CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31153/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3727/26 OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso sulla prescrizione del reato, è manifestamente infondata, in ragione della rilevanza - ai fini della determinazione del periodo temporale massimo, pari ad anni 16 e mesi 8 - della contestata e ritenuta recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; che, quanto alla censura sulla mancata rinnovazione istruttoria in appello, essa si palesa manifestamente infondata rispetto all'incensurabile giudizio a riguardo della compiuta prova testimoniale e documentale delle circostanze addotte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M