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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30145/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i( Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la doglianza dell'imputato, attinente all'applicazione della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, attiene a questione non sollevata con i motivi di appello, ove egli aveva contestato, piuttosto, la qualificazione giuridica del fatto e la commisurazione del trattamento sanzionatorio; che pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); che, d'altro canto, il giudice di appello, nell'escludere la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, ha descritto l'episodio oggetto di addebito in termini (l'imputato, invero, ha dato fuoco ad un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, vicino ad altri veicoli ed al tendone di un esercizio commerciale che, se attinto dalle fiamme, avrebbe, con ogni probabilità, determinato la propagazione dell'incendio ai piani superiori dello stabile) tali da escludere in radice l'invocato apprezzamento della sua particolare tenuità; che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i( Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la doglianza dell'imputato, attinente all'applicazione della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, attiene a questione non sollevata con i motivi di appello, ove egli aveva contestato, piuttosto, la qualificazione giuridica del fatto e la commisurazione del trattamento sanzionatorio; che pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); che, d'altro canto, il giudice di appello, nell'escludere la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, ha descritto l'episodio oggetto di addebito in termini (l'imputato, invero, ha dato fuoco ad un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, vicino ad altri veicoli ed al tendone di un esercizio commerciale che, se attinto dalle fiamme, avrebbe, con ogni probabilità, determinato la propagazione dell'incendio ai piani superiori dello stabile) tali da escludere in radice l'invocato apprezzamento della sua particolare tenuità; che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 30145/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris