CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 21816/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16222/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] DeSanctis n. 15, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), che l a rappr esenta e difende, in virtù di procurain calce al ricorso per cassazione; -ricorrente- nei confronti di Agenzia delle Entrate –Riscossione (AdER); -intimata- nonché di Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Persiceto; -intimato- OGGETTO: impugnazione estratto di ruolo C.C. 03.05.2023 N. R.G. 16222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. per la cassazione della sentenza n. 3087/2021resa in grado di appello dal TRIBUNALE di ROMA, depositata il22 febbraio 2021; udìta la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3 maggio 2023dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], premesso di essere venut a a conoscenza , in data 19giugno 2018, tramite estratto di ruolo , di un proprio debito verso la pubblica amministrazione derivante da cartella di pagamento, convenne il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Persiceto e l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione dinanzi al Giudice di pace di Roma,deducendo, tra l’altro, la mancata notifica della cartella, nonché la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale. Costituitisi in giudizio gli enti impositore e riscossore, sulle eccezioni da questi sollevate , il Giudice di pace dichiarò l’inammissibilità dell’opposizionee condannò l a ricorrente nel le spese . 2.Il Tribunale di Roma, adì to in appello dal la [OSCURATO:PERSONA] – che aveva censurato la statuizione di inammissibilità della impugnazione dell’estratto di ruolo e l’omessa pronunciasull’eccezione di prescrizione – ha dichiarato cessata la materia del contendere , per effetto dell’annullamento automatico del ruolo di Euro 211,18 disposto dall’art.4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, senza provvedere sulle spese del grado di appello e confermando la statuizione del Giudicedi pace su quelle del primo grado . [OSCURATO:PERSONA] fondato la statuizioneconcernente le spese su i riliev i della tardività dell’opposizione spiegata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dell’infondatezza dell’eccezionedi prescrizione da lei sollevata , avendo AdER fornito la prova della rituale notifica della cartella di pagamento C.C. 03.05.2023 N. R.G. 16222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. in data 14 febbraio 2008, cui eran o seguite successive intimazioni di pagamento (con efficacia interruttivadella prescrizione medes ima), ad intervallidi tempo inferiori al quinquennio, la prima delle quali risalente al 7 febbraio 2013. 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo. Non svolgonodifese le amministrazioni intimate. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1. cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Laricorrente ha depositato due memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2948 cod. civ.;91, 92, 112, 345 e 617 cod. proc. civ.;7 d.lgs. n. 150 del 2011. La ricorrente contesta la sentenza impugnata nellaparte in cui l’ha ritenuta “virtualmente” soccombente in ragione della tardività dell’opposizione da lei proposta e dell’infondatezza dell’eccezione di prescrizione da lei sollevata. Sostiene, sotto il primo profilo , che aveva esercitato la legittimazione ad invocare tutela giurisdizionale avverso le risultanze dell’estrattodi ruolo, proponendo una domanda non soggetta ai termini decadenziali previsti dall’art.7 del d.lgs. n. 150del 2011 e dall’art.617 cod. proc. civ., indebitamente ritenuti applicabili dal Tribunale in funzione della statuizione“virtuale” s ulla tardività dell’opposizione. Deduce, sotto il secondo profilo, che, confondendo la data di spedizione con quella di ricezione della raccomandata contenente l’intimazionedi pagamento da lei ricevuta nel 2013, il Tribunale av eva C.C. 03.05.2023 N. R.G. 16222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. indebitamente ritenuto che tale intimazione fosse stata posta in essere il 7 febbraio 2013, anziché il successivo 11 marzo 2013, così non avvedendosi che l’atto interruttivo della pre scrizione era intervenuto quando già la fattispecie estintiva del credito si era perfezionata , per esseredecorso il relativo termine quinquennale. 2.Il motivo non può essere scrutinato. Vertendosi in ipotesi di impugnazione avente ad oggetto un estratto di ruolo, deve darsi atto della sopravvenienza del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dallalegge 17 dicembre 2021, n. 215, il cui art. 3-bisha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, introducendo il comma 4-bis. Ai sensi di questa disposizione, « l 'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il principio secondoil quale “ i n tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del decreto-legge n. 146 del 2021, come convertito dalla leggen. 215 C.C. 03.05.2023 N. R.G. 16222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o finoall'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio” (Cass., Sez. Un., 06/09/2022, n. 26283). 3.Nella fattispecie, la ricorrente non ha depositato documentazione per dimostrare la sussistenza dello specifico inte resse ad impugnare l’estrattodi ruolo , come “plasmato” dalla norma sopravvenuta , ma , c o n le due memorie illustrative depositate in vista dell’adunanzacamerale, si è limitata a dedurre che sul la questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo sarebbe sceso il giudicato “ implicito ”, per avere essa formato oggettodi discussione tra le parti ed essere stata risolta definitivamente in senso positivo dal giudice del merito. 4.Tali deduzioni si espongono a due ordini di repliche. In primo luogo, questa Corte ha già chiarito che i n tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l'art. 3-bis del decreto-leggen. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021), e della configurazione assunta C.C. 03.05.2023 N. R.G. 16222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell’espresso giudi cato interno sulla sussistenza dell'interesse (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4448); pertanto, l’eventuale formazione di un giudicato meramente implicito , in difetto di statuizione positiva espressa e non impugnata sulla sussistenza dell’interesse ad agire, non precluderebbe il doveroso rilievo, anche officioso,della carenza di siffatta condizione dell’azione. In secondo luogo, ad abu ndantiam , nella conc reta fattispecie in esame dovrebbe comunque es cludersi la formazione del giudicato, anche implicito, atteso che l a declaratoria di cessazione della materia del contendere, integrando una causa di estinzione preclusiva di ogni possibilità di ulteriore corso del processo, riveste carattere pregiudizialerispetto alla questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito (cfr. , sia pure con specifico riguardo alla questione di giurisdizione, già Cass., Sez. Un. n.18956 del 2003 e, più recentemente, Cass. 16/02/2023, n. 4951), nonché rispetto alle questioni concernenti la sussistenza o meno delle condizioni della possibilità giuridica, della legittimazione ad agire e dell’interesse ad agire,quali questioni strumental i alla statuizione sulla configurabilità del diritto d’azione come diritto ad una pronuncia sul merito della domandaproposta in giudizio. Il carattere pregiudiziale della decisione adot t ata dal giudice del merito implica l’omessa statuizione s ull a sussistenza del diritto di azione nel caso concreto e,quindi, su ll’ammissibilità della domanda. 5.Escluso che sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo si sia formato il giudicato – men che meno di carattere esplicito – deve dunque procedersi al rilievo della originaria carenza di interesse ad agire in C.C. 03.05.2023 N. R.G. 16222/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. capo allaricorrente, la cui assenza, quale mancanza di una necessaria condizione dell’azione, incide sulla stessa proponibilità della domanda. Ne discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (nonché della sentenza di primo grado), perché la domanda non poteva essere proposta (art.382, terzo comma, cod. proc. civ.). 6.Le spese dei gradi di merito vanno compensate, in ragione della sopravvenienza in corso di causa della normativa applicata e del successivo intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte. 7.Su quelle del giudizio di legittimità non vi è luogo a provvedere, atteso che le parti intimate non hanno svolto difese in questa sede. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricor