CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 06977/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG L .T , AL@ C i.. r-ce. zìk - ott ( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza emessa in data 16 febbraio 2023 ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. (decreto del 9 febbraio 2022). 1.1 Il Tribunale, premesso che [OSCURATO:PERSONA] (in espiazione della pena dell'ergastolo per i delitti di associazione di stampo mafioso, omicidio ed altro) risulta sottoposto al regime differenziato a far data dal 18 febbraio 2016, dopo ampia premessa di inquadramento giuridico dell'istituto, evidenzia in sintesi : a) il ruolo di vertice ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nella organizzazione mafiosa di riferimento in [OSCURATO:PERSONA]; b) la perdurante operatività del gruppo criminale di cui sopra, attestata nelle informative di polizia giudiziaria acquisite agli atti e nel parere della Dda di [OSCURATO:PERSONA]; c) l'elevato livello di pericolosità del detenuto, suffragato dal lungo periodo di latitanza intercorso tra il 2009 e il 2016; d) l'assenza di segnali di ravvedimento, con condotta carceraria non sempre regolare. (2-z7 Sarebbe, pertanto, del tutto inalterata la capacità del Ferraro di mantenere contatti con il contesto criminale di provenienza, capacità non attenuatasi per effetto del tempo trascorso in detenzione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione circa la perdurante pericolosità del ricorrente e circa la capacità di mantenere i contatti con il contesto di provenienza. 2.1 II Tribunale non avrebbe realizzato un concreto apprezzamento dei motivi di reclamo e avrebbe erroneamente ritenuto di dover realizzare un mero controllo di legittimità sui contenuti del decreto ministeriale. Detto decreto aveva, peraltro, meramente riproposto la biografia criminale del detenuto, senza evidenziare concreti elementi di attualizzazione della pretesa pericolosità. Si era evidenziato, sul tema, che nel recente processo Erinni il Ferraro è stato assolto, il che contrasta con le affermazioni contenute nel decreto ministeriale. Il Tribunale ha omesso di vagliare tale elemento di conoscenza. Si ritiene dunque incompleta la motivazione espressa nel provvedimento impugnato e si contesta che da vicende avvenute durante la detenzione possa effettivamente dedursi la perdurante possibilità del Ferraro di mantenere i contatti con il contesto di provenienza. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Come è noto, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.) . Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l'assoluta carenza di PAY motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione. 3.2 Nel caso in esame ciò non può dirsi, posto che il Tribunale ha compiutamente indicato le ragioni per cui si è ritenuto sussistente il «pericolo» di mantenimento di contatti tra il Ferraro ed il contesto criminale di tipo associativo nel cui ambito sono maturati i fatti delittuosi in espiazione. Tale pericolo è stato rapportato, in primis, al ruolo di vertice svolto nell'ambito della organizzazione di stampo mafioso operante in [OSCURATO:PERSONA] , organizzazione che risulta essere ancora operativa, per come congruamente esposto nella decisione. A ciò si è aggiunta la considerazione della pregressa latitanza, aspetto che testimonia la capacità criminale del soggetto e la esistenza di reti relazionali idonee a favorirne la impunità. E' stata inoltre esaminata la condotta tenuta durante il periodo detentivo che, al di là della valenza delle condotte rilevanti sul piano disciplinare, non ha mostrato l'avvenuta emersione di ravvedimento. Non può dunque affermarsi l'assenza di profili argomentativi sui punti rilevanti per sostenere la decisione.3.3 Va altresì precisato che il riferimento ad un mero controllo 'esterno' da parte del Tribunale di Sorveglianza, pur presente nella decisione impugnata, vitiatur sed non vítiat (essendo evidente che il controllo giurisdizionale del Tribunale è controllo di merito, sulla valenza indicativa dei fatti posti a base del dec:reto ministeriale, in chiave di verifica della capacità o meno del soggetto di mantenere i contatti con gli ex sodali). Al tempo stesso va ribadito che la misura «trattamentale» essenzialmente di carattere amministrativo con controllo giurisdizionale differito - di cui all'art. 41 bis ord.pen. - realizza finalità preventive (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. I n. 52054 del 29.4.2014, rv 261809, in riferimento alla immutata natura preventiva della misura in parola, pure a seguito delle modifiche apportate con legge n.94 del 15 luglio 2009) tese alla inibizione di contatti con il contesto criminale di provenienza. La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad un «aggravamento» del grado di afflizione, già di per sè correlato alla limitazione di libertà, in virtù della constatazione del livello di pericolosità soggettiva (desumibile dalla natura del reato commesso e da altri indicatori fattuali relativi alla personalità) che legittima l'adozione di misure idonee a prevenire il fenomeno del mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso sugli accadimenti esterni. 3.4 La natura preventiva della adozione del regime differenziato è stata ribadita - in modo significativo - dalla stessa Corte Edu, nel noto caso Provenzano contro Italia (I sezione, sentenza del 25 settembre 2018), lì dove si è affermato (al par. 150) che : [..] La Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalità puramente preventive e di sicurezza - piuttosto che punitive - del regime carcerario speciale in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tra detenuti e le loro reti criminali (vedere paragrafo 143 sopra), nonché gli argomenti addotti in merito alla giustificazione dell'imposizione delle misure (cfr. paragrafo 146 sopra) [..] . Trattasi di finalità di per sè ritenuta - dalla stessa Corte di Strasburgo - non in contrasto con i diritti fondamentali, lì dove emerga la necessità di particolari forme di inibizione dei contatti tra il soggetto posto in detenzione e il contesto criminale di provenienza. 3.5,Sempre nella citata decisione Provenzano contro Italia si ribadisce - al par. 147 della sentenza - la compatibilità tra il modello differenziato di trattamento del detenuto portatore di pericolosità accentuata e il principio di cui all'art. 3 Conv., sempre che sia presente adeguata giustificazione circa le opzioni di applicazione e proroga : [..] La Corte nota in apertura che ha già avuto ampia possibilità di valutare il regime di cui all'art. 41 bis in un gran numero di casi prima di questo, e ha concluso che, secondo le circostanze di tali casi, l'imposizione del regime non dà luogo a problemi ai sensi dell'articolo 3 neppure quando è stato imposto per lunghi periodi di tempo (vedi, tra molti altri esempi, Enea, citata sopra; Argenti, citato sopra; Campisi v. Italia, no. 24358/02, 11 luglio 2006; e Paolello c. Italia (dec.) n. 37648/02, 24 settembre 2015). In tali casi, la Corte ha costantemente affermato che, nel valutare se l'applicazione estesa delle restrizioni di cui alla sezione del regime di cui all'art.41 bis raggiunge la soglia minima di gravità necessaria per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3, la durata deve essere esaminata alla luce delle circostanze di ciascun caso, che comporta, tra l'altro, accertare se il rinnovo o l'estensione delle restrizioni contestate era giustificata o no (vedi Enea, citata sopra, § 64; Argenti, citata sopra, § 21; Campisi, sopra citato, § 38, 11 luglio 2006; e Paolello, citata sopra, § 27); e, mutatis mutandis, [OSCURATO:PERSONA] c. Francia [GC], n. 59450/00, § 145, CEDU 2006-IX) [..]. 3.6 Resta pertanto immutata la tesi secondo cui in sede di applicazione o di proroga del regime differenziato non si richiede un accertamento della perdurante condizione di 'affiliato' al gruppo criminoso (dato che ciò presupporrebbe l'individuazione di un effettivo contributo arrecato all'attività del gruppo medesimo) quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere la riattivazione dei contatti con la realtà criminale di provenienza, in ipotesi di sottoposizione del detenuto al regime ordinario. Ciò corrisponde alla finalità preventiva e al contempo inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario, fondata su parametri cognitivi che ben possono fondarsi sulla particolare intensità del ruolo associativo pregresso (svolto prima della detenzione) e sull'assenza di segnali obiettivi di ravvedimento. In tal senso, la valorizzazione degli indicatori enumerati nella decisione impugnata (tra cui la lunga latitanza) soddisfa i parametri legali di riferimento e rende del tutto irrilevante - ai fini qui in rilievo - la indicata assoluzione del Ferraro in un recente giudizio. 3.7 Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d