CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2021
Cassazione n. 44131/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/eerrlitt le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 24 maggio 2021 del Tribunale di Salerno, che ha rigettato il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. dell'ordinanza del 30 aprile 2021, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Salerno, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato dei seguenti reati, commessi il 13 aprile 2021 in [OSCURATO:PERSONA] sul Sarno: 1) tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] aggravato dalla premeditazione e dal c.d. metodo mafioso, ai sensi degli artt. 56, 575, 577, primo comma, n. 3, e 416 bis.1 cod. pen., perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (appartenente all'associazione per delinquere di tipo mafioso, definita "clan Alfieri-Galasso", operante nell'intera provincia dell'agro nocerino-sarnese), a seguito di diversi giorni di pianificazione delle modalità dell'attentato, con preventiva analisi delle abitudini della vittima (che era stata attenzionata e seguita) e con preventivo acquisto delle armi utilizzate nell'agguato, avrebbe esploso - con modalità tipiche delle associazioni ex art. 416 bis cod. pen. (avendo bloccato l'auto della vittima, esplodendo colpi d'arma da fuoco all'indirizzo del vano motore, al fine di mettere fuori uso il veicolo, e avendo agito in pieno giorno e in un luogo frequentato, nelle vicinanze del cimitero comunale) - almeno 14 colpi di arma da fuoco nei confronti dell'autovettura sulla quale viaggiava la vittima, che era stata quindi attinta all'avambraccio sinistro, compiendo in tal modo atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte, non riuscendo nell'intento per cause estranee alla sua volontà, rappresentate dal fatto che la stessa vittima, resasi conto del pericolo, aveva fatto retromarcia per allontanarsi prontamente; 2) porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo aggravati dal fatto di aver agito in più persone riunite e dal c.d. metodo mafioso, ai sensi degli artt. 2, 4, secondo comma, 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 e 416 bis.1 cod. pen., perché, al fine di commettere il reato sub 1, avrebbe detenuto e portato il luogo pubblico due pistole, cal. 9x21 e 9. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la ricostruzione dei fatti fornita dal G.i.p. e la sua valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza erano condivisibili; che, infatti, dalle conversazioni intercettate nella mansarda di Giugliano, era emersa la preordinazione dell'omicidio di Amoruso, successivamente tentato dai due correi; che era condivisibile anche la valutazione circa la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione della circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso, sia per il carisma criminale dei soggetti interessati, che per le modalità esecutive della condotta; che era possibile affermare che la voce del soggetto chiamato "Nicola" di cui alle intercettazioni ambientali svolte nella mansarda di Cjugliano fosse proprio quella di [OSCURATO:PERSONA], posto che la polizia giudiziaria che aveva ascoltato la sua voce l'aveva potuta riconoscere, in quanto aveva eseguito anche l'intercettazione (sia ambientale che telefonica) nel diverso procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., e posto che non vi erano altri indagati con tale nome; che, dalla informativa del 23 febbraio 2021 della Polizia della Questura di Salerno, si evinceva che l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] si era trovata con frequenza, in orario serale, nei pressi dell'abitazione del coindagato, verso il quale lo stesso aveva quindi svolto il ruolo di stretto collaboratore; che il fratello di [OSCURATO:PERSONA] era legato da vincoli di amicizia con [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], compagna di Giugliano. Il Tribunale del riesame, inoltre, ha evidenziato che sussisteva il pericolo, concreto e attuale, di reiterazione del reato, posto che si trattava di fattispecie caratterizzata dalla doppia presunzione (seppur relativa) di sussistenza delle esigenze cautelari e di scelta della misura di massimo rigore; che si trattava di un reato gravissimo perpetrato con modalità altrettanto gravi, sintomatiche di una mancanza di scrupoli e spregiudicatezza; che l'indagato, seppur incensurato, aveva dimostrato dì condividere le logiche di violenza, prevaricazione e intimidazione del coindagato; che lo stesso deteneva ancora l'arma utilizzata nel reato, in quanto non rinvenuta. 2.1. Il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe applicato la misura cautelare in difetto dei presupposti di gravi indizi di colpevolezza. In particolare, il giudice di merito avrebbe affermato in maniera apodittica che la voce del soggetto chiamato "Nicola" di cui alle intercettazioni eseguite nella mansarda del coindagato Giugliano era riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], così come rilevato dalla polizia giudiziaria che aveva eseguito le intercettazioni nel diverso procedimento a suo carico per il reato di associazione per delinquere. Su tale punto, il giudice di merito non avrebbe offerto alcuna motivazione valida, anche perché gli operatori di polizia giudiziaria non avrebbero potuto manifestare giudizi in merito agli atti ai quali avevano partecipato, ma avrebbero potuto riferire solo gli esiti delle investigazioni svolte. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata, inoltre, non sarebbe possibile comprendere se tale attività fosse stata eseguita dallo stesso operatore e con quali modalità.Nel ricorso, altresì, si evidenzia che il Tribunale avrebbe affermato in maniera altrettanto apodittica che vi era stato un rapporto fiduciario tra [OSCURATO:PERSONA] e Giugliano, essendosi limitato a rilevare in maniera generica che la sua autovettura era stata segnalata con frequenza nei pressi dell'abitazione del coindagato, senza fornire alcuna indicazione circa l'operatore che avrebbe eseguito l'avvistamento e senza considerare che tale circostanza era del tutto irrilevante e, in ogni caso, infondata (considerando la pluralità degli edifici che insistevano nelle vicinanze) ai fini della valutazione della gravità indiziaria. 2.2. Con conclusioni ex art. 23, comma 8, di. 137 del 2020, il ricorrente si riporta al proprio ricorso, evidenziando che la circostanza relativa alla valutazione offerta dal giudice di merito, secondo il quale la voce del soggetto intercettato nella mansarda di Giugliano corrisponderebbe a quella oggetto di intercettazione nel diverso procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], è stata introdotta per la prima volta dallo stesso Tribunale del riesame e non trova riscontro in nessun atto di indagine. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova premettere che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio della motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di legittimità spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio in questa sede e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la sussistenza degli elementi di cui all'art. 292 cod. proc. pen., controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi acquisiti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La pronuncia cautelare, infatti, non è fondata su prove, ma su indizi e, quindi, non tende all'accertamento della responsabilità del soggetto agente, ma ad una qualificata probabilità di colpevolezza; il giudizio di legittimità, quindi, deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato. Nel caso di specie, come rilevato dal Procuratore generale, la censura relativa al riconoscimento della voce di [OSCURATO:PERSONA] tra i partecipanti alla conversazione svolta nella mansarda in uso a Giugliano è manifestamente 4 ( infondata, posto che il Tribunale del riesame si è conformato al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di intercettazioni, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudicante non è tenuto a disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze utili a risalire con certezza all'identità degli interlocutori; tale valutazione, quindi, si sottrae al sindacato di legittimità quando, come nel caso in oggetto, è correttamente motivata dal giudice di merito. Nel provvedimento impugnato, infatti, è stato evidenziato che la polizia giudiziaria, che aveva svolto le intercettazioni delle conversazioni intercorse sull'utenza telefonica e nell'autovettura in uso all'indagato in un diverso procedimento a suo carico per il reato di associazione ex art. 416 bis cod. pen., aveva ricondotto con certezza la voce di cui all'intercettazione ambientale del presente procedimento a [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, come evidenziato nel provvedimento impugnato, l'indagato è l'unico coinvolto nel procedimento con tale nome. Inoltre, il rilevatore satellitare installato sull'autovettura in uso all'indagato aveva segnalato che lo stesso si trovava con frequenza, in orario serale, nei pressi dell'abitazione di Giugliano, circostanza sintomatica del fatto che quest'ultimo considerava il primo un suo stretto collaboratore. Il Tribunale del riesame, per di più, ha evidenziato la vicinanza tra l'indagato e la famiglia di Giugliano e ha rilevato che l'indagato si trovava nella mansarda quando Giugliano aveva esternato il suo proposito criminoso e la sua offerta a farsi un giro in bicicletta per individuare la casa in cui stava dormendo la vittima e che tra i due vi era stata una vera e propria pianificazione di tutti i dettagli relativi al luogo dell'agguato, nel quale [OSCURATO:PERSONA] aveva trasportato le pistole per sparare (nel provvedimento impugnato, infatti, si evidenzia che lo stesso, recandosi sul luogo di incontro, si era offerto di trasportare qualcosa di plurale e di femminile). 1.2. In forza di quanto sopra, la Corte ritiene che il giudice del riesame abbia attentamente argomentato circa la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati, anche considerando che, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personal è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1- bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16158 del • 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019). Il Tribunale del riesame, inoltre, ha fornito sul punto una motivazione chiara, e non illogica, in ordine alla ritenuta adeguatezza della sola custodia in carcere per fronteggiare il pericolo di reiterazione criminosa. A tale ultimo proposito, il giudice di merito, offrendo sul o —1 3 • i9 punto considerazioni solidamente ancorate alle emergenze degli atti processuali P 3 (1) e prive di manifesta irragionevolezza, ed ha motivato o2sì/ la ritenuta concretezza cn e attualità di un elevato rischio di reiterazione criminosa in ragione, da un lato, _Jc; 2 8 W modalità della condotta, realizzata con una modalità grave, indice di co O mancanza di scrupoli e di spregiudicatezza, e dall'altro lato, dklla circostanza sl) consistente nel fatto che l'indagato aveva dimostrato di condividere le logiche X (l) tipiche di un'associazione per delinquere di tipo mafioso. Infine, in modo ineccepibile i giudici hanno argomentato la ritenuta sussistenza del pericolo di G.) N ("3 reiterazione delittuosa sul fatto che l'arma utilizzata per il tentato omicidio non N GO fosse stata ancora rinvenuta e, quindi, doveva necessariamente essere ancora in possesso dell'indagato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende dì una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3. Stante lo stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA], si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria