per cui vi è prova di condanna definitiva, nonché la prossimità temporale tra le sentenze e la tendenza dell'imputato a declinare false generalità, elementi questi giustificanti la contestazione di essa, essendovi ampia dimostrazione di una totale indifferenza dell'imputato alle decisioni dell'autorità giudiziaria e al rispetto degli obblighi di legge con più accentuata quindi capacità criminale. Tale valutazione non merita censure, avendo, in sostanza, la sentenza impugnata ritenuto che la ricaduta nel reato per cui si procede fosse espressione di più marcata pericolosità ed indice di maggior colpevolezza, secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n.192/07.4. Il ricorso va, dunque, respinto e ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese