CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29889/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale ed evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, con un motivo unico, errata applicazione dell'art. 337 cod. pen., poiché le parole rivole dall'imputato agli agenti ("Ve ne dovete andare, questa è casa mia") non integra la minaccia del delitto di resistenza, poiché non diretta ad ostacolare l'attività degli operanti, l'imputato avendo supposto che l'area, appartenuta al nonno, fosse sua (ignorava che nel frattempo era stata venduta); rilevato che il ricorso ripropone, in forma peraltro generica, censure adeguatamente vagliate e disattese dai Giudici di secondo grado, i quali hanno obiettato come la frase riportata anche nel ricorso fosse stata pronunciata mentre gli operanti cercavano di disarmare l'imputato, che brandiva un coltello verso di loro, nel tentativo di allontanarli e di impedire che lo fermassero per condurlo in ufficio ed arrestarlo, da ciò coerentemente inferendo altresì il tipico dolo di resistenza; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.MEPOS1TA [OSCURATO:PERSONA]-.11.FMA Sezione VII Pep ,;9/n 6 - AGO 2026 r'l" ik/l iCíit'1Di .i-W1