CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29035/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di PotenzaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Oggetto dell’attuale giudizio è la sentenza della Corte d’appello di Potenzadel 7 novembre 2025 che, confermando quella del Tribunale di Potenza del 9maggio 2025, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di spendita dibanconota contraffatta di cui all’art.455 cod.pen.; bilanciando le circostanzee rigettando la richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all’art.62n.4 cod.pen., il Giudice disponeva la pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusioneed euro 300,00 di multa.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] permezzo del difensore di fiducia, attraverso un motivo di impugnazione, di seguitoenunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.Deduce vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 131-bis cod.pen. inquanto la Corte avrebbe erroneamente calcolato i limiti edittali della fattispecie dicui all’art.455 cod.pen. e, conseguentemente, erroneamente rigettato la richiestadi proscioglimento per speciale tenuità del fatto.Evidenzia come la pena per l’art. 455 cod.pen. vada calcolata con riferimento aquella di cui all’art.453 cod.pen., riducendo quest’ultima da 1/3 ad 1/2.Nel momento in cui veniva emessa la sentenza di primo grado, l’art.131-biscod.pen. prevedeva, quale limite massimo di pena per l’applicazione dell’istituto,anni 5 di reclusione. Nelle more del giudizio d’appello è entrata in vigore la riformadi cui al d.lgs. n.150 del 10 ottobre 2022 che ha modificato la norma, ponendoquale limite un minimo edittale non superiore agli anni due di reclusione; inragione di tale modifica, la pena risultante dal combinato disposto degli artt.455 e453 cod.pen. consentirebbe l’applicazione del beneficio.Il ricorrente postula altresì la sussistenza del presupposto fattuale della specialetenuità del fatto, atteso che si è trattato della spendita di una banconota da euro100,00.Rileva, infine, che sussisterebbe anche il requisito della non abitualità dellacondotta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. Si osserva che la Corte d’appello ha rigettato la richiesta di applicazionedell’istituto di cui all’art.131-bis cod.pen., ritenendo che i limiti edittali di cuiall’art.455 cod.pen. non lo consentissero (oltre che rigettando una richiesta diriqualificazione del fatto).Va rilevato che il delitto di cui all’art.455 cod.pen. richiama, quoad poenam,l’art. 453 cod.pen. (che prevede la reclusione da tre a dodici anni e la multa daeuro 516,00 a euro 3.098,00), stabilendo che la stessa debba essere ridotta nellamisura che va da 1/3 a 1/2, con il risultato che i parametri edittali risultano inferioriagli anni 2 di reclusione nel minimo e superiori agli anni 5 di reclusione nelmassimo.Il d.lgs. n.150 del 10 ottobre 2022, entrato in vigore nelle more del giudiziod’appello, ha modificato il 131-bis cod.pen., consentendo il beneficio per peneedittali non superiori, nel minimo, ai due anni, mentre precedentementeprevedeva il limite di un massimo edittale non superiore ai cinque.Se dunque, al momento in cui era intervenuta la sentenza di primo grado,l’istituto non avrebbe potuto trovare luogo, il Giudice dell’appello, sulla base deisoli limiti edittali, avrebbe astrattamente potuto applicarlo. La causa di nonpunibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. infatti,come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, inquanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendentialla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza(Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Arzaroli, Rv. 284241 - 02).Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza che ha rigettato il beneficiosolo sulla base dei parametri edittali, deve essere annullata in quanto viziata perviolazione di legge.Deve peraltro essere disposto rinvio al giudice del merito il quale, preso attodell’astratta applicabilità, dovrà valutare se sussistano gli ulteriori presuppostiapplicativi dell'offesa di particolare tenuità e del comportamento non abituale.Si osserva, infatti, che al ricorrente è stata contestata la recidiva specifica laquale, se riconosciuta, potrebbe essere ritenuta ostativa, atteso che, per espressodisposto normativo dell’art. 131-bis, comma 5, cod. pen., il comportamento èabituale nel caso in cui l'autore abbia commesso più reati della stessa indole.3. Resta assorbito l’ulteriore motivo di ricorso relativo al riconoscimentodell’attenuante comune della particolare tenuità del fatto di cui all’art.62 n.4cod.pen., il quale andrebbe comunque dichiarato inammissibile; il Giudice si eraespresso sul punto rilevando come il bene giuridico offeso non fosse solo quellopatrimoniale (quantificato in euro 100,00), ma anche quello pubblicistico dellapubblica fede; a fronte di una ragionevole ed esaustiva motivazione, il ricorrenterichiede in questa sede una rivalutazione nel merito. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla ricorrenza dell'ipotesi di cuiall'art. 131-bis cod.pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corted'appello di Salerno.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARLA [OSCURATO:PERSONA]