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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 18875/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORTE di APPELLO di MILANO;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano – in funzionedi giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], voltaall’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicati mediante due sentenze(sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 01/02/2018, passata in giudicato il 26/03/2018, delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 73, 80 comma 2 d.P.R. 09 ottobre 1990n. 309, commessi in Milano nel marzo 2017, con applicazione della pena di anni quattro,mesi sei di reclusione ed euro seimila di multa; sentenza del 17/12/2024, divenutairrevocabile il 18/03/2025, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. della Cortedi appello di Milano, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 T.U. stup., commessi nel maggio-giugno 2020 in Italia e Spagna, con condanna alla pena di anni dodici di reclusione).2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Cristallo, deducendo violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazioneagli artt. 81 cod. pen., 125 e 671 cod. proc. pen., oltre che mancanza e manifesta illogicitàdella motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto insussistente il vincolodella continuazione tra i reati di cui alle sentenze di condanna sopra indicate, senza tenerconto della copiosa documentazione prodotta dalla difesa ed affidandosi ad affermazioni ditenore generico.All’indomani del vaglio preliminare in punto di ammissibilità, la difesa hapresentato memoria, a mezzo della quale ha anzitutto ribadito la sussistenza –nell’avversata decisione – di tre travisamenti del contenuto delle sentenze e degli attiprocessuali sottoposti alla sua attenzione.

Tali travisamenti – in ipotesi difensiva –riguarderebbero: - i correi, erroneamente considerati dal giudice dell'esecuzione qualipersone completamente estranee ai fatti di cui alla sentenza n. 2; - la tipologia distupefacente trafficata dal condannato; - il ruolo di [OSCURATO:PERSONA].

Ha anche precisato,la difesa, come i dedotti travisamenti non afferiscano ad apprezzamenti di merito o avalutazioni discrezionali, incentrandosi invece su errori di percezione del contenuto testualedelle sentenze e degli atti processuali.3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadelle doglianze che ne costituiscono il fondamento.

Nel caso in esame, infatti, la dedottaquestione è stata risolta – ad opera del giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi deisingoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, conargomenti di fatto del tutto logici, la cui “ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa insede di legittimità (il giudice dell’esecuzione, in particolare, ha segnalato trattarsi di condotteposte in essere entro un arco temporale dilatato e che non sono tra loro in alcun modoricollegabili).

Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tale convincimento, così auspicando il compimento di una operazione deltutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità.Quanto alla valenza disarticolante dei dedotti travisamenti, essi – anche laddove li sivolesse reputare sussistenti – lasciano comunque intonsa la base logico-giuridica da cuimuove l’ordinanza, che non viene decisivamente contrastata dagli asseriti errori denunciatidal ricorrente.

Giova infatti osservare come - laddove venga dedotta l'invalidità, o anche iltravisamento di un atto di rilevanza probatoria - non basti invocare l'espunzione delle relativerisultanze, dall'orizzonte cognitivo e valutativo del giudice, essendo ben possibile chel’elemento probatorio illegittimamente assunto o – come si assume essere accaduto nelcaso di specie – erroneamente percepito, non infirmi in maniera irreversibile la saldezzalogica dell'impianto giustificativo, posto a sostegno del decisum, residuando comunqueargomentazioni di inconfutabile spessore concettuale.

L'espunzione dallo spettro valutativodel giudice di un determinato elemento, dunque, non determina ipso facto l'automaticacaducazione della decisione, dovendosi, in ogni caso, sottoporre quest’ultima alla c.d.

"provadi resistenza", in modo da apprezzare il grado di rilevanza dei residui elementi, i quali benpotrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il raggiungimento del medesimo esito.Spetta allora al ricorrente argomentare adeguatamente, circa l'incidenza dell'errorepercettivo sulla solidità dell’impianto decisorio.Nel caso in disamina, la doglianza inerente ai sopra sintetizzati travisamenti èsostanzialmente restata fine a sé stessa, assumendo così – del tutto impropriamente - untenore autoreferenziale ed immediatamente decisivo.

Da ciò, deriva la inammissibilità delproposto ricorso4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORTE di APPELLO di MILANO;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano – in funzionedi giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], voltaall’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicati mediante due sentenze(sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 01/02/2018, passata in giudicato il 26/03/2018, delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 73, 80 comma 2 d.P.R. 09 ottobre 1990n. 309, commessi in Milano nel marzo 2017, con applicazione della pena di anni quattro,mesi sei di reclusione ed euro seimila di multa; sentenza del 17/12/2024, divenutairrevocabile il 18/03/2025, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. della Cortedi appello di Milano, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 T.U. stup., commessi nel maggio-giugno 2020 in Italia e Spagna, con condanna alla pena di anni dodici di reclusione).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Cristallo, deducendo violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazioneagli artt. 81 cod. pen., 125 e 671 cod. proc. pen., oltre che mancanza e manifesta illogicitàdella motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto insussistente il vincolodella continuazione tra i reati di cui alle sentenze di condanna sopra indicate, senza tenerconto della copiosa documentazione prodotta dalla difesa ed affidandosi ad affermazioni ditenore generico.All’indomani del vaglio preliminare in punto di ammissibilità, la difesa hapresentato memoria, a mezzo della quale ha anzitutto ribadito la sussistenza –nell’avversata decisione – di tre travisamenti del contenuto delle sentenze e degli attiprocessuali sottoposti alla sua attenzione. Tali travisamenti – in ipotesi difensiva –riguarderebbero: - i correi, erroneamente considerati dal giudice dell'esecuzione qualipersone completamente estranee ai fatti di cui alla sentenza n. 2; - la tipologia distupefacente trafficata dal condannato; - il ruolo di [OSCURATO:PERSONA]. Ha anche precisato,la difesa, come i dedotti travisamenti non afferiscano ad apprezzamenti di merito o avalutazioni discrezionali, incentrandosi invece su errori di percezione del contenuto testualedelle sentenze e degli atti processuali.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadelle doglianze che ne costituiscono il fondamento. Nel caso in esame, infatti, la dedottaquestione è stata risolta – ad opera del giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi deisingoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, conargomenti di fatto del tutto logici, la cui “ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa insede di legittimità (il giudice dell’esecuzione, in particolare, ha segnalato trattarsi di condotteposte in essere entro un arco temporale dilatato e che non sono tra loro in alcun modoricollegabili). Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tale convincimento, così auspicando il compimento di una operazione deltutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità.Quanto alla valenza disarticolante dei dedotti travisamenti, essi – anche laddove li sivolesse reputare sussistenti – lasciano comunque intonsa la base logico-giuridica da cuimuove l’ordinanza, che non viene decisivamente contrastata dagli asseriti errori denunciatidal ricorrente. Giova infatti osservare come - laddove venga dedotta l'invalidità, o anche iltravisamento di un atto di rilevanza probatoria - non basti invocare l'espunzione delle relativerisultanze, dall'orizzonte cognitivo e valutativo del giudice, essendo ben possibile chel’elemento probatorio illegittimamente assunto o – come si assume essere accaduto nelcaso di specie – erroneamente percepito, non infirmi in maniera irreversibile la saldezzalogica dell'impianto giustificativo, posto a sostegno del decisum, residuando comunqueargomentazioni di inconfutabile spessore concettuale. L'espunzione dallo spettro valutativodel giudice di un determinato elemento, dunque, non determina ipso facto l'automaticacaducazione della decisione, dovendosi, in ogni caso, sottoporre quest’ultima alla c.d. "provadi resistenza", in modo da apprezzare il grado di rilevanza dei residui elementi, i quali benpotrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il raggiungimento del medesimo esito.Spetta allora al ricorrente argomentare adeguatamente, circa l'incidenza dell'errorepercettivo sulla solidità dell’impianto decisorio.Nel caso in disamina, la doglianza inerente ai sopra sintetizzati travisamenti èsostanzialmente restata fine a sé stessa, assumendo così – del tutto impropriamente - untenore autoreferenziale ed immediatamente decisivo. Da ciò, deriva la inammissibilità delproposto ricorso4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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