CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 19046/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 05/02/2026 il Tribunale di Roma, in funzione diriesame, accoglieva l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanzadel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 16/08/2025, cheaveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], misura che applicava.2. L’indagata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione ad entrambi i presuppostiapplicativi della misura cautelare. Rappresenta che il Tribunale del riesame haerrato laddove ha fatto ricadere sull’indagata il tempo impiegato dal Giudice perle indagini preliminari per assumere la decisione in ordine all’originaria richiestadi misura cautelare, senza considerare la distanza temporale rispetto allacommissione dei fatti; che non ha tenuto in debita considerazione il “temposilente” trascorso dalla commissione dei fatti, che risalgono all’agosto 2024; chenon è stato addotto nessun elemento che possa far ipotizzare la prosecuzione daparte della ricorrente di qualsivoglia attività delinquenziale; che a tal finerisultano del tutto inidonei i due precedenti penali specifici, da cui la Tribellirisulta gravata, perché datati nel tempo; che il contributo ipoteticamenteapportato dall’indagata al sodalizio finalizzato al narcotraffico è stato modesto,visto che la donna compare nell’indagine in via episodica e marginale, persostituire in qualche occasione altri sodali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Invero, con riferimento alla incidenza del “tempo silente” sulla attualitàdelle esigenze cautelari, che costituisce il comune denominatore di entrambi imotivi, il Collegio intende dare continuità all’orientamento per il quale, in tema dimisure coercitive, quando si procede per un delitto per il quale opera unapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzadella misura intramuraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idoneiad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, atteso che la presunzione dettaun criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza, di talchè, per poterlavincere, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l’esecuzione dellamisura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento dellasituazione di dubbio (Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Monticelli, Rv. 286527 –01). In altri termini, in tema di misure cautelari riguardanti il reato diassociazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, per la natura relativadella presunzione di attualità delle esigenze cautelari, è necessario valutare laprova contraria, che dovrà discendere da una valutazione complessiva di diversielementi – quali il fattore temporale, il contesto socio-ambientale, la personalitàe le condizioni di vita del soggetto – con l’ulteriore precisazione che una simileoperazione valutativa sarà possibile e valida soltanto ove il vincolo associativocriminale sia reciso, poiché, se così non fosse, la presunzione non potrebberitenersi superata. Ciò significa che il fattore tempo non può considerarsi, dasolo, dirimente, essendo – al pari degli altri elementi – un fattore necessario, manon sufficiente. Peraltro, con riferimento a detto reato associativo, la prognosi dipericolosità non si rapporta solo all’operatività del sodalizio o alla data ultima deireati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituentiespressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimentonei circuiti criminali che caratterizzano il sodalizio di appartenenza. Ciò confermala necessità di una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempotrascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione delvincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di(Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 – 01).1.2. Ebbene, facendo corretta applicazione di tali principi, l’ordinanzaimpugnata ha dato conto esaustivamente e correttamente, senza incorrere neivizi denunziati, le ragioni per le quali sia necessaria l’adozione della misuraintramuraria. In particolare, il Tribunale del riesame ha evidenziato come non visiano elementi che possano superare la presunzione iuris tantum di pericolosità ecome il cosiddetto “tempo silente”, nel caso di specie, sia di per sé soloinsufficiente a superare la presunzione di legge: da un lato, perché è statoritenuto di non rilevante entità, dall’altro, perché in una valutazione complessivaè stato valutato subvalente rispetto ad altre circostanze, quali i) il contributofornito dall’indagata al sodalizio anche durante il periodo di sottoposizione agliarresti domiciliari del capo, [OSCURATO:PERSONA], con ciò dimostrando estremaspregiudicatezza ed una notevole capacità a delinquere, ii) la sua ecletticitàcriminale, prestandosi, su richiesta del capo, ora ad ospitare altri sodali rimastiprivi di alloggio, ora a sostituire altri pusher nell’attività di cessione dellasostanza stupefacente, iii) l’essere gravata da due precedenti penali specifici, ariprova dell’abitualità della condotta.Trattasi di motivazione congrua, esaustiva e immune da vizi logici, che,dunque, non è sindacabile in sede di legittimità.2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod.proc. pen.Così deciso in Roma, il giorno 20 maggio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]