CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18976/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancanza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e conseguentemente, la mancata riqualificazione giuridica del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, a pag. 3 della sent. impugnata, ha evidenziato plurimi e convergenti elementi indicativi della consapevolezza, ricorrente nell'imputato, circa la provenienza delittuosa della res, facendo così corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, il criterio distinivo tra il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto consiste nell'elemento psicologico che, nella prima ipotesi configura una condotta dolosa, mentre nella seconda, configura una condotta colposa consistente nel mancato accertamento della provenienza della cosa acquistata o ricevuta (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv 238515-01; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, Azzaouzi, Rv. 235897-01; Sez. 1, n. 6684 del 12/05/1995, Cortinovis, Rv. 201542-01); rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello, a pag. 3 della sent. impugnata, esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione sufficiente e giuridicamente corretta che rileva l'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione (Sez. 4, n. 32872 dell'8/06/:2022, Guarnieri, Rv. 283489-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de