CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24854/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( lette/sentlfe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] o z_ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 luglio 2020, il Tribunale di Sassari ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], n.q. di amministratore di fatto e di diritto di numerose società indicate nei capi di imputazione provvisoria, la misura cautelare della custodia in carcere sulla base di gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di reiterazione di reati di bancarotta. 2. L'indagato, a mezzo dei propri difensori di fiducia, ricorre avverso la predetta ordinanza e ne chiede l'annullamento proponendo due motivi di ricorso entrambi a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. 3. Successivamente alla proposizione del ricorso, il difensore di fiducia dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire una dichiarazione con cui manifestava la perdita di interesse al ricorso in quanto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che medio tempore ( 26 settembre 2022) aveva sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, con successivo provvedimento del 5 dicembre 2022 aveva revocato la misura cautelare e disposto la scarcerazione dell'indagato se non detenuto per altra causa. 4. In considerazione di tale dichiarazione e del provvedimento in atti, deve darsi atto cne è venuto meno l'interesse alla pronuncia e l'impugnazione va dichiarata, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 591 cod.proc.pen., comma 1, lett. d), in relazione all'art. 589 cod.proc.pen. 5. Alla declaratoria di inammissibilità non segue la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende avendo il ricorrente ottenuto solo dopo la proposizione del ricorso il provvedimento favorevole che si attendeva dalla decisione di questa Corte. Si è, infatti, ormai conso idato l'orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da una causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618, del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv 281785). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso