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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 46090/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena, concesso i benefici di legge e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rifiuto di sottoporsi agli esami per l'accertamento dello stato alcolemico di cui all'art. 186, commi 2 e 7, cod. strada (fatto del 6.8.2016).

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, lamentando: i) mancata assunzione di una prova decisiva; ii) vizio di motivazione in punto di responsabilità; iii) erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria ex art. 186, comma 7, cod. strada.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Preliminarmente, sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 186 cod. strada, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione pari ad anni cinque.

Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (la sentenza di secondo grado è stata resa in data 29.1.2021, mentre il termine di prescrizione risulta spirato il 6.8.2021).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.

5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione. 2 e P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 19 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena, concesso i benefici di legge e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rifiuto di sottoporsi agli esami per l'accertamento dello stato alcolemico di cui all'art. 186, commi 2 e 7, cod. strada (fatto del 6.8.2016). 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, lamentando: i) mancata assunzione di una prova decisiva; ii) vizio di motivazione in punto di responsabilità; iii) erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria ex art. 186, comma 7, cod. strada. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Preliminarmente, sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 186 cod. strada, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione pari ad anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (la sentenza di secondo grado è stata resa in data 29.1.2021, mentre il termine di prescrizione risulta spirato il 6.8.2021). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. 5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione. 2 e P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 19 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estens
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