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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 aprile 2023

Cassazione n. 21175/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Roma ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale gli erano stati contestati i reati di rapina aggravata e lesioni.

Il procedimento si era concluso con la sentenza di assoluzione del Tribunale di Viterbo (n.1792/2019), irrevocabile, con la formula per non aver commesso il fatto.

La Corte della riparazione ha rigettato la domanda, rilevando che la assoluzione era avvenuta con formula dubitativa e che, nonostante l'esito negativo della ricognizione effettuata a dibattimento dalla persona offesa, ciò nondimeno il riconoscimento fotografico, sia nella fase delle indagini, sia a dibattimento, aveva invece avuto esito positivo; la Corte, inoltre, ha valorizzato, ai fini del rigetto della domanda, anche la reticenza di Mauriello, ritenuta integrare una condotta gravemente colposa.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Mauriello a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della condizione ostativa della colpa grave.

Il difensore lamenta che la Corte avrebbe negato l'indennizzo senza considerare le risultanze processuali che avevano portato all'assoluzione ed in particolare il fatto che la ricognizione, richiesta dall'imputato sin dalla prima udienza, aveva avuto esito negativo ed il riconoscimento fotografico, effettuato nel corso delle indagini, era stato considerato non affidabile in quanto l'album era stato composto in modo non corretto.

Il difensore lamenta, inoltre, che sarebbe stato attribuito valore alla reticenza del ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, in contrasto con il tenore letterale dell'art. 314 cod. proc. pen. così come novellato dal d.lgs 8 novembre 2021 n.188.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Domenico A. R. Seccia , ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il Ministero tramite l'Avvocatura dello Stato ha depositato in data 1 aprile 2023 una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.2.

La motivazione dell'ordinanza impugnata, nell'indicare quali condizioni ostative alla riparazione circostanze che non sono ricollegabili alla condotta del richiedente, nonché il silenzio dallo stesso serbato, appare viziata sotto molteplici profili. 3.11 giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082).

Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti.

Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663).

Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458).

3.1. Ciò premesso nel caso in esame, la Corte ha preso le mosse dal corretto presupposto per cui il giudizio di riparazione è autonomo rispetto a quello di cognizione, sicché elementi che sono stati ritenuti irrilevanti dai giudici di merito ai fini della configurazione del reato, legittimamente possono essere valorizzati dal giudice della riparazione, dovendosi verificare, a tale fine, solo se tali elementi integrino condotta gravemente colposa o dolosa e abbiano creato o concorso a creare un'apparenza di reato, tale da trarre in inganno il giudice della cautela.

Tuttavia, nell'applicare tali principi al caso concreto, ha sviluppato un percorso argomentativo illogico e contraddittorio.

Invero i giudici hanno ritenuto che nel caso di specie fosse ravvisabile la condizione ostativa della colpa grave concausale rispetto alla adozione della misura cautelare, ma non hanno indicato, a tal fine, condotte ascrivibili al ricorrente, bensì in modo generico il compendio indiziario e, in particolare, l'iniziale riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, tale da aver creato l'apparenza dei gravi indizi di colpevolezza.

In tal modo, tuttavia, i giudici sembrano aver considerato la solidità del quadro indiziario al momento della adozione della misura, ovvero un dato che non è rilevante ai fini del rigetto della domanda di riparazione, se non nel caso in cui a tale solidità abbia contribuito con condotta dolosa o gravemente colposa l'indiziato.

E' indubbio che l'iniziale riconoscimento in sede di individuazione fotografica sia stato elemento ritenuto dal Gip rilevante a fondare la gravità indiziaria, ma altrettanto indubbio è che detto riconoscimento è .condotta che non proviene dal soggetto sottoposto a cautela.

3.2. La Corte, inoltre, pur dando atto della intervenuta riforma dell'art. 314 cod. proc. pen, ha illegittimamente ravvisato la condizione ostativa alla riparazione anche nell'atteggiamento reticente assunto da Mauriello in sede di interrogatorio di garanzia.

A seguito dell' entrata in vigore del d.lgs n. 188 del 8/11/2021 (art. 4, c. 1, lett. b, d.

Igs. n. 188 del 2021) l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen, nell'ultima parte è stato riformulato nei seguenti termini «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.».

Si tratta di normativa introdotta dal legislatore al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva).

Per effetto della modifica legislativa, il silenzio serbato dall'indagato ovvero dall'imputato nel corso dell'interrogatorio o esame non può di per se solo integrare il fattore ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione.

Il divieto di valorizzare l'esercizio della facoltà di difendersi tacendo, per effetto della nuova formulazione dell'art. 314 cod. proc. pen., non incontra alcuna imitazione, sicché in nessun caso il giudice della riparazione può fare ricorso a siffatto comportamento difensivo per affermare la sussistenza della condotta ostativa, che dovrà eventualmente essere rinvenuta in altri comportamenti (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z. Rv. 283017; Sez. 4 n. 19621 del 12/04/2022, L. Rv. 283241; Sez 4 n. 8616 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Radu, non massimata).

3. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma, che nel nuovo giudizio dovrà attenersi ai principi su indicati e verificare se alla apparenza di reato, al momento della adozione della misura, abbia dato causa o concorso a dare causa il richiedente, attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa a lui ascrivibile, diversa dal silenzio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

Deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Roma ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale gli erano stati contestati i reati di rapina aggravata e lesioni. Il procedimento si era concluso con la sentenza di assoluzione del Tribunale di Viterbo (n.1792/2019), irrevocabile, con la formula per non aver commesso il fatto. La Corte della riparazione ha rigettato la domanda, rilevando che la assoluzione era avvenuta con formula dubitativa e che, nonostante l'esito negativo della ricognizione effettuata a dibattimento dalla persona offesa, ciò nondimeno il riconoscimento fotografico, sia nella fase delle indagini, sia a dibattimento, aveva invece avuto esito positivo; la Corte, inoltre, ha valorizzato, ai fini del rigetto della domanda, anche la reticenza di Mauriello, ritenuta integrare una condotta gravemente colposa. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Mauriello a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della condizione ostativa della colpa grave. Il difensore lamenta che la Corte avrebbe negato l'indennizzo senza considerare le risultanze processuali che avevano portato all'assoluzione ed in particolare il fatto che la ricognizione, richiesta dall'imputato sin dalla prima udienza, aveva avuto esito negativo ed il riconoscimento fotografico, effettuato nel corso delle indagini, era stato considerato non affidabile in quanto l'album era stato composto in modo non corretto. Il difensore lamenta, inoltre, che sarebbe stato attribuito valore alla reticenza del ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, in contrasto con il tenore letterale dell'art. 314 cod. proc. pen. così come novellato dal d.lgs 8 novembre 2021 n.188. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Domenico A. R. Seccia , ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero tramite l'Avvocatura dello Stato ha depositato in data 1 aprile 2023 una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto.2. La motivazione dell'ordinanza impugnata, nell'indicare quali condizioni ostative alla riparazione circostanze che non sono ricollegabili alla condotta del richiedente, nonché il silenzio dallo stesso serbato, appare viziata sotto molteplici profili. 3.11 giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). 3.1. Ciò premesso nel caso in esame, la Corte ha preso le mosse dal corretto presupposto per cui il giudizio di riparazione è autonomo rispetto a quello di cognizione, sicché elementi che sono stati ritenuti irrilevanti dai giudici di merito ai fini della configurazione del reato, legittimamente possono essere valorizzati dal giudice della riparazione, dovendosi verificare, a tale fine, solo se tali elementi integrino condotta gravemente colposa o dolosa e abbiano creato o concorso a creare un'apparenza di reato, tale da trarre in inganno il giudice della cautela. Tuttavia, nell'applicare tali principi al caso concreto, ha sviluppato un percorso argomentativo illogico e contraddittorio. Invero i giudici hanno ritenuto che nel caso di specie fosse ravvisabile la condizione ostativa della colpa grave concausale rispetto alla adozione della misura cautelare, ma non hanno indicato, a tal fine, condotte ascrivibili al ricorrente, bensì in modo generico il compendio indiziario e, in particolare, l'iniziale riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, tale da aver creato l'apparenza dei gravi indizi di colpevolezza. In tal modo, tuttavia, i giudici sembrano aver considerato la solidità del quadro indiziario al momento della adozione della misura, ovvero un dato che non è rilevante ai fini del rigetto della domanda di riparazione, se non nel caso in cui a tale solidità abbia contribuito con condotta dolosa o gravemente colposa l'indiziato. E' indubbio che l'iniziale riconoscimento in sede di individuazione fotografica sia stato elemento ritenuto dal Gip rilevante a fondare la gravità indiziaria, ma altrettanto indubbio è che detto riconoscimento è .condotta che non proviene dal soggetto sottoposto a cautela. 3.2. La Corte, inoltre, pur dando atto della intervenuta riforma dell'art. 314 cod. proc. pen, ha illegittimamente ravvisato la condizione ostativa alla riparazione anche nell'atteggiamento reticente assunto da Mauriello in sede di interrogatorio di garanzia. A seguito dell' entrata in vigore del d.lgs n. 188 del 8/11/2021 (art. 4, c. 1, lett. b, d. Igs. n. 188 del 2021) l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen, nell'ultima parte è stato riformulato nei seguenti termini «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.». Si tratta di normativa introdotta dal legislatore al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva). Per effetto della modifica legislativa, il silenzio serbato dall'indagato ovvero dall'imputato nel corso dell'interrogatorio o esame non può di per se solo integrare il fattore ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione. Il divieto di valorizzare l'esercizio della facoltà di difendersi tacendo, per effetto della nuova formulazione dell'art. 314 cod. proc. pen., non incontra alcuna imitazione, sicché in nessun caso il giudice della riparazione può fare ricorso a siffatto comportamento difensivo per affermare la sussistenza della condotta ostativa, che dovrà eventualmente essere rinvenuta in altri comportamenti (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z. Rv. 283017; Sez. 4 n. 19621 del 12/04/2022, L. Rv. 283241; Sez 4 n. 8616 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Radu, non massimata). 3. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma, che nel nuovo giudizio dovrà attenersi ai principi su indicati e verificare se alla apparenza di reato, al momento della adozione della misura, abbia dato causa o concorso a dare causa il richiedente, attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa a lui ascrivibile, diversa dal silenzio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Deciso
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