CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18355/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 ottobre 1974 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Palermo il 28 luglio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto il rigetto del ricorso, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo sezione del riesame, parzialmente accogliendo la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa e di partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, avverso l'ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Palermo il 24 giugno 20211, ha annullato la detta ordinanza cautelare esclusivamente in relazione al ruolo di promotore e alla circostanza aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 contestata al capo 28 e ha confermato per il resto l'ordinanza e la misura cautelare della custodia in carcere. 2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione per assoluta indeterminatezza del capo di imputazione, in quanto il capo provvisorio di incolpazione è generico ed indeterminato e non permette di poter espletare le facoltà difensive; il Tribunale del riesame ha respinto la detta eccezione adottando una formula di stile e una motivazione apparente. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al difetto di autonoma motivazione dell'ordinanza del GIP, che si è limitato a riportare l'informativa di P.G. senza effettuare quel vaglio critico richiesto dalla legge, come si desume da alcune diciture ed espressioni, quali "nella precedente nota informativa" o "elementi che hanno portato questo Comando" che palesano la provenienza dello scritto. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria relativo al delitto di partecipazione all'associazione di stampo mafioso contestata al capo 1 dell'incolpazione provvisoria. 2.4 violazione degli articoli 192 a 273 cod. proc.pen. 73 e 74 del Testo sugli stupefacenti in ordine al giudizio di gravità indiziaria per il delitto di partecipazione all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. 2.5 Violazione dell'articolo 292 codice procedura per motivazione apparente e vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria. 2.6 Violazione degli articoli 273,274 e 275 in tema di esigenze cautelari in relazione alla attualità e concretezza del pericolo di recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'articolo 192 cod. proc.pen) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell'adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192 comma 2 cod.proc.pen., come si desume dell'articolo 273 comma uno bis cod.proc.pen. che richiama i commi terzo e quarto dell'articolo 192 citato ma non il comma due dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, vero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Nel caso in esame nessuno di questi vizi - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett.E - risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. 1.1 II primo motivo è manifestamente infondato poiché l'imputazione provvisoria evidenzia l'appartenenza del Lombardo all'associazione Cosa nostra in Partinico e individua la condotta attribuita specificamente all'indagato. L'ordinanza impugnata ha respinto la relativa eccezione formulando adeguata motivazione con cui il ricorrente non si confronta. 1.2 In ordine alla seconda censura, occorre premettere che secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di trarre dagli atti di indagine e dai mezzi di ricerca della prova le proprie valutazioni che esplicitino il concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare; ne consegue, che tale obbligo è osservato anche quando il giudice riporti - pure in maniera pedissequa - atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta del PM, riguardando tali elementi esclusivamente i profili espositivi del fatto (Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, Rv. 269970). E si è anche ribadito che in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la necessità di una "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all'adozione della misura, mentre, invece, gli elementi fattuali possono essere trascritti così come indicati nella richiesta del pubblico ministero e senza alcuna aggiunta, costituendo il dato oggettivo posto alla base della richiesta (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Rv. 271507). Il tribunale ha respinto la doglianza, evidenziando che il gip, dopo avere riportato lo stralcio dell'informativa contenente gli esiti investigativi, ha inserito in modo sintetico la propria valutazione con vaglio critico autonomo ed esauriente. Il ricorrente di fatto reitera la medesima censura già sollevata con l'istanza di riesame così incorrendo nel vizio di genericità. 1.3 La terza censura in ordine alla gravità indiziaria è manifestamente infondata. Il tribunale, dopo avere osservato che il compendio indiziario è costituito da attività di captazione di conversazioni telefoniche e tra presenti e di attività di osservazione, pedinannento e controllo, ha osservato che le emergenze su indicate hanno evidenziato l'esistenza di un sodalizio criminale di stampo mafioso facente capo a [OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio di Partinico e la contestuale esistenza di un sodalizio debito alla consumazione di diversi reati in materia di sostanza stupefacente. A sostegno della prospettazione accusatoria ha richiamato numerosi elementi raccolti nell'informativa del 24 gennaio 2020 e in particolare diverse conversazioni da cui si desume che l'imputato operava come esponente autorevole della consorteria mafiosa e 3 5g1 veniva spesso coinvolto per dirimere contrasti e questioni all'interno del sodalizio, a riprova della sua influenza e della sua attiva partecipazione al sodalizio. 1.4 La quarta censura è generica poiché il tribunale ha reso specifica e dettagliata motivazione a sostegno dell'esistenza del sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti e ha richiamato la conversazione intercorsa il 19 agosto 2017tra il coindagato Lunetto e l'odierno ricorrente, nel corso della quale i predetti riepilogano gli affari trattati ed effettuano una rendicontazione delle cessioni di stupefacente, da cui emerge che sussisteva una cassa comune; la conversazione del 23 agosto 2017 in cui predetti parlano di un sistema di irrigazione per la produzione di una piantagione al chiuso; la conversazione del 28 luglio 2017 in cui Lunetto definisce un accordo avente per oggetto la cessione di sostanza stupefacente; a fronte di tali specifiche emergenze il ricorrente si limita a svolgere rilievi del tutto superficiali e reiterativi, che non superano la soglia di ammissibilità. 1.5 La censura di motivazione apparente è manifestamente infondata poiché la posizione dell'indagato è stata oggetto di adeguato approfondimento da parte del tribunale, che si è soffermato a motivare anche in ordine alla insussistenza del ruolo apicale che l'ordinanza genetica aveva invece riconosciuto, ad ulteriore riprova dell'atteggiamento critico espresso dal provvedimento impugnato. 1.6 La doglianza in tema di esigenze cautelari è manifestamente infondata. Il tribunale ha correttamente evidenziato che nel caso in esame opera la duplice presunzione relativa prevista dall'articolo 275 comma tre cod. proc.pen., ma le censure difensive appaiono del tutto generiche, poiché il tribunale ha motivato in modo specifico in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati e del pericolo di inquinamento del quadro indiziario, sottolineando la esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere. 2. Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere ritenuto inammissibile, con le determinazioni conseguenti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma uno ter, disp att cod. proc.pen. Rom