CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 13098/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erale [OSCURATO:PERSONA] ha conclusoper il rigetto del ricorsoin procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza resa in data 13 agosto 2025 il Tribunale di sorveglianza di Brescia hadisposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca dell’affidamento in prova di cui all’art.94 d.P.R. n. 309/90, con decorrenza dal giorno 8 maggio 2025. L’affidamento era statodisposto in data 20 settembre 2024.In sintesi, il Tribunale evidenzia che tra maggio e luglio del 2025 il Rodella è ricaduto incondotte trasgressive correlate all’abuso di alcol, anzitutto in danno della ex compagna esuccessivamente in danno di una donna anziana. Nella seconda occasione il Rotellacommetteva un tentativo di furto con strappo. Si tratta di condotte incompatibili, secondo ilTribunale, con la prosecuzione della misura.2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge–XXXXXXXXXXXXX. Tramite il ricorso si deduce vizio di motivazione su diversi punti delladecisione.Secondo la difesa, il Tribunale: a) non ha considerato lo stato di alterazione psichicadovuto alla rottura della relazione con la compagna, fattore di determinazione delle anomaliecomportamentali di quel periodo; b) non ha valutato la prevalenza delle esigenzeterapeutiche; c) non ha considerato la immediata resipiscenza; d) ha apprezzato come fattoidoneo a determinare la revoca l’episodio di luglio ma ha indicato come data di revoca ilgiorno 8 maggio 2025.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motiviaddotti, tesi a stimolare non consentite rivalutazioni di aspetti in fatto.Ed invero, la generale previsione di cui all’art. 47 comma 11, Ord. pen. è applicabileanche in caso di affidamento terapeutico e testualmente recita: «L'affidamento è revocatoqualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaiaincompatibile con la prosecuzione della prova».2. È la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costanteverifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotteillecite o violatrici delle prescrizioni – compiute dal soggetto ammesso – possono comportarela revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosifavorevole originariamente formulata.Va, infatti, ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale, così come ladetenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi favorevole in tema diprevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso dirisocializzazione (v., tra le molte, Sez. 1 n. 1088 del 14/02/1997, Rv. 207214).In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singolacondotta – ove ne sia apprezzata la gravità – possa far emergere, con valutazione in fatto edautonoma (non essendo necessario attendere il giudicato, cfr. Sez. 1, n. 25640 del21/05/2013, Rv. 256066) la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione dellaprova.Nel caso in esame, la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza non apparemanifestamente illogica, in relazione alla pluralità di comportamenti trasgressivi, inriferimento ai quali lo stato di alterazione è stato volontariamente determinato dallaassunzione di alcol, il che ridonda a svantaggio dell’affidato proprio in ragione delladimostrata incapacità di gestione di eventi riguardanti la propria sfera personale.In sostanza, il percorso argomentativo si sottrae ad ulteriori rivalutazioni nella presentesede di legittimità, né può dirsi arbitraria la indicazione della data di efficacia, trattandosidella prima manifestazione antisociale poi culminata nel tentato furto di luglio 2025.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 08/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.