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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17762/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 11/11/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in composizione monocratica in data 05/04/2016, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di sequestro di persona in concorso, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in Canicattì il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. In data 30/06/2020 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 125 e 177 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per l'erronea valutazione delle risultanze probatorie dal parte della Corte territoriale, non essendo stato chiarito in base a quali elementi fosse sostenibile che la Muntean era stata costretta a salire a bordo dell'auto con violenza, posto che era stato accertato come la don % fosse accidentalmente caduta in terra prima di entrare nell'auto, per cui le escoriazionidalla predetta riportate erano derivate da tale accidentale caduta, e non certamente da violenza posta in essere dagli imputati; né la condanna può fondarsi sulle impressioni del verbalizzate, appuntato de;CC Volpe, anche considerato che la persona offesa era sempre rimasta in possesso del suo telefono cellulare, con cui era in contatto con il fidanzato; che la macchina a bordo della quale si trovava viaggiava a bassa velocità, anche considerate le condizioni di traffico cittadino, il che non avrebbe impedito alla donna di chiedere aiuto nel corso del breve arco temporale in cui era rimasta a bordo della detta vettura; né, infine, sono state correttamente valutate le dichiarazioni dei coimputati - riportate in ricorso - che, considerate le modalità del loro arresto, non avrebbero potuto concordare tra loro una comune versione difensiva; al più, quindi, la condotta avrebbe potuto essere inquadrata ai sensi dell'art. 610 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

La vicenda processuale in esame - come si evince dalla motivazione delle sentenze di merito che, in caso di "doppia a conforme", rappresentano un unico ordito argomentativo - era scaturita dalla denuncia di [OSCURATO:PERSONA], che aveva segnalato la privazione della libertà personale, da parte di alcuni cittadini rumeni, in danno della sua fidanzata, [OSCURATO:PERSONA], a seguito di una lite tra il denunciante ed un suo collega di lavoro, [OSCURATO:PERSONA], da cui era scaturita un'aggressione ai danni del denunciante da parte del Betz e di altri cittadini rumeni, culminata nel sequestro della Muntean. [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, avvisata dal predetto denunziante, in particolare, assisteva al sopraggiungere di una vettura, dalla quale scendevano due persone, che si avvicinavano al denunciante con fare minaccioso; all'interno dell'auto, sul sedile posteriore, era seduta la Muntean, nel mezzo di altri due uomini, i quali, a loro volta, scendevano dall'auto; la ragazza, accortasi della presenza degli operanti, a quel punto usciva dall'auto in lacrime.

Dalle complessive risultanze istruttorie il Betz era individuato come colui il quale, insieme ad altri due individui, aveva dapprima aggredito il Grajdeanu, a seguito della richiesta, da questi formulata, di corresponsione del salario dovutogli e, quindi, aveva costretto la Muntean, trascinandola a terra dopo averla presa per i capelli, a salire nell'auto a bordo della quale si erano poi allontanati. [OSCURATO:PERSONA] aveva anche sottratto il cellulare alla ragazza per rispondere al Grajdeanu - che era riuscito a darsi alla fuga dopo l'aggressione e che aveva poi telefonato alla sua fidanzata - alt scopo di costringere quest'ultimo a recarsi ad un nuovo appuntamento. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, aveva riferito che il Betz aveva lo scopo di aggredire nuovamente il suo fidanzato, ed a questo fine aveva chiamato una quarta persona, recandosi all'appuntamento fissato, a cui assistevano anche i carabinieri a cui il Graideanu si era rivolto.

La ragazza specificava anche che il Betz, prima di recarsi all'appuntamento, aveva spezzato in due un bastone, consegnandone una metà ad uno dei rumeni presenti nella vettura e tenendo per sé l'altra metà; dichiarava di essere stata seduta nell'auto, al centro tra due rumeni e di essere stata minacciata di essere legata ad un albero. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ammetteva di essersi difeso, nel corso della colluttazione, con un coltello, e di essere riuscito a sfuggire al Betz che lo inseguiva con un bastone; essendosi reso conto, dopo la fuga, che la sua fidanzata non era tornata a casa, le aveva telefonato, ma alla chiamata aveva risposto il Betz, che aveva minacciato di legare la ragazza ad un albero o di gettarla nel lago, mentre egli sentiva la Muntean piangere e gridare, per cui si era rivolto ai Carabinieri, insieme ai quali si era recato all'appuntamento con il Betz.

All'esito di detta ricostruzione, la Corte territoriale ha considerato come la Muntean fosse stata privata della sua libertà personale a seguito della violenza attuata nei suoi confronti, essendo stata costretta a salire in auto, non potendo discenderne per la presenza di due persone ai suoi fianchi; tale situazione si era protratta per circa un'ora, in cui la Munteaan era rimasta alla mercé del Betz e dei suoi sodali, continuando ad essere oggetto di minacce.

A fronte di detta ricostruzione, alla luce di una valutazione del compendio probatorio che si palesa del tutto logica, coerente ed immune da censure rilevabili in sede di legittimità, il motivo di ricorso risulta irrimediabilmente versato in fatto, reiterativo di argomenti già posti all'esame del giudice del gravame e, quindi, privo di un serio confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

La critica difensiva si limita ad una riproposizione della alternativa tesi fornita dall'imputato e dai correi, sostenendo che la ragazza era spontaneamente salita a bordo dell'auto, essendo scivolata accidentalmente a terra, senza alcuna violenza da parte di terzi, non essendo stato il bastone di cui aveva riferito la Munten, e rinvenuto nel veicolo, utilizzato per minacciare la ragazza; né questa aveva chiesto aiuto, posto che l'auto viaggiava ad una velocità ridotta, né era scesa dalla vettura.

In altri termini, quindi, il ricorso si fonda su di una rilettura alternativa delle fonti di prova, optando per una diversa ricostruzione del fatto, operazione del tutto estranea al perimetro del giudizio di legittimità, in quanti le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

U., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.

Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).

Ne discende, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 11/11/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in composizione monocratica in data 05/04/2016, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di sequestro di persona in concorso, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in Canicattì il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. In data 30/06/2020 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 125 e 177 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per l'erronea valutazione delle risultanze probatorie dal parte della Corte territoriale, non essendo stato chiarito in base a quali elementi fosse sostenibile che la Muntean era stata costretta a salire a bordo dell'auto con violenza, posto che era stato accertato come la don % fosse accidentalmente caduta in terra prima di entrare nell'auto, per cui le escoriazionidalla predetta riportate erano derivate da tale accidentale caduta, e non certamente da violenza posta in essere dagli imputati; né la condanna può fondarsi sulle impressioni del verbalizzate, appuntato de;CC Volpe, anche considerato che la persona offesa era sempre rimasta in possesso del suo telefono cellulare, con cui era in contatto con il fidanzato; che la macchina a bordo della quale si trovava viaggiava a bassa velocità, anche considerate le condizioni di traffico cittadino, il che non avrebbe impedito alla donna di chiedere aiuto nel corso del breve arco temporale in cui era rimasta a bordo della detta vettura; né, infine, sono state correttamente valutate le dichiarazioni dei coimputati - riportate in ricorso - che, considerate le modalità del loro arresto, non avrebbero potuto concordare tra loro una comune versione difensiva; al più, quindi, la condotta avrebbe potuto essere inquadrata ai sensi dell'art. 610 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La vicenda processuale in esame - come si evince dalla motivazione delle sentenze di merito che, in caso di "doppia a conforme", rappresentano un unico ordito argomentativo - era scaturita dalla denuncia di [OSCURATO:PERSONA], che aveva segnalato la privazione della libertà personale, da parte di alcuni cittadini rumeni, in danno della sua fidanzata, [OSCURATO:PERSONA], a seguito di una lite tra il denunciante ed un suo collega di lavoro, [OSCURATO:PERSONA], da cui era scaturita un'aggressione ai danni del denunciante da parte del Betz e di altri cittadini rumeni, culminata nel sequestro della Muntean. [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, avvisata dal predetto denunziante, in particolare, assisteva al sopraggiungere di una vettura, dalla quale scendevano due persone, che si avvicinavano al denunciante con fare minaccioso; all'interno dell'auto, sul sedile posteriore, era seduta la Muntean, nel mezzo di altri due uomini, i quali, a loro volta, scendevano dall'auto; la ragazza, accortasi della presenza degli operanti, a quel punto usciva dall'auto in lacrime. Dalle complessive risultanze istruttorie il Betz era individuato come colui il quale, insieme ad altri due individui, aveva dapprima aggredito il Grajdeanu, a seguito della richiesta, da questi formulata, di corresponsione del salario dovutogli e, quindi, aveva costretto la Muntean, trascinandola a terra dopo averla presa per i capelli, a salire nell'auto a bordo della quale si erano poi allontanati. [OSCURATO:PERSONA] aveva anche sottratto il cellulare alla ragazza per rispondere al Grajdeanu - che era riuscito a darsi alla fuga dopo l'aggressione e che aveva poi telefonato alla sua fidanzata - alt scopo di costringere quest'ultimo a recarsi ad un nuovo appuntamento. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, aveva riferito che il Betz aveva lo scopo di aggredire nuovamente il suo fidanzato, ed a questo fine aveva chiamato una quarta persona, recandosi all'appuntamento fissato, a cui assistevano anche i carabinieri a cui il Graideanu si era rivolto. La ragazza specificava anche che il Betz, prima di recarsi all'appuntamento, aveva spezzato in due un bastone, consegnandone una metà ad uno dei rumeni presenti nella vettura e tenendo per sé l'altra metà; dichiarava di essere stata seduta nell'auto, al centro tra due rumeni e di essere stata minacciata di essere legata ad un albero. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ammetteva di essersi difeso, nel corso della colluttazione, con un coltello, e di essere riuscito a sfuggire al Betz che lo inseguiva con un bastone; essendosi reso conto, dopo la fuga, che la sua fidanzata non era tornata a casa, le aveva telefonato, ma alla chiamata aveva risposto il Betz, che aveva minacciato di legare la ragazza ad un albero o di gettarla nel lago, mentre egli sentiva la Muntean piangere e gridare, per cui si era rivolto ai Carabinieri, insieme ai quali si era recato all'appuntamento con il Betz. All'esito di detta ricostruzione, la Corte territoriale ha considerato come la Muntean fosse stata privata della sua libertà personale a seguito della violenza attuata nei suoi confronti, essendo stata costretta a salire in auto, non potendo discenderne per la presenza di due persone ai suoi fianchi; tale situazione si era protratta per circa un'ora, in cui la Munteaan era rimasta alla mercé del Betz e dei suoi sodali, continuando ad essere oggetto di minacce. A fronte di detta ricostruzione, alla luce di una valutazione del compendio probatorio che si palesa del tutto logica, coerente ed immune da censure rilevabili in sede di legittimità, il motivo di ricorso risulta irrimediabilmente versato in fatto, reiterativo di argomenti già posti all'esame del giudice del gravame e, quindi, privo di un serio confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La critica difensiva si limita ad una riproposizione della alternativa tesi fornita dall'imputato e dai correi, sostenendo che la ragazza era spontaneamente salita a bordo dell'auto, essendo scivolata accidentalmente a terra, senza alcuna violenza da parte di terzi, non essendo stato il bastone di cui aveva riferito la Munten, e rinvenuto nel veicolo, utilizzato per minacciare la ragazza; né questa aveva chiesto aiuto, posto che l'auto viaggiava ad una velocità ridotta, né era scesa dalla vettura. In altri termini, quindi, il ricorso si fonda su di una rilettura alternativa delle fonti di prova, optando per una diversa ricostruzione del fatto, operazione del tutto estranea al perimetro del giudizio di legittimità, in quanti le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099). Ne discende, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00
Sentenza Cassazione n. 17762/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris