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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 05466/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24717/2017 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (Cof. fisc.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE])ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (Cod. fisc.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] B. Pozzi (Cod. fisc.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Milano, Via C.

I. Frugoni n. 20/2 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (Cod. fisc.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dichiarando entrambi i suddetti Difensori di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL], così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68, -controricorrente- e contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (Cod. fisc.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE])unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (Cod. fisc.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (Cof. fisc.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed [OSCURATO:PERSONA] (Cod. fisc.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) dell’Avvocatura comunale di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 15 -controricorrenteadesivo - nonché contro Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore e Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia-Milano n.1278/2017 depositata i l 23/03/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 FURNARO Barbara impugnava nanti a CTP di Milano l’avviso di iscrizione ipotecaria n. 56461787 notificatole il 17 aprile 2015 per debiti tributari di Stato ed enti locali e per contributi previdenziali in ragione della dedotta mancata notifica dei presupposti cartelle di pagamento ed avvisi di mora.

2. La CTP, con sentenza n. 10490/15, depositata in segreteria in data 23 dicembre 2015, accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente agli ammontari portati dalle cartelle 068 2010 0476723812000 e 068 2011 002496914000, condannando altresì la contribuente al pagamento delle spese del grado.

4. La medesima proponeva appello in via principale; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in via incidentale.

4.1. La CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, così, a termini di dispositivo, decideva: “Accoglie l'appello.

Condanna l'Equitalia alla rifusione delle spese processuali, liquidate in €. 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge”.

5. Spiccava ricorso per cassazione, con tre motivi, l’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA], per il tramite di Avvocato del libero foro.

La contribuente spiegava controricorso.

Anche il Comune di Milano spiegava controricorso, nondimeno adesivamente al ricorso.

L’Agenzia delle entrate ed il Comune di Genova restavano intimati.

5.1. In vista dell’udienza, l’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] deposita memoria telematica, rappresentando e chiedendo quanto segue: “Successivamente alla proposizione di ricorso per cassazione, la contribuente chiedeva di essere ammessa alla definizione agevolata con istanze in data 15.02.2019 […], definizione alle scadenze onorata […].

Alla luce del pagamento ‘de quo’, allo stato l’azione radicata risulta priva di effetti essendo cessata la materia del contendere.

Si insta, pertanto, affinché venga dichiarata l’estinzione del presente giudizio anche alla luce di quanto disposto dall’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 […].

Si insiste, tuttavia, sulla domanda di condanna alle spese del presente contenzioso in uno con la richiesta di restituzione delle somme versate dall’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] in favore della parte ricorrente in sede di appello, pari ad €. 8.754,72, nelle more corrisposte dall’esponente in ottemperanza alla pronunzia nella presente sede gravata […] e ciò in quanto l’estinzione richiesta deve ritenersi ‘ex lege’ pronunziata.

L’adesione al condono ed il pagamento integrale del dovuto caducano ogni contestazione della contribuente come esplicitata nei precedenti gradi di giudizio: per tale motivazione diviene priva di efficacia la condanna alla rifusione delle spese del giudizio di seconde cure con conseguente necessità di ripetizione a favore dell’esponente della somma versata ad oggi ‘sine causa’”.

5.2. La contribuente, costituendosi con nuovo difensore, produce “atto di quietanza n. 0014231 del 24/06/2019 emesso e sottoscritto dall’Agente della [OSCURATO:SOCIETA]”; prende atto della “perdita di interesse, da parte della ricorrente, a coltivare il giudizio e a[d] ottenere una pronuncia relativamente al primo e[d] al secondo motivo di impugnazione”; protesta l’inammissibilità del terzo motivo del ricorso per cassazione (sulle spese); indi così conclude: “Preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere, dichiarare l’inammissibilità e/o comunque l’infondatezza di ciascuno dei motivi proposti dalla ricorrente avverso la sentenza n.1278/2017 - Reg.

Generale n. 3492/2016, non notificata, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano – Sez. 16^ in data 08/02/2017 e depositata in data 23/03/2017, nell’ambito del giudizio R.G.n.3492/2016 promosso dalla Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]., del Comune di Milano, del Comune di Genova e dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] II di Milano, e ciò per la parte sulla quale Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] insiste.

Il tutto con ogni conseguenza ed effetto di legge.

Con vittoria di spese e compensi professionali anche per questo grado di giudizio”.

5.3. L’Agenzia delle entrate ed il Comune di Milano depositano altresì copia digitale degli atti analogici. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 26 d.p.r. n. 602/73 in combinato disposto con l'art. 2697 cod. civ.”.

Errata è l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui “l'estratto di ruolo non è un surrogato completo della cartella di pagamento ....

L'Agenzia non motiva la scelta di non presentare le cartelle notificate ma di aver scelto quella di tenere la matrice ai sensi dell'art. 26 DPR 600/1973 e quindi di produrre gli estratti di ruolo”.

L’Agenzia “ha offerto in comunicazione, a sostegno delle proprie tesi difensive, copia fotostatica degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali furono inoltrate alla contribuente le cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli impugnati dal contribuente ovvero dei referti di notificazione ove effettuati mediante deposito alla [OSCURATO:PERSONA] dagli ufficiali della riscossione competenti.

Detti referti di notifica recano oltre alle prescritte informazioni; altresì il numero di cartella di pagamento […]”.

Tanto è sufficiente a soddisfare gli oneri probatori dell’Agenzia.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia: “Nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360, n. 4 cod. proc. civ. con riferimento alla violazione di cui all'art. 112 cod. proc. civ.”.

La CTR ha pronunciato in ordine all’eccezione quinquennale dei crediti pur non riproposta dalla contribuente in appello ed in ordine a pretese “superficialità e mancanza di collaborazione” dell’Agenzia a fronte di spedizioni con consegna ad addetti alla casa, e non alla contribuente, che avrebbero necessitato l’“attivazione” “attraverso l’anagrafe o l’archivio elettronico”.

La CTR è incorsa in eccesso di pronuncia.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e/o dell'art. 92 cod. proc. civ. in merito all'attribuzione delle spese processuali in base al principio della soccombenza”.

La condanna alle spese è suscettibile di censura “laddove, come si auspica, venga integralmente accolta l'odierna impugnativa”.

4. A fronte di quanto precede, pur in difetto delle istanze di definizione agevolata presentate dalla contribuente, di cui dà notizia l’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] con memoria, è quest’ultima, comunque, a dichiarare in questa che la contribuente, dopo il radicamento del giudizio di cassazione, ha chiesto ed ottenuto di essere ammessa alla procedura di definizione agevolata ed ha onorato il piano alle scadenze.

La memoria si correda delle comunicazioni delle somme dovute, a seguito di istanze di definizione, e dell’attestazione di pagamento (giusta rispettivamente docc.

“15AB” e “16”).

Parimenti, è la stessa Agenzia ad instare “affinché venga dichiarata l’estinzione del presente giudizio anche alla luce di quanto disposto dall’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022”.

4.1. Il “thema” del perfezionamento della definizione acquisisce rilievo preliminare, assorbente di qualsivoglia altra questione, ancorché relativa all’inammissibilità, finanche rilevabile d’ufficio, del ricorso per cassazione, siccome proposto dall’Agenzia in data 20 ottobre 2017 con il patrocinio di un Avvocato del libero foro, giusta consolidato insegnamento di legittimità [cfr. ad es.

Cass. n. 28199 del 2024, a termini della quale “in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti fi giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso”; Cass. n. 26531 del 2020: “[OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA] (AdER) e l'Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall'AdER ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili”].

Invero, è da ribadirsi quanto già affermato in passato da questa S.C., pur con riguardo ad altro condono (di cui al d.l. n. 429 del 1982, conv. dalla l. n. 516 del 1982), nel senso che “il perfezionarsi del procedimento amministrativo di definizione agevolata impone la declaratoria di estinzione della causa, a prescindere da qualsiasi indagine circa l'esistenza di eventuali ragioni d'inammissibilità dell'atto introduttivo del processo” (Cass. n. 26305 del 2005).

Non v’è ragione per cui l’insegnamento non debba applicarsi al giudizio di cassazione.

5. Ciò detto, ai sensi dell’art. 1, commi 232, 236 e 239, l. n. 197 del 2022, -“il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024” (comma 232); -“nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti” (comma 236); -“le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili” (comma 239).

5.1. Rispetto a tali previsioni, è sopravvenuto l’art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025 (recante: «Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata»), introdotto dalla legge di conversione n. 108 del 2025 (in G.U. del 1° agosto 2025, n.177), che, al comma 1, recita: “Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate- [OSCURATO:SOCIETA] che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241 , della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.

Il comma 2 recita: “L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”.

6. Alla stregua di quanto precede, in accoglimento dell’espressa richiesta in tal senso dell’Agenzia, cui fa il paio, del resto, la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere della contribuente, avuto di poi riguardo alla documentazione prodotta dall’Agenzia con detta richiesta ed in precedenza esaminata, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio.

6.1. Pare solo il caso di specificare, alla luce, in specie, della memoria depositata nell’interesse della contribuente, che l’estinzione colpisce l’intero giudizio, estendendosi, e non potrebbe essere diversamente, anche al giudizio di cassazione, con conseguente travolgimento del ricorso introduttivo di questo in tutti i motivi di cui consta, per l’effetto non più delibabili.

7. Resta da dire delle ulteriori richieste dell’Agenzia “di condanna alle spese del presente contenzioso” e “di restituzione delle somme versate dall[a medesima] in favore della parte ricorrente in sede di appello, pari ad €. 8.754,72”, cui si contrappone la contraria richiesta della contribuente, contenuta nella memoria, di vedersi riconosciute le spese dell’intero procedimento (“Con vittoria di spese e compensi professionali anche per questo grado di giudizio”).

7.1. Al riguardo, è a chiarirsi sin d’ora (riservato ai paragrafi seguenti lo sviluppo dei vari passaggi argomentativi) che trovano applicazione l’ultimo comma dell’art. 310 cod. proc. civ. e l’ultimo comma dell’art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992, i quali, statuendo (il primo) che “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate” (o, il secondo, in termini equivalenti, che “le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”), si prestano – viepiù alla luce, rispetto segnatamente ai casi di definizione agevolata di cui al comma 235 dell’art. 1 della l. n. 197 del 2022, del comma 239 del medesimo articolo e dell’ultima parte del comma 2 dell’art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025 – a sancire il principio dell’irripetibilità di tutto quanto, a qualsiasi titolo, versato anteriormente alla dichiarazione di estinzione.

7.2. Il punto di partenza del ragionamento ben può essere colto in una recentissima pronuncia di questa S.C.

Il riferimento si concentra su Cass. n. 782 del 2026, la quale ha avuto modo di osservare che, nei procedimenti aventi ad oggetto debiti rientranti nella dichiarazione di definizione agevolata, ai sensi degli art. 1, comma 235, l. n. 197 del 2022 e 3-bis, comma 1, d.l. 2022 del 2024, conv. con mod. dalla l. n. 15 del 2025, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025 statuisce che la produzione in giudizio della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata delle somme dovute determina la declaratoria di estinzione del giudizio, con spese a carico delle parti anticipatarie, e, per l'effetto, l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti adottati nel corso del processo non ancora passati in giudicato, nonché – ed è questo il profilo saliente – l'irripetibilità delle somme “medio tempore” a qualsiasi titolo versate.

In particolare, il fondamento su cui poggia l’ultima parte del principio evinto da Cass. n. 782 del 2026 si ricava da quel passaggio della motivazione (cfr. p. 6, par. 6) ove leggesi che, “per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, in assenza di norme specifiche, deve trovare applicazione la regola generale stabilita dall’art. 310, ultimo comma, c.p.c.”.

7.3. Ora –nel tentativo di portare a sistema i superiori approdi – rileva che, in difetto di esplicita regolamentazione del regime delle spese da parte del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197 del 2022, che si limita ad evocare soltanto la figura estintiva del giudizio in conseguenza del perfezionamento della definizione, nei termini, peraltro, chiariti dal sopravvenuto comma 1 dell’art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025, proprio siffatta evocazione rende applicabile la regola, di per sé generale, residuale e sussidiaria, di cui all’ultimo comma dell’art. 310 cod. proc. civ., non per nulla replicato, quanto ai “casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge”, dall’ultimo comma dell’art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992, siccome, dopo la parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui a C. Cost. n. 274 del 2005, sostituito dall’art. 9 D.Lgs. n. 156 del 2015: ultimi commi di entrambi gli artt. 310 e 46 citt. i quali, peraltro, in un ordito normativo complesso, si combinano con la previsione del comma 2 dell’art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025, che pure reitera, nondimeno in un diverso contesto sistematico, l’enunciato del comma 239 dell’art. 1 l. n. 197 del 2022.

Sicché la regola, a termini dell’ultimo comma dell’art. 310 cod. proc. civ. e dell’ultimo comma dell’art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992, del consolidamento delle spese “a carico delle parti che le hanno anticipate”, deve leggersi con la volontà del legislatore della fattispecie definitoria, a termini già del comma 239 dell’art. 1 l. n. 197 del 2022 e di poi del comma 2 dell’art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025, di ritenere la definitiva acquisizione e la non rimborsabilità delle “somme versate a qualsiasi titolo”.

A questo riguardo, il comma 2 dell’art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025, come poc’anzi accennato, non si limita a ripetere “sic et simpliciter” la lettera del comma 239 dell’art. 1 l. n. 197 del 2022, ma sembra proiettarla in una nuova luce sistematica, poiché fa seguire l’enunciato sulle somme versate a qualsiasi titolo a quello che (in distonia quantomeno parziale rispetto al comma 2 dell’art. 310 cod. proc. civ.) sancisce “l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato”.

“Ergo”, quantunque le “sentenze di merito” ed i “provvedimenti pronunciati nel corso del processo” perdano efficacia per effetto dell’estinzione, tuttavia le “somme versate a qualsiasi titolo […] restano [– notasi –] ‘definitivamente’ acquisite e [– proprio a cagione di ciò – ] non sono rimborsabili”.

La qual cosa equivale a dire che, per inequivoca scelta legislativa, è inibita a chiunque alcuna azione di ripetizione, “a qualsiasi titolo”, dell’indebito, sul piano sia del rapporto tributario in senso stretto sia di quello processuale, anche, dunque, in riferimento alle somme corrisposte dalla parte (pur in allora) diligente in forza di sentenza di merito: ciò in quanto (quivi recuperandosi, ma nel contempo implementandosi, la “vis generalis” dell’ultimo comma dell’art. 310 cod. proc. civ. e dell’ultimo comma dell’art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992), considerato il venir meno, con efficacia assorbente di qualsiasi decisione “medio tempore” intercorsa, dell’oggetto della lite per riconoscimento e quantomeno parziale soddisfazione del credito fiscale (posto che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 l. n. 197 del 2022, la definizione riguarda “i debiti risultanti dai singoli carichi”), non si giustifica più neppure la sopravvivenza di alcun’altra pretesa che comunque in tale oggetto, sia pure indirettamente, trova causa.

Nella medesima direzione, del resto, soccorre la lett. b) del comma 243 dell’art. 1 l. n. 197 del 2022, secondo cui “il pagamento [anche solo] della prima […] rata delle somme dovute” comporta, estensivamente, “l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo [–nondimeno per mere ragioni di tutela dell’affidamento di terzi –] che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.

Pertanto, nel cono d’ombra del comma 239 dell’art. 1 l. n. 197 del 2022 e, soprattutto, dell’art. 12-bis d.l.n. 84 del 2025, il consolidamento delle spese anticipate, di cui opinano l’ultimo comma dell’art. 310 cod. proc. civ. e l’ultimo comma dell’art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992, si sviluppa, come accennato, nell’irripetibilità dei versamenti a qualsiasi titolo effettuati.

7.4. Par d’uopo rilevare che una tale conclusione, ad avviso del Collegio, non scade nell’irragionevolezza in punto di esercizio, “ex latere legislatoris”, del potere di disciplina delle conseguenze del perfezionamento dell’estinzione.

La “ratio” di deflazione del contenzioso e di pronto realizzo della pretesa impositiva sottesa (in specie) alla definizione del comma 235 dell’art. 1 l. n. 197 del 2022 (come, più latamente, alla generalità delle definizioni) è restituita oltremodo limpidamente dal comma 1 dell’art. 12- bis d.l. n. 84 del 2025, che (in sintonia alle contingenze storiche) radica ,ora per allora, il perfezionamento della definizione, e con esso l’estinzione del giudizio, al versamento della sola prima rata: sicché, in tale prospettiva, l’irripetibilità di qualsiasi somma a qualsiasi titolo già versata implementa l’obiettivo di non gravare l’estinzione di un giudizio ormai privo di ragion d’essere del possibile incardinamento di altri sul medesimo innestantisi, con conseguente rischio di affondamento di uno degli obiettivi (la deflazione del contenzioso) perseguiti dalla definizione, di per sé gravosa per le casse pubbliche.

Sul punto, sia consentito di richiamare quanto già osservato, con mirabile padronanza della giurisprudenza anche costituzionale, da una sentenza ancora attuale del [OSCURATO:PERSONA] nomofilattico. [OSCURATO:PERSONA]., Sez.

U, n. 1518 del 2015, in motiv., par. 4, p. 7 s. che, pur a fronte della disomogeneità delle figure condonistiche, ad ogni modo, in riferimento al tratto essenziale a tutte deve osservarsi che “non si tratta di un c.d. regime fiscale sostitutivo, perché [il condono] opera a posteriori e non a priori, né di una transazione (pure talvolta ritenuta in giurisprudenza, v.

Cass., sez. un., n. 14828 del 2008; Cass. n. 11427 del 2015) o di una novazione, perché manca l'origine bilaterale e volontaria tipica della materia contrattuale.

Il condono fiscale, secondo C. cost. n. 172 del 1986, ha natura meramente procedurale e più esattamente, secondo C. cost. n. 321 del 1995, costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un'analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata, nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie e ridurre il contenzioso e non in quella dell'accertamento dell'imponibile.

L'istituto, secondo C. cost. n. 109 del 2009, è essenzialmente diretto a soddisfare l'interesse costituzionale all'acquisizione delle disponibilità finanziarie necessarie a sostenere le pubbliche spese, incentivando la definizione semplificata e spedita delle pendenze mediante il parziale pagamento del debito tributario e non è di per sé irragionevole che la normativa persegua i soli contingenti e concorrenti obiettivi di ridurre il contenzioso - anche potenziale - con i contribuenti e conseguire un immediato introito finanziario, benché in misura ridotta rispetto a quello astrattamente ricavabile (conf.

C. cost. nn. 402 del 2005, 550 del 2000, 361 del 1992, 33 del 1981).

Più in generale, C. cost. n. 416 del 2000 afferma che è coessenziale alla tecnica del condono (previdenziale o fiscale) l'incentivazione dei pagamenti non ancora effettuati, mediante la concessione di benefici (di solito, la riduzione della misura dovuta).

Il condono quindi si limita, in via eccezionale, per ragioni connesse ad esigenze della finanza pubblica, a collegare il pieno effetto liberatorio dell'obbligazione all'adempimento anche solo parziale (conf.

C. cost. n. 340 del 2005).

La funzione deflattiva del condono, laddove consente la definizione di una lite in corso o potenziale garantendo la riscossione di un credito erariale incerto, è ripresa in peculiari contesti dalla giurisprudenza interna […]”.

7.5. D’altronde, “mutatis mutandis”, già in passato, con riferimento, in materia di cd.

"cristallizzazione" di importi comprensivi di integrazione al minimo, all’estinzione del giudizio con compensazione “ex lege” delle spese, siccome prevista dal comma 5 dell’art. 36 l. n. 448 del 1998, questa S.C. ha espresso il costante avviso, sulla base finanche del mero art. 310 cod. proc. civ., secondo cui “l'estinzione del giudizio non consente ripetizione di spese” (così testualmente Cass. nn. 230 del 2004; 8670 del 2003; 229 del 2000), in funzione della presa d’atto dello “status quo” alla stregua di un’opzione semplificatoria eletta dal legislatore.

7.6. Deve, in sintesi, enunciarsi il seguente principio di diritto: In caso di definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati alla riscossione di cui ai commi 235 ss. dell’art. 1 l. n. 197 del 2022, l’estinzione del giudizio conseguente al perfezionamento della definizione comporta, in applicazione della previsione generale di cui all’ultimo comma dell’art. 310 cod. proc. civ., da leggersi in uno al comma 239 dell’art. 1 cit. ed al comma 2 dell’art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025, introdotto dalla legge di conversione n. 108 del 2025, che restano a carico delle parti, non solo le spese anticipate, ma tutte le somme, comprese dunque le spese, a qualsiasi titolo corrisposte, anche in forza delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del giudizio, pur divenuti privi di efficacia.

7.7. Né, nella specie, comunque l’Agenzia e la contribuente, rispettivamente, paventano la sussistenza dei presupposti per addivenire ad una regolazione delle spese in difformità dai superiori criteri di legge, tenuto presente che, “per la regolamentazione dellespese in caso di estinzione del processo, il giudice può [bensì] far ricorso al principio generale della soccombenza, anziché applicare la regola speciale dell'art.310 cod. proc. civ. (spesea carico delle parti che le hanno anticipate), solo quando[, però,] la pronuncia di estinzione segua ad una vera e propria controversia sulla ricorrenza dei presupposti per la pronuncia stessa” (così già Cass. n. 4924 de 1984).

8. In conclusione, tornando al caso di specie, deve statuirsi che le spese di giudizio siano definiti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24717/2017 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (Cof. fisc.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE])ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (Cod. fisc.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] B. Pozzi (Cod. fisc.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Milano, Via C. I. Frugoni n. 20/2 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (Cod. fisc.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dichiarando entrambi i suddetti Difensori di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL], così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68, -controricorrente- e contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (Cod. fisc.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE])unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (Cod. fisc.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (Cof. fisc.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed [OSCURATO:PERSONA] (Cod. fisc.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) dell’Avvocatura comunale di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 15 -controricorrenteadesivo - nonché contro Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore e Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia-Milano n.1278/2017 depositata i l 23/03/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 FURNARO Barbara impugnava nanti a CTP di Milano l’avviso di iscrizione ipotecaria n. 56461787 notificatole il 17 aprile 2015 per debiti tributari di Stato ed enti locali e per contributi previdenziali in ragione della dedotta mancata notifica dei presupposti cartelle di pagamento ed avvisi di mora. 2. La CTP, con sentenza n. 10490/15, depositata in segreteria in data 23 dicembre 2015, accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente agli ammontari portati dalle cartelle 068 2010 0476723812000 e 068 2011 002496914000, condannando altresì la contribuente al pagamento delle spese del grado. 4. La medesima proponeva appello in via principale; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in via incidentale. 4.1. La CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, così, a termini di dispositivo, decideva: “Accoglie l'appello. Condanna l'Equitalia alla rifusione delle spese processuali, liquidate in €. 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge”. 5. Spiccava ricorso per cassazione, con tre motivi, l’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA], per il tramite di Avvocato del libero foro. La contribuente spiegava controricorso. Anche il Comune di Milano spiegava controricorso, nondimeno adesivamente al ricorso. L’Agenzia delle entrate ed il Comune di Genova restavano intimati. 5.1. In vista dell’udienza, l’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] deposita memoria telematica, rappresentando e chiedendo quanto segue: “Successivamente alla proposizione di ricorso per cassazione, la contribuente chiedeva di essere ammessa alla definizione agevolata con istanze in data 15.02.2019 […], definizione alle scadenze onorata […]. Alla luce del pagamento ‘de quo’, allo stato l’azione radicata risulta priva di effetti essendo cessata la materia del contendere. Si insta, pertanto, affinché venga dichiarata l’estinzione del presente giudizio anche alla luce di quanto disposto dall’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 […]. Si insiste, tuttavia, sulla domanda di condanna alle spese del presente contenzioso in uno con la richiesta di restituzione delle somme versate dall’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] in favore della parte ricorrente in sede di appello, pari ad €. 8.754,72, nelle more corrisposte dall’esponente in ottemperanza alla pronunzia nella presente sede gravata […] e ciò in quanto l’estinzione richiesta deve ritenersi ‘ex lege’ pronunziata. L’adesione al condono ed il pagamento integrale del dovuto caducano ogni contestazione della contribuente come esplicitata nei precedenti gradi di giudizio: per tale motivazione diviene priva di efficacia la condanna alla rifusione delle spese del giudizio di seconde cure con conseguente necessità di ripetizione a favore dell’esponente della somma versata ad oggi ‘sine causa’”. 5.2. La contribuente, costituendosi con nuovo difensore, produce “atto di quietanza n. 0014231 del 24/06/2019 emesso e sottoscritto dall’Agente della [OSCURATO:SOCIETA]”; prende atto della “perdita di interesse, da parte della ricorrente, a coltivare il giudizio e a[d] ottenere una pronuncia relativamente al primo e[d] al secondo motivo di impugnazione”; protesta l’inammissibilità del terzo motivo del ricorso per cassazione (sulle spese); indi così conclude: “Preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere, dichiarare l’inammissibilità e/o comunque l’infondatezza di ciascuno dei motivi proposti dalla ricorrente avverso la sentenza n.1278/2017 - Reg. Generale n. 3492/2016, non notificata, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano – Sez. 16^ in data 08/02/2017 e depositata in data 23/03/2017, nell’ambito del giudizio R.G.n.3492/2016 promosso dalla Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]., del Comune di Milano, del Comune di Genova e dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] II di Milano, e ciò per la parte sulla quale Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] insiste. Il tutto con ogni conseguenza ed effetto di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali anche per questo grado di giudizio”. 5.3. L’Agenzia delle entrate ed il Comune di Milano depositano altresì copia digitale degli atti analogici. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 26 d.p.r. n. 602/73 in combinato disposto con l'art. 2697 cod. civ.”. Errata è l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui “l'estratto di ruolo non è un surrogato completo della cartella di pagamento .... L'Agenzia non motiva la scelta di non presentare le cartelle notificate ma di aver scelto quella di tenere la matrice ai sensi dell'art. 26 DPR 600/1973 e quindi di produrre gli estratti di ruolo”. L’Agenzia “ha offerto in comunicazione, a sostegno delle proprie tesi difensive, copia fotostatica degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali furono inoltrate alla contribuente le cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli impugnati dal contribuente ovvero dei referti di notificazione ove effettuati mediante deposito alla [OSCURATO:PERSONA] dagli ufficiali della riscossione competenti. Detti referti di notifica recano oltre alle prescritte informazioni; altresì il numero di cartella di pagamento […]”. Tanto è sufficiente a soddisfare gli oneri probatori dell’Agenzia. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia: “Nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360, n. 4 cod. proc. civ. con riferimento alla violazione di cui all'art. 112 cod. proc. civ.”. La CTR ha pronunciato in ordine all’eccezione quinquennale dei crediti pur non riproposta dalla contribuente in appello ed in ordine a pretese “superficialità e mancanza di collaborazione” dell’Agenzia a fronte di spedizioni con consegna ad addetti alla casa, e non alla contribuente, che avrebbero necessitato l’“attivazione” “attraverso l’anagrafe o l’archivio elettronico”. La CTR è incorsa in eccesso di pronuncia. 3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e/o dell'art. 92 cod. proc. civ. in merito all'attribuzione delle spese processuali in base al principio della soccombenza”. La condanna alle spese è suscettibile di censura “laddove, come si auspica, venga integralmente accolta l'odierna impugnativa”. 4. A fronte di quanto precede, pur in difetto delle istanze di definizione agevolata presentate dalla contribuente, di cui dà notizia l’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] con memoria, è quest’ultima, comunque, a dichiarare in questa che la contribuente, dopo il radicamento del giudizio di cassazione, ha chiesto ed ottenuto di essere ammessa alla procedura di definizione agevolata ed ha onorato il piano alle scadenze. La memoria si correda delle comunicazioni delle somme dovute, a seguito di istanze di definizione, e dell’attestazione di pagamento (giusta rispettivamente docc. “15AB” e “16”). Parimenti, è la stessa Agenzia ad instare “affinché venga dichiarata l’estinzione del presente giudizio anche alla luce di quanto disposto dall’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022”. 4.1. Il “thema” del perfezionamento della definizione acquisisce rilievo preliminare, assorbente di qualsivoglia altra questione, ancorché relativa all’inammissibilità, finanche rilevabile d’ufficio, del ricorso per cassazione, siccome proposto dall’Agenzia in data 20 ottobre 2017 con il patrocinio di un Avvocato del libero foro, giusta consolidato insegnamento di legittimità [cfr. ad es. Cass. n. 28199 del 2024, a termini della quale “in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti fi giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso”; Cass. n. 26531 del 2020: “[OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA] (AdER) e l'Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall'AdER ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili”]. Invero, è da ribadirsi quanto già affermato in passato da questa S.C., pur con riguardo ad altro condono (di cui al d.l. n. 429 del 1982, conv. dalla l. n. 516 del 1982), nel senso che “il perfezionarsi del procedimento amministrativo di definizione agevolata impone la declaratoria di estinzione della causa, a prescindere da qualsiasi indagine circa l'esistenza di eventuali ragioni d'inammissibilità dell'atto introduttivo del processo” (Cass. n. 26305 del 2005). Non v’è ragione per cui l’insegnamento non debba applicarsi al giudizio di cassazione. 5. Ciò detto, ai sensi dell’art. 1, commi 232, 236 e 239, l. n. 197 del 2022, -“il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024” (comma 232); -“nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti” (comma 236); -“le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili” (comma 239). 5.1. Rispetto a tali previsioni, è sopravvenuto l’art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025 (recante: «Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata»), introdotto dalla legge di conversione n. 108 del 2025 (in G.U. del 1° agosto 2025, n.177), che, al comma 1, recita: “Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate- [OSCURATO:SOCIETA] che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241 , della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”. Il comma 2 recita: “L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”. 6. Alla stregua di quanto precede, in accoglimento dell’espressa richiesta in tal senso dell’Agenzia, cui fa il paio, del resto, la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere della contribuente, avuto di poi riguardo alla documentazione prodotta dall’Agenzia con detta richiesta ed in precedenza esaminata, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio. 6.1. Pare solo il caso di specificare, alla luce, in specie, della memoria depositata nell’interesse della contribuente, che l’estinzione colpisce l’intero giudizio, estendendosi, e non potrebbe essere diversamente, anche al giudizio di cassazione, con conseguente travolgimento del ricorso introduttivo di questo in tutti i motivi di cui consta, per l’effetto non più delibabili. 7. Resta da dire delle ulteriori richieste dell’Agenzia “di condanna alle spese del presente contenzioso” e “di restituzione delle somme versate dall[a medesima] in favore della parte ricorrente in sede di appello, pari ad €. 8.754,72”, cui si contrappone la contraria richiesta della contribuente, contenuta nella memoria, di vedersi riconosciute le spese dell’intero procedimento (“Con vittoria di spese e compensi professionali anche per questo grado di giudizio”). 7.1. Al riguardo, è a chiarirsi sin d’ora (riservato ai paragrafi seguenti lo sviluppo dei vari passaggi argomentativi) che trovano applicazione l’ultimo comma dell’art. 310 cod. proc. civ. e l’ultimo comma dell’art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992, i quali, statuendo (il primo) che “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate” (o, il secondo, in termini equivalenti, che “le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”), si prestano – viepiù alla luce, rispetto segnatamente ai casi di definizione agevolata di cui al comma 235 dell’art. 1 della l. n. 197 del 2022, del comma 239 del medesimo articolo e dell’ultima parte del comma 2 dell’art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025 – a sancire il principio dell’irripetibilità di tutto quanto, a qualsiasi titolo, versato anteriormente alla dichiarazione di estinzione. 7.2. Il punto di partenza del ragionamento ben può essere colto in una recentissima pronuncia di questa S.C. Il riferimento si concentra su Cass. n. 782 del 2026, la quale ha avuto modo di osservare che, nei procedimenti aventi ad oggetto debiti rientranti nella dichiarazione di definizione agevolata, ai sensi degli art. 1, comma 235, l. n. 197 del 2022 e 3-bis, comma 1, d.l. 2022 del 2024, conv. con mod. dalla l. n. 15 del 2025, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025 statuisce che la produzione in giudizio della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata delle somme dovute determina la declaratoria di estinzione del giudizio, con spese a carico delle parti anticipatarie, e, per l'effetto, l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti adottati nel corso del processo non ancora passati in giudicato, nonché – ed è questo il profilo saliente – l'irripetibilità delle somme “medio tempore” a qualsiasi titolo versate. In particolare, il fondamento su cui poggia l’ultima parte del principio evinto da Cass. n. 782 del 2026 si ricava da quel passaggio della motivazione (cfr. p. 6, par. 6) ove leggesi che, “per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, in assenza di norme specifiche, deve trovare applicazione la regola generale stabilita dall’art. 310, ultimo comma, c.p.c.”. 7.3. Ora –nel tentativo di portare a sistema i superiori approdi – rileva che, in difetto di esplicita regolamentazione del regime delle spese da parte del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197 del 2022, che si limita ad evocare soltanto la figura estintiva del giudizio in conseguenza del perfezionamento della definizione, nei termini, peraltro, chiariti dal sopravvenuto comma 1 dell’art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025, proprio siffatta evocazione rende applicabile la regola, di per sé generale, residuale e sussidiaria, di cui all’ultimo comma dell’art. 310 cod. proc. civ., non per nulla replicato, quanto ai “casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge”, dall’ultimo comma dell’art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992, siccome, dopo la parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui a C. Cost. n. 274 del 2005, sostituito dall’art. 9 D.Lgs. n. 156 del 2015: ultimi commi di entrambi gli artt. 310 e 46 citt. i quali, peraltro, in un ordito normativo complesso, si combinano con la previsione del comma 2 dell’art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025, che pure reitera, nondimeno in un diverso contesto sistematico, l’enunciato del comma 239 dell’art. 1 l. n. 197 del 2022. Sicché la regola, a termini dell’ultimo comma dell’art. 310 cod. proc. civ. e dell’ultimo comma dell’art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992, del consolidamento delle spese “a carico delle parti che le hanno anticipate”, deve leggersi con la volontà del legislatore della fattispecie definitoria, a termini già del comma 239 dell’art. 1 l. n. 197 del 2022 e di poi del comma 2 dell’art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025, di ritenere la definitiva acquisizione e la non rimborsabilità delle “somme versate a qualsiasi titolo”. A questo riguardo, il comma 2 dell’art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025, come poc’anzi accennato, non si limita a ripetere “sic et simpliciter” la lettera del comma 239 dell’art. 1 l. n. 197 del 2022, ma sembra proiettarla in una nuova luce sistematica, poiché fa seguire l’enunciato sulle somme versate a qualsiasi titolo a quello che (in distonia quantomeno parziale rispetto al comma 2 dell’art. 310 cod. proc. civ.) sancisce “l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato”. “Ergo”, quantunque le “sentenze di merito” ed i “provvedimenti pronunciati nel corso del processo” perdano efficacia per effetto dell’estinzione, tuttavia le “somme versate a qualsiasi titolo […] restano [– notasi –] ‘definitivamente’ acquisite e [– proprio a cagione di ciò – ] non sono rimborsabili”. La qual cosa equivale a dire che, per inequivoca scelta legislativa, è inibita a chiunque alcuna azione di ripetizione, “a qualsiasi titolo”, dell’indebito, sul piano sia del rapporto tributario in senso stretto sia di quello processuale, anche, dunque, in riferimento alle somme corrisposte dalla parte (pur in allora) diligente in forza di sentenza di merito: ciò in quanto (quivi recuperandosi, ma nel contempo implementandosi, la “vis generalis” dell’ultimo comma dell’art. 310 cod. proc. civ. e dell’ultimo comma dell’art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992), considerato il venir meno, con efficacia assorbente di qualsiasi decisione “medio tempore” intercorsa, dell’oggetto della lite per riconoscimento e quantomeno parziale soddisfazione del credito fiscale (posto che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 l. n. 197 del 2022, la definizione riguarda “i debiti risultanti dai singoli carichi”), non si giustifica più neppure la sopravvivenza di alcun’altra pretesa che comunque in tale oggetto, sia pure indirettamente, trova causa. Nella medesima direzione, del resto, soccorre la lett. b) del comma 243 dell’art. 1 l. n. 197 del 2022, secondo cui “il pagamento [anche solo] della prima […] rata delle somme dovute” comporta, estensivamente, “l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo [–nondimeno per mere ragioni di tutela dell’affidamento di terzi –] che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”. Pertanto, nel cono d’ombra del comma 239 dell’art. 1 l. n. 197 del 2022 e, soprattutto, dell’art. 12-bis d.l.n. 84 del 2025, il consolidamento delle spese anticipate, di cui opinano l’ultimo comma dell’art. 310 cod. proc. civ. e l’ultimo comma dell’art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992, si sviluppa, come accennato, nell’irripetibilità dei versamenti a qualsiasi titolo effettuati. 7.4. Par d’uopo rilevare che una tale conclusione, ad avviso del Collegio, non scade nell’irragionevolezza in punto di esercizio, “ex latere legislatoris”, del potere di disciplina delle conseguenze del perfezionamento dell’estinzione. La “ratio” di deflazione del contenzioso e di pronto realizzo della pretesa impositiva sottesa (in specie) alla definizione del comma 235 dell’art. 1 l. n. 197 del 2022 (come, più latamente, alla generalità delle definizioni) è restituita oltremodo limpidamente dal comma 1 dell’art. 12- bis d.l. n. 84 del 2025, che (in sintonia alle contingenze storiche) radica ,ora per allora, il perfezionamento della definizione, e con esso l’estinzione del giudizio, al versamento della sola prima rata: sicché, in tale prospettiva, l’irripetibilità di qualsiasi somma a qualsiasi titolo già versata implementa l’obiettivo di non gravare l’estinzione di un giudizio ormai privo di ragion d’essere del possibile incardinamento di altri sul medesimo innestantisi, con conseguente rischio di affondamento di uno degli obiettivi (la deflazione del contenzioso) perseguiti dalla definizione, di per sé gravosa per le casse pubbliche. Sul punto, sia consentito di richiamare quanto già osservato, con mirabile padronanza della giurisprudenza anche costituzionale, da una sentenza ancora attuale del [OSCURATO:PERSONA] nomofilattico. [OSCURATO:PERSONA]., Sez. U, n. 1518 del 2015, in motiv., par. 4, p. 7 s. che, pur a fronte della disomogeneità delle figure condonistiche, ad ogni modo, in riferimento al tratto essenziale a tutte deve osservarsi che “non si tratta di un c.d. regime fiscale sostitutivo, perché [il condono] opera a posteriori e non a priori, né di una transazione (pure talvolta ritenuta in giurisprudenza, v. Cass., sez. un., n. 14828 del 2008; Cass. n. 11427 del 2015) o di una novazione, perché manca l'origine bilaterale e volontaria tipica della materia contrattuale. Il condono fiscale, secondo C. cost. n. 172 del 1986, ha natura meramente procedurale e più esattamente, secondo C. cost. n. 321 del 1995, costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un'analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata, nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie e ridurre il contenzioso e non in quella dell'accertamento dell'imponibile. L'istituto, secondo C. cost. n. 109 del 2009, è essenzialmente diretto a soddisfare l'interesse costituzionale all'acquisizione delle disponibilità finanziarie necessarie a sostenere le pubbliche spese, incentivando la definizione semplificata e spedita delle pendenze mediante il parziale pagamento del debito tributario e non è di per sé irragionevole che la normativa persegua i soli contingenti e concorrenti obiettivi di ridurre il contenzioso - anche potenziale - con i contribuenti e conseguire un immediato introito finanziario, benché in misura ridotta rispetto a quello astrattamente ricavabile (conf. C. cost. nn. 402 del 2005, 550 del 2000, 361 del 1992, 33 del 1981). Più in generale, C. cost. n. 416 del 2000 afferma che è coessenziale alla tecnica del condono (previdenziale o fiscale) l'incentivazione dei pagamenti non ancora effettuati, mediante la concessione di benefici (di solito, la riduzione della misura dovuta). Il condono quindi si limita, in via eccezionale, per ragioni connesse ad esigenze della finanza pubblica, a collegare il pieno effetto liberatorio dell'obbligazione all'adempimento anche solo parziale (conf. C. cost. n. 340 del 2005). La funzione deflattiva del condono, laddove consente la definizione di una lite in corso o potenziale garantendo la riscossione di un credito erariale incerto, è ripresa in peculiari contesti dalla giurisprudenza interna […]”. 7.5. D’altronde, “mutatis mutandis”, già in passato, con riferimento, in materia di cd. "cristallizzazione" di importi comprensivi di integrazione al minimo, all’estinzione del giudizio con compensazione “ex lege” delle spese, siccome prevista dal comma 5 dell’art. 36 l. n. 448 del 1998, questa S.C. ha espresso il costante avviso, sulla base finanche del mero art. 310 cod. proc. civ., secondo cui “l'estinzione del giudizio non consente ripetizione di spese” (così testualmente Cass. nn. 230 del 2004; 8670 del 2003; 229 del 2000), in funzione della presa d’atto dello “status quo” alla stregua di un’opzione semplificatoria eletta dal legislatore. 7.6. Deve, in sintesi, enunciarsi il seguente principio di diritto: In caso di definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati alla riscossione di cui ai commi 235 ss. dell’art. 1 l. n. 197 del 2022, l’estinzione del giudizio conseguente al perfezionamento della definizione comporta, in applicazione della previsione generale di cui all’ultimo comma dell’art. 310 cod. proc. civ., da leggersi in uno al comma 239 dell’art. 1 cit. ed al comma 2 dell’art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025, introdotto dalla legge di conversione n. 108 del 2025, che restano a carico delle parti, non solo le spese anticipate, ma tutte le somme, comprese dunque le spese, a qualsiasi titolo corrisposte, anche in forza delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del giudizio, pur divenuti privi di efficacia. 7.7. Né, nella specie, comunque l’Agenzia e la contribuente, rispettivamente, paventano la sussistenza dei presupposti per addivenire ad una regolazione delle spese in difformità dai superiori criteri di legge, tenuto presente che, “per la regolamentazione dellespese in caso di estinzione del processo, il giudice può [bensì] far ricorso al principio generale della soccombenza, anziché applicare la regola speciale dell'art.310 cod. proc. civ. (spesea carico delle parti che le hanno anticipate), solo quando[, però,] la pronuncia di estinzione segua ad una vera e propria controversia sulla ricorrenza dei presupposti per la pronuncia stessa” (così già Cass. n. 4924 de 1984). 8. In conclusione, tornando al caso di specie, deve statuirsi che le spese di giudizio siano definiti
Sentenza Cassazione n. 05466/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris