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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30233/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Salerno confermava la condanna dei ricorrenti per la ricettazione di tre assegni clonati apparentemente tratti sul conto corrente bancario intestato a [OSCURATO:PERSONA] dell'importo rispettivamente di euro 2.400,00, di euro 2.250,00 e di euro 6800,00.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:

2.1. vizio di motivazione: la Corte d'appello non avrebbe tenuto in considerazione le doglianze avanzate con la prima impugnazione in ordine alla sussistenza del reato contestato; il fatto che Caputo si fosse recato da [OSCURATO:PERSONA] per ricevere il materiale pagato con gli assegni falsificati dal correo Abate non consentirebbe di ritenere accertata la sua consapevolezza in ordine alla provenienza illecita dei titoli; si rimarcava inoltre (a) che Caputo aveva ricevuto un quantitativo di merce inferiore al valore degli assegni, (b) che la Corte d'appello aveva indicato il coinvolgimento di tre imputati laddove il procedimento era a carico solo di due, ovvero i Caputo e Abate; (c) mancherebbe, infine, anche la prova del profitto del quale avrebbe beneficiato in ricorrente.

3. Ricorreva per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:

3.1. Vizio di motivazione: nonostante le puntuali doglianze proposte con l'atto d'appello la Corte aveva confermato la condanna senza identificare (a) la precisa condotta tenuta dallo stesso, (b) le ragioni per le quali egli doveva ritenersi consapevole della provenienza illecita degli assegni versati ad Inghilterra; mancherebbe, inoltre la prova del profitto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Entrambi i ricorso superano la soglia di ammissibilità in quanto individuano criticità del percorso argomentativo posto a sostegno della conferma della responsabilità.

Segnatamente la motivazione risulta carente sia con riguardo al Caputo, dato che non viene fornita risposta alle puntuali doglianze proposte con l'appello in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, sia con riguardo ad Abate, dato che la sua responsabilità è stata confermata senza prendere in considerazione il contenuto dei motivi di appello, facendo sommario richiamo alle dichiarazioni del titolare degli assegni clonati.Il rapporto processuale in sede di legittimità deve, pertanto ritenersi incardinato, il che impone di rilevare il decorso del termine di prescrizione, spirato nell'agosto del 2022.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il resto è estinto per decorso del termine di prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il giorno 23 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Salerno confermava la condanna dei ricorrenti per la ricettazione di tre assegni clonati apparentemente tratti sul conto corrente bancario intestato a [OSCURATO:PERSONA] dell'importo rispettivamente di euro 2.400,00, di euro 2.250,00 e di euro 6800,00. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1. vizio di motivazione: la Corte d'appello non avrebbe tenuto in considerazione le doglianze avanzate con la prima impugnazione in ordine alla sussistenza del reato contestato; il fatto che Caputo si fosse recato da [OSCURATO:PERSONA] per ricevere il materiale pagato con gli assegni falsificati dal correo Abate non consentirebbe di ritenere accertata la sua consapevolezza in ordine alla provenienza illecita dei titoli; si rimarcava inoltre (a) che Caputo aveva ricevuto un quantitativo di merce inferiore al valore degli assegni, (b) che la Corte d'appello aveva indicato il coinvolgimento di tre imputati laddove il procedimento era a carico solo di due, ovvero i Caputo e Abate; (c) mancherebbe, infine, anche la prova del profitto del quale avrebbe beneficiato in ricorrente. 3. Ricorreva per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 3.1. Vizio di motivazione: nonostante le puntuali doglianze proposte con l'atto d'appello la Corte aveva confermato la condanna senza identificare (a) la precisa condotta tenuta dallo stesso, (b) le ragioni per le quali egli doveva ritenersi consapevole della provenienza illecita degli assegni versati ad Inghilterra; mancherebbe, inoltre la prova del profitto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Entrambi i ricorso superano la soglia di ammissibilità in quanto individuano criticità del percorso argomentativo posto a sostegno della conferma della responsabilità. Segnatamente la motivazione risulta carente sia con riguardo al Caputo, dato che non viene fornita risposta alle puntuali doglianze proposte con l'appello in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, sia con riguardo ad Abate, dato che la sua responsabilità è stata confermata senza prendere in considerazione il contenuto dei motivi di appello, facendo sommario richiamo alle dichiarazioni del titolare degli assegni clonati.Il rapporto processuale in sede di legittimità deve, pertanto ritenersi incardinato, il che impone di rilevare il decorso del termine di prescrizione, spirato nell'agosto del 2022. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il resto è estinto per decorso del termine di prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il giorno 23 m
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