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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31128/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nel ricorsoed eccependo la interv e nuta prescrizione per la esclusione della contestata recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello d i Palermo, in parziale riforma della sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 1 3 .0 3 .202 3 , che condannava [OSCURATO:PERSONA] pena ritenuta di giustizia, per i reati di cuiall’art.455, in relazione all’art.453, cod. pen. , in concorso, di spendita di due banconotefalse o comunque contraffatt e con taglio di €.50,00 , ascritti ai capi a) e b),esclusa la recidiva, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, assolveva l’imputato dal reato di cui al capo b),rideterminava la penaper la restante imputazione, confermando, nel resto , la sentenza impugnata .

2. Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso , affidato a d un unicomotivo, che lamenta vizio di contraddittorietà e di illogic ità manifesta della motivazione, riguardo alla affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo a).

Viene contestata l’identificazione della banconota,accertata come falsa, in quella spesa dal [OSCURATO:PERSONA],sulla base di alcuni passi delle dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA],il cui ricordo non sarebbe stato preciso e le cui dichiarazioni sarebbero in contrasto con le s.i.t.,rese in sede di indagini preliminari, richiamate dal Pubblico Ministero , per sollecitarne il ricordo , con la contestazione circa modalità e tempo della ricezione della banconota dal teste [OSCURATO:PERSONA].Si deduce che il teste avrebbe deciso di ricollegare la banconota falsa al l’imputato dopo che questi era stato arrestato per un fatto analogo, arresto che si sostiene illegittimo alla luce dell’assoluzione intervenutaper il reato di cui al capo b). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato. 2.Il ricorso non contesta le precedenti movimentazioni della banconota né la certezza del riconoscimento effettuato con certezza, nella immediatezza del fatto, in sede di individuazione fotografica, dal teste Cefalù, titolare di una macelleria, che per primo aveva ricevuto la banconota, e che riconosceva, nel [OSCURATO:PERSONA], il giovane, che, in prossimità dell’orario di chiusura, gli consegnava la banconota in pagamento, a fronte dell’acquisto di carni, ricordando il particolare perché l’unica di quel taglio presente in cassa.

Si deduce contraddittorietà della motivazione riguardo alle dichiarazioni rese, in dibattimento, non precise e in contrasto con le S.I.T, dal teste [OSCURATO:PERSONA], titolare di una tabaccheria, che riceve per ultimo la banconota.

Lasentenza impugnata, secondo canoni di rigorosa logica interpretativae con motivazione immune da censure e vizi di manifesta illogicità, ha ritenuto, con certezza, la riconducibilità della banconota falsa all’odierno imputato che la metteva in circolazione, mediante spendita in un esercizio commerciale (macelleria), ricostru endo, con precisione , la movimentazione della banconota , attraverso le dichiarazioni rese dai tre soggetti, cui è stata consegnata(Cefalù, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), esercenti attività commerciali.

Quanto alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA],(delle quali non risulta vi sia stata ritrattazione) in merito alla identificazione della banconota, la Corte d’appello, confrontandosi con il motivo di appello, ha correttamente ritenuto infondate le doglianze difensive nonché inidonee ad incrinare l’attendibilità di quanto dichiarato dal teste.

Riguardo alla affermazione del teste di avere contrassegnato,“con un segno di penna”, la banconota ricevuta dal [OSCURATO:PERSONA] , (titolare del Bar “007”), circostanza nonriscontrata nella banconota in sequestro, la Corte d’appelloha chiari to come non vi sia contraddizione tra le dichiarazioni rese dal teste,in dibattimento, rispetto alle sit in quanto , stante il notevole lasso di tempo trascorso dal fatto (cinque anni),il ricordo poteva non essere preciso.

La Corte di merito ha sottolineato che il teste non ha escluso tale circostanza e che, comunque, ciò che lo stesso ha precisato, anche in dibattimento, è di avere segnalato la banconota, mettendola da parte, per distinguerla dalle altre, perché aveva subito nutrito dubbi sulla sua autenticità, ricevendone definitiva conferma soltanto quando si recava in banca, per versare l’incasso.

La Corte d’appello, nel richiamare la sentenza di primo grado, ai fini della complessiva valutazione di attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], ha tenuto conto che, in dibattimento, a seguito di contestazione del Pubblico Ministero, ha confermato quanto dichiarato in sede di indagini preliminari, quando il ricordo era più fresco.

Nessuna contraddizione è stata, dunque, correttamente,ritenuta sussistere rispetto allecondizioni della banconota (contrassegno con piccolo segno a penna) in quanto,quello che il teste aveva univocamente sottolineato , in entrambe le dichiarazioni,era di avere segnalato la banconota, nel senso di metterla da parte .

La Corte d’appello, con motivazione immune da censure e vizi di illogicità manifesta, ha analizzato i plurimi elementi indiziari, prima nella loro singola significatività, e poi messi in opportuna relazione in un quadro di insieme,dal quale persuasivamente discende la non plausibilità delle ricostruzioni difensive e, invece, la certa colpevolezza del ricorrente.

La valutazione degli elementi indiziari, certi e non contestati(dichiarazioni dei testi Cefalù e [OSCURATO:PERSONA], riconoscimento fotograficodell’imputato), ha consentito alla Corte di appello di potere inferire con argomentazione logica ed immune da vizi, secondo i parametri della valutazione della prova indiziaria, la valenza degli ulteriori indizi(dichiarazioni teste [OSCURATO:PERSONA]) , alla luce di un esame globale, che ha consentito di attribuire all’imputato il reato concertezza.

Quanto allededuzioni secondo cui tutti i testi avrebbero indicato l’imputato come colui che avrebbe messo in circolazione la banconota falsa,a seguito delle “voci”che circolavano in paese e il teste [OSCURATO:PERSONA], anche dopo avere appreso l’arresto del [OSCURATO:PERSONA] per fatto analogo , non sussiste la dedotta illogicità della motivazionerispetto alle argomentazioni relative al reato di cui al capo b), in quanto la Corte d’appelloha ritenuto irrilevanti tali circostanze perché sia l’arresto , cheriguarda episodio dello stesso 13/2/2017 , ma diverso e d estraneo rispetto a quello oggetto dell’assoluzione pronunciata dalla Corte d’appello, e come anche le “voci”,si riferiscono a circostanze apprese dai testi in momenti successivi alla contestazione.

Né può inficiare la motivazione della sentenza, nei termini previsti dall’art. 606, comma primo lettera e) cod. proc. pen., la valutazione della Corte territoriale di non trasmettere gli atti alla Procura in relazione alla deposizione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che, secondo il ricorso, avrebbe confessato un reato, ossia il tentativo di smerciare (consegnandola in banca con l’incasso settimanale) una banconota che sospettava falsa.

Sul punto,la doglianza è inammissibile in quanto costituente censura in fatto.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Il controllo di legittimità non è, in altri termini, diretto a sindacare la intrinseca attendibilità dei risultati della interpretazione delle prove, né a ripercorrere l’analisi ricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano della conseguenzialità, le conclusioni tratte (S.U. n.47289 del 24.09.2003, Petrella).

Alla stregua del costante orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024 Rv. 286406 – 02) , la m otivazione "per relationem" alla sentenza di primo gradonel giudizio di appello è legittima nel caso in cui il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità.

Tanto premesso va ad ogni modo ribadito che, nel caso di specie, si è in presenza di una "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi,giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione dellemedesime emergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenza diappello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenzache le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivocorpo decisionale (Sez. 2 - , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valeria, 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595).

3. Al rigetto del ricorso con segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nel ricorsoed eccependo la interv e nuta prescrizione per la esclusione della contestata recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello d i Palermo, in parziale riforma della sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 1 3 .0 3 .202 3 , che condannava [OSCURATO:PERSONA] pena ritenuta di giustizia, per i reati di cuiall’art.455, in relazione all’art.453, cod. pen. , in concorso, di spendita di due banconotefalse o comunque contraffatt e con taglio di €.50,00 , ascritti ai capi a) e b),esclusa la recidiva, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, assolveva l’imputato dal reato di cui al capo b),rideterminava la penaper la restante imputazione, confermando, nel resto , la sentenza impugnata . 2. Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso , affidato a d un unicomotivo, che lamenta vizio di contraddittorietà e di illogic ità manifesta della motivazione, riguardo alla affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo a). Viene contestata l’identificazione della banconota,accertata come falsa, in quella spesa dal [OSCURATO:PERSONA],sulla base di alcuni passi delle dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA],il cui ricordo non sarebbe stato preciso e le cui dichiarazioni sarebbero in contrasto con le s.i.t.,rese in sede di indagini preliminari, richiamate dal Pubblico Ministero , per sollecitarne il ricordo , con la contestazione circa modalità e tempo della ricezione della banconota dal teste [OSCURATO:PERSONA].Si deduce che il teste avrebbe deciso di ricollegare la banconota falsa al l’imputato dopo che questi era stato arrestato per un fatto analogo, arresto che si sostiene illegittimo alla luce dell’assoluzione intervenutaper il reato di cui al capo b). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2.Il ricorso non contesta le precedenti movimentazioni della banconota né la certezza del riconoscimento effettuato con certezza, nella immediatezza del fatto, in sede di individuazione fotografica, dal teste Cefalù, titolare di una macelleria, che per primo aveva ricevuto la banconota, e che riconosceva, nel [OSCURATO:PERSONA], il giovane, che, in prossimità dell’orario di chiusura, gli consegnava la banconota in pagamento, a fronte dell’acquisto di carni, ricordando il particolare perché l’unica di quel taglio presente in cassa. Si deduce contraddittorietà della motivazione riguardo alle dichiarazioni rese, in dibattimento, non precise e in contrasto con le S.I.T, dal teste [OSCURATO:PERSONA], titolare di una tabaccheria, che riceve per ultimo la banconota. Lasentenza impugnata, secondo canoni di rigorosa logica interpretativae con motivazione immune da censure e vizi di manifesta illogicità, ha ritenuto, con certezza, la riconducibilità della banconota falsa all’odierno imputato che la metteva in circolazione, mediante spendita in un esercizio commerciale (macelleria), ricostru endo, con precisione , la movimentazione della banconota , attraverso le dichiarazioni rese dai tre soggetti, cui è stata consegnata(Cefalù, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), esercenti attività commerciali. Quanto alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA],(delle quali non risulta vi sia stata ritrattazione) in merito alla identificazione della banconota, la Corte d’appello, confrontandosi con il motivo di appello, ha correttamente ritenuto infondate le doglianze difensive nonché inidonee ad incrinare l’attendibilità di quanto dichiarato dal teste. Riguardo alla affermazione del teste di avere contrassegnato,“con un segno di penna”, la banconota ricevuta dal [OSCURATO:PERSONA] , (titolare del Bar “007”), circostanza nonriscontrata nella banconota in sequestro, la Corte d’appelloha chiari to come non vi sia contraddizione tra le dichiarazioni rese dal teste,in dibattimento, rispetto alle sit in quanto , stante il notevole lasso di tempo trascorso dal fatto (cinque anni),il ricordo poteva non essere preciso. La Corte di merito ha sottolineato che il teste non ha escluso tale circostanza e che, comunque, ciò che lo stesso ha precisato, anche in dibattimento, è di avere segnalato la banconota, mettendola da parte, per distinguerla dalle altre, perché aveva subito nutrito dubbi sulla sua autenticità, ricevendone definitiva conferma soltanto quando si recava in banca, per versare l’incasso. La Corte d’appello, nel richiamare la sentenza di primo grado, ai fini della complessiva valutazione di attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], ha tenuto conto che, in dibattimento, a seguito di contestazione del Pubblico Ministero, ha confermato quanto dichiarato in sede di indagini preliminari, quando il ricordo era più fresco. Nessuna contraddizione è stata, dunque, correttamente,ritenuta sussistere rispetto allecondizioni della banconota (contrassegno con piccolo segno a penna) in quanto,quello che il teste aveva univocamente sottolineato , in entrambe le dichiarazioni,era di avere segnalato la banconota, nel senso di metterla da parte . La Corte d’appello, con motivazione immune da censure e vizi di illogicità manifesta, ha analizzato i plurimi elementi indiziari, prima nella loro singola significatività, e poi messi in opportuna relazione in un quadro di insieme,dal quale persuasivamente discende la non plausibilità delle ricostruzioni difensive e, invece, la certa colpevolezza del ricorrente. La valutazione degli elementi indiziari, certi e non contestati(dichiarazioni dei testi Cefalù e [OSCURATO:PERSONA], riconoscimento fotograficodell’imputato), ha consentito alla Corte di appello di potere inferire con argomentazione logica ed immune da vizi, secondo i parametri della valutazione della prova indiziaria, la valenza degli ulteriori indizi(dichiarazioni teste [OSCURATO:PERSONA]) , alla luce di un esame globale, che ha consentito di attribuire all’imputato il reato concertezza. Quanto allededuzioni secondo cui tutti i testi avrebbero indicato l’imputato come colui che avrebbe messo in circolazione la banconota falsa,a seguito delle “voci”che circolavano in paese e il teste [OSCURATO:PERSONA], anche dopo avere appreso l’arresto del [OSCURATO:PERSONA] per fatto analogo , non sussiste la dedotta illogicità della motivazionerispetto alle argomentazioni relative al reato di cui al capo b), in quanto la Corte d’appelloha ritenuto irrilevanti tali circostanze perché sia l’arresto , cheriguarda episodio dello stesso 13/2/2017 , ma diverso e d estraneo rispetto a quello oggetto dell’assoluzione pronunciata dalla Corte d’appello, e come anche le “voci”,si riferiscono a circostanze apprese dai testi in momenti successivi alla contestazione. Né può inficiare la motivazione della sentenza, nei termini previsti dall’art. 606, comma primo lettera e) cod. proc. pen., la valutazione della Corte territoriale di non trasmettere gli atti alla Procura in relazione alla deposizione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che, secondo il ricorso, avrebbe confessato un reato, ossia il tentativo di smerciare (consegnandola in banca con l’incasso settimanale) una banconota che sospettava falsa. Sul punto,la doglianza è inammissibile in quanto costituente censura in fatto. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Il controllo di legittimità non è, in altri termini, diretto a sindacare la intrinseca attendibilità dei risultati della interpretazione delle prove, né a ripercorrere l’analisi ricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano della conseguenzialità, le conclusioni tratte (S.U. n.47289 del 24.09.2003, Petrella). Alla stregua del costante orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024 Rv. 286406 – 02) , la m otivazione "per relationem" alla sentenza di primo gradonel giudizio di appello è legittima nel caso in cui il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità. Tanto premesso va ad ogni modo ribadito che, nel caso di specie, si è in presenza di una "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi,giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione dellemedesime emergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenza diappello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenzache le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivocorpo decisionale (Sez. 2 - , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valeria, 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595). 3. Al rigetto del ricorso con segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
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