CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 novembre 2024
Cassazione n. 31583/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 32117-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa da ll’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 31953/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 05/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., parte ricorrente nel procedimento nr.RG 11458/2015, riunito al procedimento nr. RG 6608/2015, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., definiti con la sentenza indicata in epigrafe, con cui sono stati accolti i ricorsi relativi ad avviso di liquidazione delle imposte complementari di registro, ipotecaria e catastale, emessi nei confronti delle suddette società, chiede la correzione dell’errore materiale contenuti nell’intestazione della sentenza in oggetto per l’omessa indicazione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A; [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Agenzia delle entrate sono rimasti intimati; considerato che l’istanza è fondata in quanto, in effetti, per mero errore materiale, nell’intestazione della sentenza, è stata omessa l’indicazione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., non si versa in ipotesi di nullità della sentenza in quanto da essa si deduce che si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e non sussiste alcuna situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce ([OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. ed Agenzia delle entrate) P.Q.M. La Corte accoglie l’istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 31953/2021 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 5/11/2021, e dispone che nell’intestazione, a pag. 2, dopo la parola «controricorrente» si inserisca quanto segue: «e sul ricorso 11458— 2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente - », mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 26.11.2024. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]