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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 09321/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della lettera, pubblicata da organi di stampa, nella quale il detenuto aveva manifestato il proprio distacco dalla criminalità organizzata, dato che il primo giudice ha già valutato come insufficiente, nella considerazione complessiva dei dati riguardanti la personalità del condannato, a fondare un giudizio di superamento del pericolo del mantenimento di contatti con il sodalizio mafioso di riferimento; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2021.

Il consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]3tchi [OSCURATO:PERSONA] 7.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della lettera, pubblicata da organi di stampa, nella quale il detenuto aveva manifestato il proprio distacco dalla criminalità organizzata, dato che il primo giudice ha già valutato come insufficiente, nella considerazione complessiva dei dati riguardanti la personalità del condannato, a fondare un giudizio di superamento del pericolo del mantenimento di contatti con il sodalizio mafioso di riferimento; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]3tchi [OSCURATO:PERSONA] 7.
Decreto Cassazione n. 09321/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris