CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 1992
Cassazione n. 35024/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/04/1992 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 30 novembre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Roma, emessa in data 10 gennio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha aderito all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e, riducendo per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628 e 368 cod. pen. ed agli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895. Considerato che l'unico motivo, con il quale si censura l'eccessività della pena ed il diniego delle generiche, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di concordato in appello (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), in quanto si propongono motivi di censura inerenti al trattamento sanzionatorio senza che i vizi lamentati abbiano comportato, nel caso in esame, l'illegalità della pena irrogata (si veda pag. 8 sull'adesione al concordato ove la pena base per il reato più grave è stata individuata in misura inferiore alla media edittale e sono stati operati minimi aumenti per continuazione, nonché sul riconoscimento delle generiche); ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20