CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 19556/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE di APPELLO di MILANO Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di entrambe in ordine al reato di cui agli artt. 633 e 639- bis cod. pen., e della seconda anche in ordine al reato di cui all'art. 635 cod. pen., alle pene ritenute di giustizia dal Tribunale di Milano), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità (per mancata configurazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. ed inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi congiunti, presentati per motivi in parte infondati, in parte non consentiti, vanno nel complesso rigettati. 1. Questa Corte (Sez. 2, n. 35024 del 09/10/2020, Malfitano, Rv. 280304 — 01) ha già ritenuto che, ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione, l'imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata, mentre incombe sulla pubblica accusa l'onere della "prova negativa", con la conseguenza che, nel dubbio sull'esistenza dell'esimente, il giudice deve giungere ad una pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ex art. 530, comma 3, cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di occupazione di edificio di edilizia popolare, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva escluso la causa di giustificazione dello stato di necessità nonostante le imputate avessero compiutamente e dettagliatamente allegato una situazione di estremo disagio, ed in particolare l'impossibilità di procurarsi altrimenti un alloggio all'indomani dell'esecuzione dello sfratto per morosità dall'alloggio che occupavano in precedenza). 1.1. Nel caso in esame, pur avendo la Corte di appello motivato la contestata statuizione indebitamente sottovalutando le invocate cattive condizioni di salute dell'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA] (nelle more deceduto, a riprova della loro effettiva sussistenza), appare assorbente il rilievo, operato dal Tribunale e non validamente contrastato dalle ricorrenti, che gli operanti intervenuti in loco in data 12/04/2016 avevano invitato gli imputati ad abbandonare l'alloggio de quo, illegittimamente occupato, offrendo loro una sistemazione più idonea, per ..Z--- L condizioni igienico-sanitarie, a soddisfare le esigenze del Secic, ottenendo un rifiuto. Ciò rende di per sé non configurabile l'invocata causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. 2. Il secondo motivo non è consentito, perché dedotto per la prima volta in questa sede, ma non dedotto nell'atto di appello (del tutto silente sul punto), pur essendo già deducibile. 2.1. Si aggiunga, per completezza, che la Corte di appello non menziona il predetto motivo tra quelli proposti, e le ricorrenti non hanno mosso, sul punto, contestazione alcuna. In proposito, questa Corte (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Rv. 270627 - 01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 259066 - 01) ha già chiarito che sarebbe inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge. 3. In considerazione del rigetto totale dei ricorsi, le ricorrenti, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., vanno condannate al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il