CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 48780/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTI l'ordinanza in epigrafe e il ricorso; RILEVATO che il ricorrente si duole soltanto della mancata concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, assumendo che, al momento della decisione impugnata, la pena residua da espiare, con termine finale all'8 maggio 2022, sarebbe stata inferiore a due anni; OSSERVATO che la deduzione è manifestamente infondata in punto di fatto, atteso che il [OSCURATO:PERSONA], alla data dell'odierna udienza, risulta ancora detenuto; CONSIDERATO d'altro canto, che il difensore del ricorrente non oppone alcuna contestazione alla valutazione di pericolosità sociale del medesimo espressa dal Tribunale di sorveglianza, logicamente fondata sull'attuale sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere dedita al narcotraffico e sulla pendenza di un procedimento per evasione, reato sintomatico di inaffidabilità circa il rispetto delle prescrizioni connesse alla misura invocata; RITENUTO pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di legge enunciate in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]