Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10348/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto è diretto ad ottenere una non consentita rivalutazione integrale della capacità dimostrativa delle prove, esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità; rilevato che, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione logica e coerente con le prove raccolte, che il [OSCURATO:PERSONA] era stato sorpreso dagli operanti a bordo dell'autovettura che si era data alla fuga con all'interno del portabagagli le pesche trafugate e che la circostanza che non fosse stato riconosciuto dalla persona offesa non era sufficiente ad escludere la responsabilità; rilevato che la Corte di merito aveva valorizzato (a) la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si trovava all'interno dell'auto al momento della fuga, (b) la circostanza che il lasso di tempo tra i fatti contestati ed il fermo operato dai carabinieri era breve; (c) la circostanza che nell'auto erano state rinvenute le pesche provento del reato: si tratta di elementi che la Corte di appello, con decisione conforme a quella del primo giudice, riteneva logicamente univocamente indicativi della responsabilità del ricorrente (pag. 5 della sentenza impugnata).

La motivazione della sentenza impugnata non si presta, pertanto, ad alcuna censura in quanto priva di vizi logici ed aderente alle emergenze processuali; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto è diretto ad ottenere una non consentita rivalutazione integrale della capacità dimostrativa delle prove, esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità; rilevato che, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione logica e coerente con le prove raccolte, che il [OSCURATO:PERSONA] era stato sorpreso dagli operanti a bordo dell'autovettura che si era data alla fuga con all'interno del portabagagli le pesche trafugate e che la circostanza che non fosse stato riconosciuto dalla persona offesa non era sufficiente ad escludere la responsabilità; rilevato che la Corte di merito aveva valorizzato (a) la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si trovava all'interno dell'auto al momento della fuga, (b) la circostanza che il lasso di tempo tra i fatti contestati ed il fermo operato dai carabinieri era breve; (c) la circostanza che nell'auto erano state rinvenute le pesche provento del reato: si tratta di elementi che la Corte di appello, con decisione conforme a quella del primo giudice, riteneva logicamente univocamente indicativi della responsabilità del ricorrente (pag. 5 della sentenza impugnata). La motivazione della sentenza impugnata non si presta, pertanto, ad alcuna censura in quanto priva di vizi logici ed aderente alle emergenze processuali; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 10348/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris