CNELTesto definitivoSezione Pubblica AmministrazioneDecisione del 1 gennaio 2022
CNEL n. S225/2022
Testo integrale del provvedimento
CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: S225
Titolo CCNL: CCNL dell'Area Sanità (dirigenti)
Titolo accordo: CCNL dell'Area Sanità - triennio 2022-2024
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Sottosettori: —
Parti datoriali: ARAN
Parti sindacali: CISL; COSMED; CODIRP; UIL FPL; FASSID; AAROI EMAC; UIL; CISL MEDICI; CIMO FESMED; CIDA; FVM; ANAAO ASSOMED
Decorrenza: 2022-01-01
Scadenza: 2024-12-31
Stipula: 2026-02-27
Stato: Acquisito
Identificativo: 20976
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=239727
--- Testo contratto ---
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELL’AREA SANITA’
TRIENNIO 2022 – 2024
Il giorno 27 febbraio 2026 alle ore 13.20 ha avuto luogo, presso la sede dell’Aran,
l’incontro tra l’A.Ra.N e le Organizzazioni e Confederazioni Sindacali rappresentative
dell’Area Sanità.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegat o C ontratto Collettivo
Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità Triennio 2022-2024.
Per l’A.Ra.N. Presidente Cons. Antonio Naddeo firmato
Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
ANAAO ASSOMED firmato COSMED firmato
FEDERAZIONE CIMO-FESMED firmato CIDA firmato
AAROI EMAC firmato COSMED firmato
FASSI D firmato CODIRP firmato
FP CGIL non firmato CGIL non firmato
FVM firmato COSMED firmato
UIL FPL firmato UIL firmato
FEDERAZIONE CISL MEDICI firmato CISL firmato
VIA G.B. Morgagni, 30/E pal. C
00161 ROMA
TEL. +39.06.32483221
PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it
C.F. 97104250580
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
dell’AREA della SANITA’
Periodo 2022-2024
3
Indice
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ........................................................................................ 5
Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza ........................................................................... 5
Art. 1 Campo di applicazione ............................................................................................................................. 5
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto ...................................................... 6
Art. 3 Conferme .................................................................................................................................................. 7
Capo II Relazioni sindacali ............................................................................................................... 8
Art. 4 Modifiche agli artt. 5 e 7 del CCNL 23.1.2024 ........................................................................................ 8
TITOLO II RAPPORTO DI LAVORO .......................................................................................... 9
Art. 5 Periodo di prova ....................................................................................................................................... 9
Art. 6 Ricostituzione del rapporto di lavoro ..................................................................................................... 11
Art. 7 Esperienza ai fini del conferimento degli incarichi ................................................................................ 12
Art. 8 Lavoro straordinario ............................................................................................................................... 12
Art. 9 Ferie e recupero festività soppresse ....................................................................................................... 13
Art. 10 Patrocinio legale in caso di aggressioni ............................................................................................... 16
TITOLO III TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI............................................ 17
Capo I Stipendio tabellare e altri emolumenti .............................................................................. 17
Art. 11 Incrementi dello stipendio tabellare ..................................................................................................... 17
Art. 12 Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento ...................................... 18
Art. 13 Effetti dei nuovi stipendi tabellari ........................................................................................................ 19
Art. 14 Retribuzione di posizione ..................................................................................................................... 19
Art. 15 Indennità di specificità medico – veterinaria e indennità di specificità sanitaria ................................. 23
Art. 16 Indennità per incarico di direzione di struttura complessa ................................................................... 23
Art. 17 Clausola di garanzia ............................................................................................................................. 23
Capo II Fondi aziendali ................................................................................................................... 24
Art. 18 Fondi aziendali ..................................................................................................................................... 24
Capo III Compensi correlati alle condizioni di lavoro ................................................................. 26
Art. 19 Indennità di polizia giudiziaria ............................................................................................................. 26
TITOLO IV ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO .................................................... 27
Art. 20 Termini di preavviso ............................................................................................................................ 27
4
TITOLO V LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA ......................................................... 29
Art. 21 Tipologie di attività libero professionale intramuraria ......................................................................... 29
DICHIARAZIONI CONGIUNTE.................................................................................................. 32
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Applicazione, durata, tempi e decorrenza
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle
professioni sanitarie di cui al l’art. 7, comma 5 del CCNQ sulla definizione dei
comparti di contrattazione collettiva del 22 febbraio 2024 con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le Aziende ed Enti
del comparto , ivi compresi gli Istituti Zooprofilattici sperimentali (IZS) e le
Agenzie Regionali Protezione Ambientale (ARPA), indicate all’art. 6 del CCNQ 3
agosto 2021.
2. Al personale di cui al comma 1, soggetto a mobilità in conseguenza di
provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’Amministrazione, di
esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente
contratto sino al definitivo inqu adramento contrattuale nella nuova
amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto.
3. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie,
istituti, RSA , Istituti Zooprofilattici sperimentali ed enti del Servizio Sanitario
Nazionale di cui all’art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la
definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale, stipulato
il 22 febbraio 2024 è riportato nel testo del presente contratto come “Aziende ed
Enti”.
4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed in tegrazioni è riportato come “D. Lgs. n. 165/2001”. Il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integ razioni
sono riportati come “D.Lgs. n. 502 del 1992”.
5. Nel testo del presente contratto per "dirigente responsabile" si intend ono il
dirigente con incarico di direzione di struttura complessa , il responsabile di
struttura semplice dipartimentale o distrettuale e il responsabile di struttura
semplice quale articolazione interna di struttura complessa preposto alle strutture
6
con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto
delle leggi regionali di organizzazione. Con il termine di "unità operativa" si
indicano genericamente articolazioni interne delle strutture aziendali così come
individuate dai rispettivi ordinamenti, comunque denominate.
6. Nel testo del presente contratto con il termine di “articolazioni aziendali” si fa
riferimento a quell e direttamente individuate nel D. Lgs. n. 502 del 1992
(Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti
normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini “unità
operativa”, “struttura organizzativa” o “servizi” si indicano genericamente
articolazioni interne delle aziende e degli enti - così come individuate dalle leggi
regionali di organizzazione, dall’atto a ziendale o dai rispettivi ordinamenti - cui
sono preposti dirigenti.
7. Per la semplificazione del testo la dizione “dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa” nel presente contratto è indicata anche con le parole “dirigente
di struttura complessa” o di “direttore”, dizione quest’ultima indicata dal D.Lgs. n.
254 del 2000.
8. I dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione e della professione ostetrica del ruolo sanitario nel testo, sono
indicate come “dirigenti delle professioni sanitarie”.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024, sia
per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a
conoscenza delle Aziende ed Enti mediante la pubblicazione nel sito web
dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati dalle Azienda e Enti entro trenta giorni dalla data di
stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, o con PEC,
almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente a tale data,
entro tre mesi dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni
7
contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite
dal successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo
nazionale possono essere presentate entro tre mesi prima della scadenza del rinnovo
del contratto o, se firmato successivamente a tale data, entro sei mes i dalla sua
sottoscrizione definitiva . Durante tale periodo e per il mese successivo alla
scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette.
6. L’anticipazione economica di cui all’art. 47-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001,
nelle more della definizione del CCNL relativo al triennio 2025-2027, continua ad
essere corrisposta nelle misure e con le modalità previste dall’art. 1, comma 128
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio per il 2025).
7. Il presente CCNL è oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti firmatarie, qualora insorgano
controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione.
L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo
decreto legislativo.
Art. 3
Conferme
1. Le disposizioni contenute nel CCNL del 23.1.2024 e quelle, ancora vigenti,
contenute nei CCNL precedenti a quest’ultimo concernenti le Aziende e gli Enti
della presente area dirigenziale della Sanità continuano a trovare applicazione, in
quanto non espressamente disapplicate e sostituite dalle norme e comunque in
quanto compatibili con le previsioni di legge e del CCNL.
2. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 3 (Conferme) del CCNL del
23.1.2024
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Capo II
Relazioni sindacali
Art. 4
Modifiche agli artt. 5 e 7 del CCNL 23.1.2024
1. L’art. 5, comma 4 del CCNL 23.1.2024 è così sostituito:
“4. Sono altresì oggetto di sola informazione preventiva che deve essere resa almeno
5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti:
a) gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, ivi
incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale ed ogni altro atto per il
quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS.; l’informazione
relativa al piano triennale dei fabbisogni è seguita da un incontro di
approfondimento con i soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie);
b) ferma restando la specifica prerogativa aziendale in materia di costituzione dei
fondi aziendali, la relativa costituzione con dettaglio sia delle voci di
alimentazione sia delle singole voci di utilizzo nell’anno di competenza;
c) le informazioni relative alla copertura assicurativa di cui all’art. 65 del CCNL
19.12.2019 (Copertura assicurativa per la responsabilità civile);
d) la quantificazione del fondo di cui all’art. 45, comma 1 ( Formazione ed
aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca
finalizzata).”
2. All’art. 7, comma 1 del CCNL 23.1.2024 è aggiunta, infine, la seguente lettera:
“l): piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale della quota di
risorse di cui all’art. 1, comma 238 della legge 30/12/2023, n. 213, destinata al
personale di cui al presente CCNL.”
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TITOLO II
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 5
Periodo di prova
1. Il dirigente assunto in servizio a tempo indeterminato a seguito di pubblico
concorso è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita in sei mesi. Il
direttore di struttura complessa è soggetto al periodo di prova previsto dall’art. 15,
comma 7 ter, del D.Lgs. n. 502/1992.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio
effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi
espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dirigente ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il
quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o
infermità dovuta a causa di servizio si applica l’art . 40 (Infortuni sul lavoro,
malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio) del CCNL 23.1.2024.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3 sono
soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze
dei dirigenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo
di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di
sospensione previst i dal comma 3. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Azienda o Ente deve essere
motivato.
6. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una
delle parti, il dirigente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
8. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di
effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.
9. Il dirigente:
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a) proveniente dalla stessa Azienda o Ente che a seguito di vincita di un concorso
cambia disciplina;
b) cui sia assegnato, a seguito di selezione pubblica, l'incarico di direttore di
struttura complessa, ivi compreso il distretto qualora le Aziende o Enti nel
proprio atto aziendale lo configurino come incarico di struttura complessa;
c) già in servizio a tempo indeterminato presso un’Azienda o Ente del comparto,
vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto,
qualora ivi sia previsto l’espletamento del periodo di prova;
durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di
mancato superamento dello stesso, ovvero in caso di recesso ai sensi del comma 5,
è reintegrato, su richiesta , nella Unità Operativa di assegnazione e Presidio
Ospedaliero o Struttura Territoriale sede dell'ordinaria attività lavorativa ,
disciplina, incarico e fascia di esclusività di provenienza.
10. Durante il periodo di prova, l’Azienda o Ente può adottare iniziative per la
formazione del personale neo-assunto. Il dirigente può essere applicato a più servizi
dell’Azienda o Ente presso cui svolge il periodo di prova, ferm a restando la sua
utilizzazione in attività proprie della qualifica e disciplina di appartenenza. Decorso
positivamente il periodo di prova, il dirigente è assegnato all’ Unità Operativa di
assegnazione e Presidio Ospedaliero o Struttura Territoriale sede dell'ordinaria
attività lavorativa indicata nel contratto individuale di lavoro.
11. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e salva la libera scelta del dirigente di
essere assoggettato al periodo di prova ai sensi del medesimo comma, è esonerato
dal periodo di prova il dirigente:
a. vincitore di concorso pubblico nella medesima qualifica e disciplina presso
altre Aziende o Enti del comparto, che abbia già superato il periodo di prova;
b. che abbia svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato anche a tempo
determinato o sia stato assunto ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145,
con o senza soluzione di continuità e almeno pari a dodici mesi nella medesima
qualifica e disciplina presso la medesima Azienda o presso Aziende o Enti del
comparto.
L’esonero di cui sopra determina la cessazione del rapporto di lavoro originario
senza l’osservanza dei termini di preavviso qualora l’Azienda o Ente che riceve la
comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro lo consenta ai sensi dell’art.
20, comma 5 (Termini di preavviso).
12. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e salva la libera scelta del dirigente di
essere assoggettato al periodo di prova ai sensi del medesimo comma, l’Azienda o
Ente, può esonerare dal periodo di prova, i dirigenti che abbiano svolto periodi di
rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato, con o senza soluzione
di continuità e almeno pari a dodici mesi nella medesima qualifica e disciplina
presso altra amministrazione pubblica. In tal caso l’esonero determina la cessazione
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del rapporto di lavoro originario senza l’osservanza dei termini di preavviso
qualora la parte che riceve la comunicazione della risoluzione del rapporto di
lavoro lo consenta ai sensi dell’art. 20, comma 5 (Termini di preavviso).
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 1 6 (Periodo di prova) del
CCNL 23.1.2024.
Art. 6
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dirigente che abbia interrotto il rapporto di lavoro, per proprio recesso o per
motivi di salute può richiedere entro cinque anni dalla data di cessazione la
ricostituzione dello stesso.
2. L’Azienda o Ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in
caso di accoglimento il dirigente è ricollocato, previa stipulazione del contratto
individuale:
- nella medesima disciplina e qualifica dirigenziale;
- nell’incarico professionale iniziale di cui all’art. 22, comma 1, paragrafo II lett.
d) (Tipologie d’incarico) del CCNL 23.1.2024. Nei confronti del dirigente che
abbia favorevolmente superato il quinquennio di servizio al momento della
ricostituzione del rapporto di lavoro, l’Azienda o Ente conferisce un incarico ai
sensi di quanto p revisto dall’art. 22 (Tipologie d’incarico), 23 (Affidamento e
revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa
- Criteri e procedure) e 24 del CCNL 23.1.2024 (Affidamento e revoca degli
incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure);
- nella fascia di esclusività maturata ai sensi dell’art. 6 4, comma 2 del CCNL
23.1.2024 (Indennità di esclusività) al momento della ricostituzione del rapporto
di lavoro;
- con esclusione della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturata.
3. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dirigente, senza limiti temporali, nei
casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le
pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana
o di uno dei paesi dell’Unione Europea.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in
ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano
triennale dei fabbisogni dell’Azienda o Ente ed al mantenimento del possesso dei
requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti
sanitari previsti dalla normativa vigente.
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5. Qualora il dirigente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano
le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo
stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza
per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro,
si applica l’art. 34 del CCNL 10.2.2004 (Trattamento di fine rapporto).
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 1 8 (Ricostituzione del
rapporto di lavoro) del CCNL 23.1.2024.
Art. 7
Esperienza ai fini del conferimento degli incarichi
1. L’art. 22, comma 5 del CCNL 23.1.2024 è così sostituito:
“5. Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti
previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva
anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato
e/o a tempo ridotto, con o senza soluzione di continuità, presso:
- Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione);
- altre amministrazioni di comparti diversi;
- ospedali privati accreditati;
- ospedali, Aziende Ospedaliero -universitarie pubbliche e private o altre
strutture pubbliche de gli altri paesi dell’Unione Europea. Tale esperienza
deve essere maturata con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni
dirigenziali nonché certificata dalle strutture stesse e riconosciuta in base
alle disposizioni legislative vigenti.”
2. La modifica introdotta con il presente articolo non si applica alle procedure di
attribuzione e rinnovo incarichi avviate prima dell’entrata in vigore del presente
CCNL.
Art. 8
Lavoro straordinario
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 27, comma 1, ultimo periodo del CCNL
23.1.2024 (Orario di lavoro dei dirigenti), le prestazioni di lavoro straordinario
sono consentite ai dirigenti:
- per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.
n. 66/2003 e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di
programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro;
- in seguito alla chiamata in servizio per pronta disponibilità.
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In alternativa al pagamento, tali prestazioni possono essere compensate a domanda
del dirigente con riposi sostitutivi o recuperi orari, anche a giornata intera, da
fruirsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro i quattro mesi successivi.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal direttore
responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle
Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
3. A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l a
tariffa oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti è rideterminata in:
- € 30,72 per lo straordinario diurno;
- € 34,73 per lo straordinario notturno o festivo;
- € 40,07 per lo straordinario notturno-festivo.
4. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello
determinato ai sensi dell’art. 18, comma 2 (Fondi aziendali).
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 3 1 (Lavoro straordinario) del
CCNL 23.1.2024.
Art. 9
Ferie e recupero festività soppresse
1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Durante tale periodo, al dirigente spetta la retribuzione individuale mensile di cui
all’art. 59, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni) del CCNL 23.1.2024.
2. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l’orario settimanale di
lavoro sia articolato su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo,
la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi.
3. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l’orario settimanale di
lavoro sia articolato su sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi.
4. Ai dirigenti:
- assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione per i primi tre anni
di servizio: spettano 26 giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di
lavoro su cinque giorni, oppure 30 giorni di ferie in caso di articolazione
dell'orario di lavoro su sei giorni;
- dopo tre anni di servizio: spettano 28 giorni di ferie in caso di articolazione
dell'orario di lavoro su cinque giorni, oppure 32 giorni di ferie in caso di
articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni
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Nel computo dei periodi di servizio si considerano i periodi lavorati presso una
qualsiasi pubblica amministrazione, anche in qualifiche non dirigenziali, con o
senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato.
5. Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2, 3 e 4 sono comprensivi delle due
giornate previste dall' art.1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n.
937.
6. A tutti i dirigenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire
prioritariamente nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla
menzionata legge n. 937/77. Le giornate di riposo non fruite non sono
monetizzabili. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono
della località in cui il dirigente presta servizio, purché ricadente in giorno
lavorativo.
7. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è
determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese
superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. Nel
caso di mobilità le ferie maturate e non godute dal dipendente presso l’Azienda o
Ente di provenienza vengono conservate e sono fruite presso la nuova Azienda o
Ente.
8. Il dirigente che è stato assente ai sensi degli artt. 33 del CCNL 23.1.2024 (Assenze
giornaliere retribuite) e 35 del CCNL 23.1.2024 (Assenze previste da particolari
disposizioni di legge) conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto
previsto dal successivo comma 1 2. Le ferie sono fruite, anche frazionatamente,
previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con
le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dirigente. Costituisce
specifica responsabilità del dirigente con i ncarico di direzione di struttura
complessa o semplice dipartimentale programmare e organizzare le proprie ferie
tenendo conto delle esigenz e del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle
generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel
periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.
10. In relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità, al
dirigente è assicurato il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di
ferie nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre o, alternativamente, in caso di
dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell’obbligo scolastico, nel periodo
15 giugno -15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro
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11. L’Azienda o Ente concorda, tenuto conto delle richieste dei dirigenti, la
pianificazione delle ferie annuali degli stessi e ne presidia il godimento al fine di
garantire la loro fruizione nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Esse sono fruite, previa autorizzazione espressa e tempestiva, e comunque non oltre
15 giorni dalla richiesta, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili
con le esigenze di servizio. La pianificazione concordata delle ferie estive avviene
entro il primo quadrimestre dell’anno.
12. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo
all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di
legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il
compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all’anno di
mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1.
13. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate esigenze
di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio
di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle
ferie. Il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate
per il periodo di ferie non goduto.
14. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso
possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite
entro il primo semestre dell’anno successivo.
15. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che
si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero
ovvero da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui all’art. 33, comma 1,
lett. b) del CCNL 23.1.2024 (Assenze giornaliere retribuite). E’ cura del dirigente
informare tempestivamente l’Azienda o Ente al fine di consentire alla stessa di
compiere gli accertamenti dovuti.
16. Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui al secondo periodo di comporto
di 18 mesi che non fa maturare le ferie, le assenze per malattia o infortunio non
riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per
l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre i
termini di cui al comma 14.
17. L’Azienda o Ente o il direttore della Struttura predispone sistemi di pianificazione
delle ferie dei dirigenti, al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini
previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. A tale scopo viene predisposto il
piano ferie entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento.
16
18. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 3 2 (Ferie e recupero festività
soppresse) del CCNL 23.1.2024.
Art. 10
Patrocinio legale in caso di aggressioni
1. L’Azienda o Ente è tenuta a garantire la sicurezza del dirigente nel luogo di lavoro
attuando tutte le iniziative più opportune per la tutela dello stesso.
2. L’Azienda o ente nell’ipotesi di aggressione nei confronti del dirigente ad opera di
terzi, assume ogni onere di tutela per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri
relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie
per le successive fasi del giudizio - facendo assistere il dirigente da un legale, previa
comunicazione all’interessato per il relativo assenso. Il dirigente può individuare
un legale o un consulente tecnico diversi, proponendoli all’azienda o ente, che
decide in merito.
3. L’Azienda o ente, nei casi previsti al comma 2, può costituirsi parte civile.
4. Nell’ipotesi di aggressione l’Azienda o ente prevede per il dirigente un supporto
psicologico ove richiesto dal dirigente.
5. L’Azienda o Ente per l’applicazione del presente articolo può prevedere la
copertura del rischio mediante specifica polizza assicurativa o altre analoghe
misure.
17
TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI
Capo I
Stipendio tabellare e altri emolumenti
Art. 11
Incrementi dello stipendio tabellare
1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità,
previsto dall’art. 61, comma 3 del CCNL 23.1.2024 (Incrementi stipendio
tabellare), è incrementato, dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili
lordi da corrispondersi per 13 mensilità:
- per l’anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all’anticipazione
economica di cui all’art. 47-bis, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001 già erogata in
tale anno ai sensi dell’art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
- per l’anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti
all’anticipazione economica di cui all’art. 47 -bis, comma 2 del d. lgs. n.
165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell’art. 1, comma 609 della legge n.
234/2021;
- con decorrenza 1° gennaio 2024, di € 230,00 lordi mensili per tredici mensilità,
i quali riassorbono e ricomprendono gli importi di cui ai precedenti due alinea.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione
di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art.
1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1°
gennaio 2024, ai sensi dell’art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L’erogazione
disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 145/2023, per le
Aziende, Enti e Istituti che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di
quanto dovuto, dall’anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea.
3. A seguito dell’applicazione dei commi 1 e 2, con la medesima decorrenza indicata
al comma 1, terzo alinea, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità
dello stipendio tabellare è rideterminato in € 50.005,77.
18
Art. 12
Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento
1. Il presente articolo si applica ai dirigenti medici e veterinari e agli ex medici
condotti ed equiparati di cui all'art. 62 del CCNL del 23.1.2024.
2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità
dei dirigenti di cui all’art. 62, comma 2 del CCNL 23.1.2024 è incrementato, dalle
date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi:
a) Dirigenti Medici:
- per l’anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all’anticipazione
economica di cui all’art. 47-bis, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001 già erogata
in tale anno ai sensi dell’art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
- per l’anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti
all’anticipazione economica di cui all’art. 47 -bis, comma 2 del d. lgs. n.
165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell’art. 1, comma 609 della legge
n. 234/2021;
- con decorrenza 1° gennaio 2024, di € 131,00 lordi mensili per tredici
mensilità, i quali riassorbono e ricomprendono gli importi di cui ai precedenti
due alinea.
b) Dirigenti Veterinari:
- per l’anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all’anticipazione
economica di cui all’art. 47-bis, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001 già erogata
in tale anno ai sensi dell’art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
- per l’anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti
all’anticipazione economica di cui all’art. 47 -bis, comma 2 del d. lgs. n.
165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell’art. 1, comma 609 della legge
n. 234/2021;
- con decorrenza 1° gennaio 2024, di € 168,00 lordi mensili per tredici
mensilità, i quali riassorbono e ricomprendono gli importi di cui ai precedenti
due alinea.
A seguito dell’applicazione degli incrementi previsti dal presente comma, il nuovo
valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti
Medici è rideterminato in € 28.546,03 e per i dirigenti Veterinari in € 36.446,59.
3. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di cui all’art. 62, comma
3 del CCNL 23.1.2024 è incrementato, dalle date sottoindicate, dei seguenti importi
mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:
- per l’anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all’anticipazione
economica di cui all’art. 47-bis, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001 già erogata in
tale anno ai sensi dell’art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
19
- per l’anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti
all’anticipazione economica di cui all’art. 47 -bis, comma 2 del d. lgs. n.
165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell’art. 1, comma 609 della legge n.
234/2021;
- con decorrenza 1° gennaio 2024, di € 41,00 lordi mensili per tredici mensilità, i
quali riassorbono e ricomprendono gli importi di cui ai precedenti due alinea.
A seguito dell’applicazione degli incrementi previsti dal presente comma, il nuovo
valore a regime annuo lordo è rideterminato in € 8.889,81.
Art. 13
Effetti dei nuovi stipendi tabellari
1. Gli incrementi degli stipendi tabellari stabiliti dagli artt . 1 1 (Incrementi dello
stipendio tabellare) e 12 (Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di
lavoro ad esaurimento) hanno effetto, alle scadenze e negli importi ivi previsti,
sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, sul trattamento
di fine rapporto, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità di cui all’art. 51
(Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL 23.1.2024, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso
e di quella prevista dall’art. 2122 del C.C. si considerano gli scagl ionamenti
maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’ art. 1 1 (Incrementi d ello
stipendio tabellare) e dell’art . 1 2 (Trattamento economico dei dirigenti con
rapporto di lavoro ad esaurimento) sono corrisposti integralmente alle scadenze e
negli importi previsti al personale dirigente comunque cessato dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto.
Art. 14
Retribuzione di posizione
1. Ad ogni dirigente è riconosciuta una retribuzione di posizione correlata a ciascuna
delle tipologie d’incarico di cui all’art . 22 (Tipologie d’incarico) del CCNL
23.1.2024. Essa è fissa e ricorrente ed è corrisposta, con oneri a carico del fondo di
cui all’art. 18, comma 1 (Fondi aziendali) per tredici mensilità.
2. La retribuzione di posizione si compone di una parte fissa - coincidente con il suo
valore minimo - e di una parte variabile, che insieme rappresentano il valore
complessivo d’incarico.
20
3. A decorrere dal 1/1/2024, i valori annui lordi complessivi per tredici mensilità della
retribuzione di posizione parte fissa, finanziata a carico del Fondo di cui all’art. 18,
comma 1 (Fondi aziendali), sono rideterminati come indicato nelle seguenti tabelle:
4. La complessiva retribuzione di posizione - intesa come somma della parte fissa e
della parte variabile - finanziata a carico del Fondo di cui all’ art. 18, comma 1
(Fondi aziendali), è definita entro i valori massimi annui lordi per tredici mensilità
indicati nelle seguenti tabelle:
Valore in Euro annui
lordi per 13 mesi
- Area chirurgica 21.506,00
- Area medica
- Dirigenza sanitaria
- Dirigenza professioni sanitarie
20.312,00
- Area territorio
- Dirigenza veterinaria 19.117,00
14.935,00
13.143,00
Valore in Euro annui
lordi per 13 mesi
A valenza dipartimentale (art. 22,
comma 1, par. II, lett. a1) del CCNL
del 23.1.2024)
14.935,00
Articolazione interna di struttura
complessa (art. 22, comma 1, par. II,
lett. a2) del CCNL del 23.1.2024)
13.143,00
8.034,00
6.798,00
2.511,00
Incarico professionale di alta specializzazione (art. 22, comma 1, par. II, lett. b) del
CCNL del 23.1.2024)
Incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di
controllo (art. 22, comma 1, par. II, lett. c) del CCNL del 23.1.2024)
Incarico professionale iniziale (art. 22, comma 1, par. II, lett. d) del CCNL del
23.1.2024)
Tipologia di incarico gestionale
Incarico di direzione di struttura complessa
(art. 22, comma 1, par. I, lett. a) del CCNL
del 23.1.2024)
Incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale
(art. 22, comma 1, par. I, lett. b) del CCNL del 23.1.2024)
Incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura
complessa (art. 22, comma 1, par. I, lett. c) del CCNL del 23.1.2024)
Tipologia di incarico professionale
Incarico di altissima professionalità
(art. 22, comma 1, par. II, lett. a) del CCNL
del 23.1.2024)
21
5. Resta fermo quanto previsto all’art. 62, comma 5 del CCNL 19.12.2019 (Effetti
della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti
sugli incarichi da parte del Collegio tecnico) in merito alla decurtazione della
retribuzione di posizione complessiva in caso di valutazione negativa.
6. La retribuzione di posizione complessiva è attribuita sulla base della graduazione
delle funzioni definita in sede aziendale, tenendo conto delle articolazioni aziendali
individuate dalle leggi regionali di organizzazione e degli eventuali atti d’indirizzo
e coordinamento del Ministero della salute.
7. La graduazione delle funzioni è effettuata dalle Aziende od Enti sulla base dei
seguenti criteri e parametri di massima che i medesimi Enti od Aziende possono
assumere, anche in modo semplificato, per adattarli alla loro specifica situazione
organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali e degli eventuali atti di indirizzo di
cui al comma 6 nonché previo confronto ai sensi dell’art . 6. comma 3, lett. d)
(Confronto aziendale) del CCNL 23.1.2024:
a) tipologia di incarico conferito, nel rispetto di quanto previsto dal capo II di cui
al Titolo III sul “Sistema degli incarichi dirigenziali” e in particolare dall’art.
22, comma 1 (Tipologie d’incarico) del CCNL 23.1.2024;
b) complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con
particolare riguardo ai Dipartimenti;
c) grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata;
d) affidamento e gestione di budget;
Tipologia di incarico gestionale Valore in Euro annui
lordi per 13 mesi
Incarico di direzione di struttura complessa (art. 22, comma 1, par. I, lett. a) del CCNL
del 23.1.2024) 52.966,00
Incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale
(art. 22, comma 1, par. I, lett. b) del CCNL del 23.1.2024) 44.060,00
Incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura
complessa (art. 22, comma 1, par. I, lett. c) del CCNL del 23.1.2024) 43.813,00
Tipologia di incarico professionale Valore in Euro annui
lordi per 13 mesi
Incarico di altissima professionalità (art. 22, comma 1, par. II, lett. a) del CCNL del
23.1.2024) 44.060,00
Incarico professionale di alta specializzazione (art. 22, comma 1, par. II, lett. b) del
CCNL del 23.1.2024) 43.339,00
Incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di
controllo (art. 22, comma 1, par. II, lett. c) del CCNL del 23.1.2024) 31.133,00
Incarico professionale iniziale (art. 22, comma 1, par. II, lett. d) del CCNL del
23.1.2024) 30.891,00
22
e) consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget
affidato;
f) importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche
norme di legge;
g) svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza,
verifica di attività direzionali;
h) grado di competenza specialistico - funzionale o professionale;
i) utilizzazione nell’ambito della struttura di metodologie e strumentazioni
significativamente innovative e con valenza strategica per l’Azienda od Ente;
j) affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in
rapporto alle esigenze didattiche dell’Azienda o Ente;
k) produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell’Azienda
od Ente;
l) rilevanza degli incarichi di direzione di struttura complessa interna all’unità
operativa ovvero a livello aziendale;
m) ampiezza del bacino di utenza per le unità operative caratterizzate da tale
elemento e reale capacità di soddisfacimento della domanda di servizi espressa;
n) valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purché
collegata oggettivamente con uno o più dei precedenti criteri;
o) per gli incarichi professionali, afferenza della posizione professionale al
dipartimento o alla struttura complessa.
8. Nell’ambito della medesima Azienda o Ente, agli incarichi è attribuita la stessa
retribuzione di posizione complessiva, a parità di rilevanza delle funzioni e delle
connesse responsabilità sulla base dei criteri di graduazione adottati.
9. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3, ai dirigenti con rapporto di lavoro
non esclusivo, ferma la graduazione delle relative funzioni dirigenziali, spetta il
65% della sola retribuzione di posizione – parte fissa.
10. Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che,
pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l’atto
aziendale – più strutture complesse - per la retribuzione di posizione – parte
variabile –, è prevista una maggiorazione fra il 30% ed il 50%, che continua ad
essere posta a carico del bilancio aziendale, calcolato sul valore indicato per
l’incarico di direzione di struttura complessa indicato nella tabella di cui al comma
4.
11. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 69 (Retribuzione di posizione)
del CCNL del 23.1.2024.
23
Art. 15
Indennità di specificità medico – veterinaria e indennità di specificità sanitaria
1. A decorrere dal 31/12/2024 e a valere dall’anno successivo, l’importo annuo lordo,
comprensivo della tredicesima mensilità, dell’indennità di specificità medico
veterinaria di cui all’art. 65 del CCNL 23.1.2024 per i dirigenti medici e veterinari
è rideterminata in euro 9.466,00.
2. Per i dirigenti medici e veterinari di ex II livello, l’indennità di specificità medico
veterinaria di cui all’art. 65 del CCNL 23.1.2024 è rideterminata negli importi
annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità e con le decorrenze indicate
nella seguente tabella:
Dall’1.1.2024 Dal 31.12.2024 e a valere
dall’anno successivo
12.898,64 13.202,42
3. A decorrere dal 31.12.2024 e a valere dall’anno successivo, l’importo annuo lordo,
comprensivo della tredicesima mensilità , dell’indennità di specificità sanitaria di
cui all’art. 66 del CCNL 23.1.2024 è rideterminato in euro 1.614,46.
4. Alla corresponsione dell e indennità di cui al presente articolo si continua a
provvedere con il fondo di cui all’art. 18, comma 1 (Fondi aziendali).
Art. 16
Indennità per incarico di direzione di struttura complessa
1. A decorrere dall’1.1.2024, il valore annuo lordo per tredici mensilità dell’indennità
di direzione di struttura complessa di cui all’art. 80 del CCNL 23.1.2024, è
rideterminato in € 11.157,00.
Art. 17
Clausola di garanzia
1. Ai dirigenti con rapporto esclusivo e con valutazione positiva, in relazione
all’incarico conferito, è garantito un valore minimo di retribuzione di posizione
complessiva sulla base della effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di
dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui
all’art. 1 (Campo di applicazione), con o senza soluzione di continuità, fermo
24
restando quanto previsto dall’art. 22, comma 2 (Tipologie d’incarico) del CCNL
23.1.2024.
2. I valori minimi di retribuzione di posizione complessiva, annua, lorda per tredici
mensilità di cui al comma 1 sono stabiliti come segue:
- anzianità uguale o superiore a 5 anni e inferiore a 15 anni € 6.798,00;
- anzianità uguale o superiore a 15 anni e inferiore a 20 anni € 7.600,00;
- anzianità uguale o superiore a 20 anni € 9.100,00.
3. Ai fini della verifica del possesso del requisito della “valutazione positiva”, ai sensi
del comma 1, si fa riferimento, per quanto concerne le anzianità di cui al comma 2,
primo e secondo alinea, alla valutazione effettuata per il riconoscimento del
maggior valore di indennità di esclusività, in corrispondenza dei diversi scaglioni
di anzianità a tal fine previsti. Ai fini del riconoscimento del valore di cui al comma
2, terzo alinea, si fa invece riferimento all’ultima valutazione in ordine di tempo
effettuata dal Collegio tecnico.
4. Qualora la retribuzione di posizione complessiva dell’incarico conferito, dovesse
risultare inferiore rispetto ai valori di cui al comma 2, la retribuzione di posizione
d’incarico verrà maggiorata fino al raggiungimento dei valori di cui al comma 2.
Tale m aggiorazione è da intendersi come parte variabile della retribuzione di
posizione e non opera nel caso in cui la retribuzione di posizione complessiva
dell’incarico conferito sia superiore ai valori di cui al comma 2. La maggiorazione,
se spettante, è erogata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui
gli scaglioni di anzianità di cui al comma 2 sono maturati.
5. A decorrere dall’1.1.2024 il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 71
(Clausola di garanzia) del CCNL del 23.1.2024.
Capo II
Fondi aziendali
Art. 18
Fondi aziendali
1. Sono confermate le modalità di costituzione e di utilizzo del “Fondo per la
retribuzione degli incarichi” di cui all’art. 94 del CCNL 19.12. 2019, con le
modifiche ed integrazioni di cui al l’art. 72 del CCNL del 23.1.2024 . Il fondo è
altresì stabilmente incrementato:
25
a) a decorrere dal l’1.1.2024, di un importo annuo lordo pro-capite pari ad euro
1.597,70, per le unità di dirigenti destinatari del presente CCNL , in servizio al
31.12.2021;
b) a decorrere dal 31.12.2024 e a valere dall’anno successivo, delle risorse
necessarie a corrispondere gli incrementi dell’indennità di specificità medico -
veterinaria e dell’indennità di specificità sanitaria di cui all’art. 15, previsti con
la medesima decorrenza.
2. Sono confermate le modalità di costituzione ed utilizzo del “Fondo per la
retribuzione delle condizioni di lavoro” di cui all’art. 96 del CCNL del 19.12.2019
con esclusione del comma 4, lett. c) del medesimo articolo, con le modifiche ed
integrazioni di cui all’art. 73 del CCNL del 23.1.2024. Il presente fondo:
a) è incrementato in modo stabile , a decorrere dall’1.1.2024 , di un importo pro-
capite annuo lordo pari ad euro 344,50 per le unità di dirigenti destinatari del
presente CCNL in servizio al 31.12.2021;
b) è incrementabile delle ulteriori risorse destinate all’indennità di pronto soccorso
dall’art. 1, comma 323 della legge n. 207/2024 e dall’art. 1, comma 526 della
legge n. 197/2022, attribuite a ciascuna azienda o ente ai sensi dell’art. 75,
comma 2 del CCNL 23 gennaio 2024 , con le decorrenze stabilite dalle già
menzionate norme di legge;
c) è incrementabile della quota di risorse stanziate ai sensi del comma 4.
3. Sono confermate le modalità di costituzione ed utilizzo del “Fondo per la
retribuzione di risultato” di cui all’art. 95 del CCNL del 19.12.2019, con le
modifiche ed integrazioni di cui all’art. 74 del CCNL del 23.1.2024 . Il presente
fondo:
a) è stabilmente incrementato , a decorrere dal l’1.1.2024, di un importo di euro
130,00 pro-capite, applicato alle unità di dirigenti destinatari del presente CCNL
in servizio al 31.12.2021;
b) è incrementabile della quota di risorse stanziate ai sensi del comma 4;
c) è incrementabile, a decorrere dal 2024, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. l)
(Confronto regionale) del CCNL 23.1.2024, con la quota delle risorse di cui
all’art. 1, comma 238 della legge 30/12/2023, n. 213, destinata al personale di
cui al presente CCNL secondo il piano di riparto tra le aziende e gli enti del
territorio regionale. Tali risorse sono integralmente destinate ai premi collegati
alla performance individuale di cui all’art. 93 del CCNL 19.12.2019, secondo i
criteri di cui all’art. 9, comma 5, lett. b) del CCNL 23.1.2024 (Contrattazione
collettiva integrativa: soggetti e materie) con prioritaria destinazione ai dirigenti
medici in misura comunque non superiore al 20% dello stipendio tabellare.
4. Le aziende ed enti possono destinare al Fondo per la retribuzione delle condizioni
di lavoro di cui al comma 2 ed al Fondo per la retribuzione di risultato di cui al
comma 3, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 121 della legge n.
26
207/2024 e con la decorrenza ivi indicata, complessive risorse in misura non
superiore ad un importo di euro 193,00 annuo pro-capite, applicato alle unità di
personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31.12.2021.
5. Gli incrementi del comma 3 non sono computati, per il biennio 2025 -2026, nella
retribuzione di risultato annuale di cui all’art. 27, comma 3 del CCNL 23.1.2024,
utilizzata ai fini del calcolo dell’eventuale ulteriore impegno orario dei dirigenti ivi
disciplinato.
6. Dalla costituzione del fondo relativa all’annualità 2026 è disapplicato l’art. 94,
comma 3, lett. e) del CCNL 19.12.2019 (Fondo per la retribuzione degli incarichi).
Capo III
Compensi correlati alle condizioni di lavoro
Art. 19
Indennità di polizia giudiziaria
1. Ai dirigenti della presente area addetti ai controlli ufficiali e alle altre attività
ufficiali, cui sia attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi
dell’art. 27 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dell’art. 2 del D. Lgs. 2.2.2021, n. 27,
a condizione dell’effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo ,
compete l’indennità di polizia giudiziaria mensile lorda, da corrispondersi per
dodici mesi.
2. L’indennità di cui al comma 1 è stabilita in € 1.239,48 annui.
3. Alla corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo si provvede con il
fondo di cui all’art. 18, comma 2 (Fondi aziendali).
4. L’indennità di cui al presente articolo cessa di essere corrisposta dal primo giorno
del mese successivo al venir meno delle condizioni del comma 1.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce a decorrere dall’1 ° febbraio 2024
l’articolo 81 (Indennità di polizia giudiziaria) del CCNL del 23.1.2024.
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TITOLO IV
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 20
Termini di preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi
termini sono fissati come segue:
a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di
altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore
al semestre e viene considerata come “anno compiuto” la frazione di anno
uguale o superiore al semestre.
2. In caso di dimissioni del dirigente il termine di cui al comma 1 è di tre mesi.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai
commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo
della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’Azienda o Ente
ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato,
senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di
lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di
preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. Durante il periodo di preavviso, compatibilmente con le esigenze organizzative e
tenuto conto delle esigenze del dirigente, è consentita la fruizione delle ferie a
giornata intera.
7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dirigente ai sensi dell'art. 2122 del c.c. o a seguito di
accertamento dell’inidoneità assoluta e permanente di cui all’art. 38, comma 5 del
CCNL 23.1.2024 (Assenze per malattia), l'Azienda o Ente corrisponde agli aventi
diritto l'indennità sostitutiva del preavviso nonché, ove consentito ai sensi dell’art.
32, comma 10 del CCNL 23.1.2024 (Ferie e recupero festività soppresse), una
somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
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9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione di
cui all’art. 5 9, comma 2, lett. c) del CCNL 23.1.2024 (Retribuzione e sue
definizioni).
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 83 (Termini di preavviso) del
CCNL 23.1.2024.
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TITOLO V
LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA
Art. 21
Tipologie di attività libero professionale intramuraria
1. L’esercizio dell’attività libero professionale avviene al di fuori dell’impegno di
servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:
a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta - da parte
dell’utente - del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai
sensi dell’art. 88, comma 4 del CCNL 23.1.2024 (Attività libero professionale
intramuraria dei dirigenti);
b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell’art. 88, comma 4 del
CCNL 23.1.2024 (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti),
svolte in èquipe all’interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla
richiesta di prestazioni da parte dell’utente, singolo o associato anche attraverso
forme di rappresentanza, all’équip e, che vi provvede nei limiti delle
disponibilità orarie concordate;
c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da
singoli utenti e svolta individualmente o in èquipe, in strutture di altra azienda
del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le
stesse;
d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da
terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all’Azienda o Ente anche al fine
di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti
dall’azienda stessa, d’intesa con le équipes dei servizi interessati.
2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1
anche le prestazioni di cui all’art. 27 , comma 8 del CCNL 23.1.2024 (Orario di
lavoro dei dirigenti) richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione
dell’attività istituzionale, dalle Aziende o Enti ai propri dirigenti, allo scopo di:
- ridurre le liste di attesa;
- acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico ed
impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso
dei requisiti di legge nelle more dell’espletamento delle procedure per la
copertura dei posti vacanti;
in accordo con le èquipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e
regionali in materia nonché dell’art. 7 , comma 1, lett. b) del CCNL 23.1.2024
(Confronto regionale).
3. La misura della tariffa oraria di cui al comma 2 da erogare per tali prestazioni è
pari a 80 euro lordi omnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico del
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bilancio dell’Azienda ed Ente, tale valore può essere elevato fino a 100 euro sulla
base delle linee di indirizzo regionali . In ogni caso si applica il limite di cui al
comma 4.
4. Nell’applicazione del comma 3, le Aziende ed Enti garantiscono annualmente
l’invarianza finanziaria del costo complessivo delle prestazioni aggiuntive, al lordo
degli oneri riflessi a carico del bilancio dell’Azienda ed Ente, prendendo a
riferimento il corrispondente costo complessivo sostenuto per l’anno 2021 - detratti
eventuali finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute
nella predetta annualità. La Regione può prevedere, previo confronto ai sensi
dell’art. 7, comma 1, lett. b ) del CCNL 23.1.2024 (Confronto regionale), una
revisione dei suddetti limiti finanziari annuali a livello aziendale, mediante
compensazione tra le aziende o enti, fermo restando il limite finanziario annuale a
livello regionale. Il limite aziendale eventualmente revisionato dalla Regione può
essere annualmente integrato con l’eventuale quota di cui all’art. 1, comma 4, lett.
c) della Legge 3.8.2007, n. 120 e s.m.i..
5. Sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative in materia che incrementano
le tariffe di cui al comma 3 rendendo disponibili ulteriori risorse rispetto al limite
di cui al comma 4.
6. Qualora tra le prestazioni di cui al comma 2 rientrino i servizi di guardia notturna,
l’applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operatività ivi
previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali che definiranno
la disciplina delle guardie e la loro durata. E’ inoltre necessario che:
a) sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell’Azienda o Ente per
l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;
b) siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita
la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;
c) sia definito un tetto massimo delle guardie notturne effettuate al di fuori
dell’orario di lavoro non superiore al 12% delle guardie notturne
complessivamente svolte in Azienda o Ente nell’anno precedente , il quale
rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;
d) la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in 640 euro lordi, il cui
onere è a carico del bilancio dell’Azienda ed Ente nei limiti delle risorse di cui
al comma 4.
7. La presente disciplina è soggetta a verifiche e monitoraggio secondo quanto
stabilito nelle linee di indirizzo regionale.
8. L’attività libero professionale è prestata con le modalità indicate nell’art. 5, comma
4 del DPCM 27.3.2000. L’autorizzazione ivi prevista è concessa anche nei casi di
esercizio di attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del
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lavoro o medico competente nell’ambito delle attività p reviste dal D. Lgs.
n.81/2008, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità
in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione di cui all’art. 118 del
CCNL19.12.2019 (Attività professionale dei dirigenti dei dipartimenti di
prevenzione).
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce, dall’annualità 2026, l'art. 89 (Tipologie
di attività libero professionale intramuraria) del CCNL 23.1.2024.
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DICHIARAZIONI CONGIUNTE
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti auspicano un rapido avvio della stagione negoziale 2025 -2027 con
l’emanazione del relativo atto di indirizzo al fine di realizzare un tendenziale
allineamento tra periodo contrattuale di riferimento ed entrata in vigore del relativo
CCNL.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti, prendendo atto del finanziamento disposto dall’art. 6, comma 5 della Legge
12.9.2025, n. 131 e dal decreto del Ministro della salute conseguente, per il
riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolte dal personale dirigente
delle aziende o enti operanti - anche in parte - nei comuni montani , nel ritenere che
dette risorse debbano trovare allocazione nel “Fondo per la retribuzione delle
condizioni di lavoro”, rinviano la discussione della relativa disciplina e relative
modalità applicative alla stagione contrattuale 2025-2027.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti concordano sulla opportunità di aggiornare la disciplina relativa alla libera
professione, anche attraverso una maggiore semplificazione normativa e affrontare la
disciplina delle prestazioni rese in giornata infrasettimanale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti si danno atto che le indicazioni fornite da Agenas in materia di formazione
continua dei professionisti sanitari prevedono la maturazione di crediti formativi a
seguito dello svolgimento di attività di tutoraggio individuale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Fermo restando quanto previsto dall’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, le parti
precisano che, in riferimento al campo di applicazione di cui all’art. 1 comma 3, anche
agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) si applicano gli incrementi dei fondi
previsti a carico delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali.