CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 gennaio 2025
Cassazione n. 23953/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria inviata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Firenze ha confermato il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso il 25 gennaio 2025 dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Firenze ed impugnato da [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto del sequestro sono oltre 13.000 articoli in pelle sequestrati tra [OSCURATO:PERSONA] e Firenze e riportanti la dicitura [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nel presentare ricorso per Cassazione, la difesa dell'indagata lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) considerato che non vi è in atti alcun elemento ulteriore rispetto al giudizio espresso dalla Guardia di Finanza, sulla contraffazione degli articoli sequestrati e sulla sussistenza di 'una privativa valida' (pg. 2) che attesti l'esclusività dei modelli. 3. Con memoria recante motivi aggiunti la ricorrente allega precedente giurisprudenziale di questa Corte (Sez. 5, n. 12365 del 19/12/2024, dep. 2025, Platone, non massimata) a sostegno della tesi difensiva. Con memoria inviata per mai!, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su un motivo manifestamente infondato. 2. La funzione del sequestro probatorio è consentire al Pubblico Ministero gli accertamenti necessari per la verifica degli elementi idonei a configurare una ipotesi investigativa, senza il rischio che, nelle more dell'accertamento, si verifichi la dispersione di quanto in sequestro. 3. Ogni valutazione sulla corrispondenza degli articoli ai modelli ed ai marchi che (allo stato) si sospettino contraffatti ([OSCURATO:PERSONA] bag, del marchio [OSCURATO:PERSONA]) è pertanto del tutto preliminare e non prospettabile in questa fase, deputata alla valutazione delle condizioni formali per la pronuncia del sequestro, ed in particolare la sussistenza di fumus e periculum. 4. La questione prospettata nel ricorso, pertanto, è formulata in termini estremamente generici e non si confronta affatto con l'ordinanza impugnata che ha dato conto ampiamente del fumus del reato evidenziando gli elementi indicativi di una possibile falsificazione (identificati nella presenza della dicitura [OSCURATO:PERSONA] risultante dal materiale fotografico in atti, che consentiva altresì, grazie alle considerazioni formulate in proposito dalla [OSCURATO:PERSONA] che ha operato il sequestro, di identificare l'origine del marchio falsificato). Né si può sostenere, a dispetto di quanto lamentato in ricorso, che la mancata giustificazione da parte dell'imputata dell'origine lecita della mercanzia, abbia comportato l'inversione dell'onere probatorio (cfr., in fattispecie analoga, Sez. 3, n. 40853 del 25/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287180 - 01; Sez. 3, n. 50783 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277688 - 01). D'altra parte, il provvedimento impugnato (pg. 3) sottolinea correttamente la finalità del sequestro, già indicata dal Pubblico ministero procedente nell'esigenza di accertare la contraffazione di quanto sottoposto a vincolo. Fuori luogo appare, quindi, la citazione di una sentenza (Sez. 5, n. 12365 del 19/12/2024, dep. 2025, Platone, non massimata) pronunciata all'esito del giudizio di merito, in cui le indagini erano giunte a compimento. Nel presente caso, le indagini sono in itinere, un work in progress che è necessario lasciare venga portato a compimento. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della