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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 novembre 2025

Cassazione n. 40776/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] VALIANTE Sent. n.sez. 3282/2025 CC - 19/11/2025 R.G.N. 24405/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16/05/2025 del Tribunale del riesame di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40776/2025 Roma, lì, 18/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 16 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Bari ha respinto l'istanza proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa in data 30 aprile 2025, quale indagato per il delitto di cui agli artt. 110 e 630 cod. pen. commesso il 10 aprile 2025 in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale, riepilogati gli indizi di reato, consistenti nell'arresto in flagranza dell'istante, unitamente ai suoi complici, e nelle dichiarazioni del giovane sequestrato, [OSCURATO:PERSONA], e di suo fratello [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di questi ultimi, fondata sull'asserita qualità del primo di persona da sottoporre a indagini, rilevando che il suo coinvolgimento in azioni delittuose, dalle quali sarebbe provenuta la somma di denaro pretesa dai sequestratori, era stato affermato da uno solo di questi ultimi ma l'accusa era del tutto generica e priva di riscontri, e ritenendo inconsistente l'analoga eccezione relativa alle dichiarazioni del fratello della vittima, ed ha ribadito la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'emissione della misura cautelare, essendo stata la privazione della libertà, compiuta anche dall'istante, verificata dagli agenti intervenuti.

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti, altresì, le esigenze cautelari non solo in applicazione della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma anche per il pericolo di reiterazione del reato, stanti la notevole gravità della condotta tenuta e la pericolosità sociale dell'istante, già pregiudicato anche per reati specifici, e per il pericolo di inquinamento probatorio, avendo gli arrestati già tentato di fornire, in sede di interrogatorio, una versione di comodo, e potendo essi, se liberi, avvicinare la persona offesa per ottenere, anche con minacce, la ritrattazione delle accuse.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio della motivazione.

L'ordinanza, pur riproducendo il verbale di arresto, tace la circostanza che la perquisizione a carico del ricorrente, eseguita nell'immediatezza, ha dato esito negativo.

Essa, inoltre, afferma che la circostanza riferita dal ricorrente, di essersi recato a [OSCURATO:PERSONA] solo per effettuare dei video da postare sul suo blog, non è stata riscontrata, mentre la polizia ha accertato che egli svolge effettivamente l'attività di influencer sul social “TikTok” ed ha un blog su cui pubblica video di feste a cui presenzia, e che nell'occasione contestata egli non è mai entrato nell'ufficio postale in cui altri arrestati si sono recati con la vittima per verificare la presenza sui suoi conti postepay della somma di denaro da loro pretesa, ma è rimasto in attesa in un bar di fronte ad esso.

L'ordinanza, infine, afferma che secondo il sequestrato la pretesa di denaro era legata ad un rapporto illecito quale la fornitura di stupefacenti, ma una simile spiegazione non è mai emersa nel procedimento: l'ordinanza presenta, pertanto, un evidente vizio di motivazione, per contraddittorietà, affermando essere sussistente un dato probatorio in realtà mancante.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. In data 29/10/2025 il ricorrente ha depositato motivi nuovi, con i quali eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], auto- ed etero- accusatorie, perché, quando egli fu assunto a sommarie informazioni, era noto il suo coinvolgimento nell'attività illecita, per cui avrebbe dovuto essere interrogato con le garanzie di cui all'art. 63 cod. proc. pen.

In data 13/11/2025, inoltre, il ricorrente ha depositato una memoria di replica alla requisitoria del procuratore generale, lamentando l'omessa valutazione, in essa, dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla vittima, l'omessa valutazione degli elementi favorevoli al ricorrente, e l'omessa valutazione della mancanza di un ruolo attivo di questi nel trattenimento della predetta vittima. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è privo di specificità e manifestamente infondato, e deve perciò essere dichiarato inammissibile.

2. Costituisce un consolidato principio di questa Corte quello secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634).

Il ricorso proposto presenta tale aspecificità, dal momento che lamenta un «vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata» solamente indicando singoli errori od omissioni di questa, ma non si confronta con il suo impianto complessivo e con il suo iter argomentativo, che afferma la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente sulla base di elementi del tutto diversi, e di ben maggiore rilevanza, rispetto a quelli da lui esaminati.

L'ordinanza, infatti, individua tali indizi nell'accertamento diretto compiuto degli agenti intervenuti, che trovarono la vittima del sequestro trattenuta nell'abitazione del coindagato Bevilacqua e il ricorrente fermo sulla scalinata di accesso a tale abitazione, unitamente ad altri due complici con i quali si dette immediatamente alla fuga alla vista dei poliziotti, e nelle dichiarazioni accusatorie del giovane [OSCURATO:PERSONA] e di suo fratello circa la condotta minacciosa e violenta dei sequestratori e circa i motivi del trattenimento del primo, privandolo per diverse ore della libertà.

Questi indizi sono stati ritenuti dotati della gravità necessaria per dimostrare, nella fase cautelare, la sussistenza del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, essendo l'azione diretta a farsi consegnare dalla vittima o dai suoi familiari del denaro relativo, secondo le dichiarazioni di uno degli indagati, a pregresse attività illecite, e per dimostrare la partecipazione a tale delitto anche del ricorrente.

Questi, però, non si confronta con essi, in quanto omette di formulare censure in merito alla ricostruzione dei fatti contenuta nell'ordinanza, o di negare la sussistenza di alcuni dei predetti indizi, o quanto meno di fornire una versione alternativa, che giustifichi in modo diverso dalla sua partecipazione al delitto la sua presenza presso l'abitazione in cui il sequestrato veniva trattenuto, il suo accompagnarsi, per ore, agli altri indagati benché egli, a suo dire, non li conoscesse e si fosse recato in quella città solo per girare dei video da postare sul suo blog, e infine il suo fuggire immediatamente, all'arrivo della polizia.

La sussistenza degli indizi indicati nell'ordinanza, e la loro valutazione in termini di concorso del ricorrente nella consumazione del delitto contestato, restano perciò confermate, mancando qualunque critica contro di esse.

Il ricorso, infatti, lamenta l'erroneità di tre singoli elementi, manifestamente irrilevanti e non idonei ad incidere sulla predetta ricostruzione del fatto e sulla valutazione di sussistenza degli indizi evidenziati dall'ordinanza.

L'esito negativo della perquisizione a carico del ricorrente, dopo la sua cattura, è del tutto irrilevante, dal momento che il denaro preteso dalla vittima non era stato pagato e gli oggetti personali ad essa sottratti (i documenti personali e la scheda postepay) si trovavano nell'abitazione del Bevilacqua, e non erano detenuti da nessuno degli indagati.

La spiegazione fornita dal ricorrente per la sua presenza nella città di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta priva di riscontri, non avendo egli neppure indicato quale evento doveva riprendere per postarlo sul proprio blog, ed essendo palesemente irrilevante che egli svolga, a Napoli, l'attività di influencer, non essendo comunque riscontrato che egli si fosse recato in quella diversa località per ragioni diverse dal partecipare al sequestro del giovane [OSCURATO:PERSONA].

Del tutto irrilevante, infine, è il fatto che egli non si sia recato con la vittima dentro l'ufficio postale, diversamente da altri indagati, risultando rilevante il fatto che egli si trovasse presso l'abitazione in cui la vittima era trattenuta con la forza e contro la sua volontà, e che, secondo le affermazioni di questa, avesse partecipato attivamente ad impedirne l'allontanamento.

Il ricorrente, peraltro, espone i predetti elementi senza effettuare alcuna “prova di resistenza”, mentre risulta evidente la loro inidoneità a superare o contrastare gli elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria, sui quali si fonda l'ordinanza impugnata.

Sotto tale profilo, deve ribadirsi che «È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd.

"prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato» (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Rv. 287024).

Anche l'eventuale errore dell'ordinanza circa i rapporti pregressi tra la vittima e i sequestratori, dedotto dal ricorrente nel suo unico motivo di ricorso, appare, allo stato, irrilevante.

L'ordinanza ritiene che alla base della vicenda vi siano dei rapporti illeciti non pienamente accertati, essendosi la vittima presumibilmente prestata a far transitare su un proprio conto corrente i proventi di un reato, che viene indicato, da uno degli indagati, in una truffa, secondo gli inquirenti commessa in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] (così alla pag. 19 dell'ordinanza impugnata).

La diversa indicazione riportata alla pag. 22, secondo cui il giovane [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicato tali rapporti in una fornitura di sostanza stupefacente da lui ricevuta, deriva in realtà, secondo l'ordinanza, da un'affermazione dei difensori degli indagati: la sua eventuale erroneità, peraltro, è in questa fase del tutto irrilevante, non elidendo essa l'ipotesi che la vicenda si colleghi a pregressi rapporti illeciti intrattenuti dagli indagati con la vittima, e non incidendo, la natura di tali rapporti pregressi, sulla sussistenza dei gravi indizi di commissione del delitto di cui all'art. 630 cod. pen., sopra richiamati.

3. L'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla giovane vittima, prospettata nei motivi nuovi, è inammissibile perché non sollevata con il ricorso originario.

Questa Corte ha affermato che «È inammissibile il motivo nuovo di ricorso, presentato ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di ricorso originario, operando la preclusione prevista dall'art. 167 disp. att. e trans. cod. proc. pen. pur nell'ipotesi in cui la deduzione riguardi l'inutilizzabilità di prove acquisite illegittimamente, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 191, comma 2, cod. proc. pen., posto che occorre pur sempre che l'eccezione sia proposta con l'atto di ricorso principale» (Sez. 2, n. 11291 del 17/02/2023, Rv. 284520).

Tale eccezione, peraltro, è stata ampiamente valutata nell'ordinanza impugnata, e respinta con una motivazione approfondita, logica e conforme alle norme processuali e alla loro interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità.

Il ricorrente, nei motivi nuovi, la ripropone in termini generici e senza confrontarsi con tale motivazione: egli si limita a sostenere che, quando venne sentito come persona informata sui fatti, il giovane [OSCURATO:PERSONA] era già raggiunto da elementi che facevano sospettare il suo coinvolgimento in un'attività illecita, ma non precisa né quali sono tali elementi, né quale sarebbe l'attività illecita da lui commessa.

L'ordinanza, al contrario, ha evidenziato che l'assunzione del giovane a sommarie informazioni avvenne nell'immediatezza dell'arresto dei suoi sequestratori, quando egli risultava essere solo la vittima di un sequestro di persona, e che anche dalle sue dichiarazioni circa l'essersi prestato a far transitare una somma di denaro sul suo conto postepay non derivavano indizi di reità idonei per un'incriminazione, avendo uno dei sequestratori giustificato tale movimento come un semplice favore per consentirgli di ricevere il pagamento del salario, essendo egli sprovvisto di un conto corrente (così alla pag. 16 dell'ordinanza).

Peraltro, il ricorrente non si confronta con la valutazione contenuta alla pag. 16 dell'ordinanza impugnata, secondo cui, se anche si ritenesse che dalle dichiarazioni della vittima emergevano indizi di commissione di un reato, l'omessa applicazione del disposto di cui all'art. 63 cod. proc. pen. comporterebbe l'inutilizzabilità delle stesse solo nei confronti del dichiarante, ai sensi del primo comma della norma stessa, ma non nei confronti dei terzi accusati.

Tale valutazione appare corretta, perché dall'ordinanza non emergono elementi per ritenere che il giovane [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere sentito sin dall'inizio in qualità di persona sottoposta ad indagini, né il ricorrente indica alcun elemento in tal senso: l'eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla vittima, pertanto, è irrilevante per la posizione del ricorrente, in quanto non opererebbe con riferimento alle persone da lei accusate.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

La presente decisione non comporta la rimessione in libertà del ricorrente, per cui essa impone la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 19 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] VALIANTE Sent. n.sez. 3282/2025 CC - 19/11/2025 R.G.N. 24405/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16/05/2025 del Tribunale del riesame di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40776/2025 Roma, lì, 18/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 16 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Bari ha respinto l'istanza proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa in data 30 aprile 2025, quale indagato per il delitto di cui agli artt. 110 e 630 cod. pen. commesso il 10 aprile 2025 in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, riepilogati gli indizi di reato, consistenti nell'arresto in flagranza dell'istante, unitamente ai suoi complici, e nelle dichiarazioni del giovane sequestrato, [OSCURATO:PERSONA], e di suo fratello [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di questi ultimi, fondata sull'asserita qualità del primo di persona da sottoporre a indagini, rilevando che il suo coinvolgimento in azioni delittuose, dalle quali sarebbe provenuta la somma di denaro pretesa dai sequestratori, era stato affermato da uno solo di questi ultimi ma l'accusa era del tutto generica e priva di riscontri, e ritenendo inconsistente l'analoga eccezione relativa alle dichiarazioni del fratello della vittima, ed ha ribadito la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'emissione della misura cautelare, essendo stata la privazione della libertà, compiuta anche dall'istante, verificata dagli agenti intervenuti. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti, altresì, le esigenze cautelari non solo in applicazione della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma anche per il pericolo di reiterazione del reato, stanti la notevole gravità della condotta tenuta e la pericolosità sociale dell'istante, già pregiudicato anche per reati specifici, e per il pericolo di inquinamento probatorio, avendo gli arrestati già tentato di fornire, in sede di interrogatorio, una versione di comodo, e potendo essi, se liberi, avvicinare la persona offesa per ottenere, anche con minacce, la ritrattazione delle accuse. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio della motivazione. L'ordinanza, pur riproducendo il verbale di arresto, tace la circostanza che la perquisizione a carico del ricorrente, eseguita nell'immediatezza, ha dato esito negativo. Essa, inoltre, afferma che la circostanza riferita dal ricorrente, di essersi recato a [OSCURATO:PERSONA] solo per effettuare dei video da postare sul suo blog, non è stata riscontrata, mentre la polizia ha accertato che egli svolge effettivamente l'attività di influencer sul social “TikTok” ed ha un blog su cui pubblica video di feste a cui presenzia, e che nell'occasione contestata egli non è mai entrato nell'ufficio postale in cui altri arrestati si sono recati con la vittima per verificare la presenza sui suoi conti postepay della somma di denaro da loro pretesa, ma è rimasto in attesa in un bar di fronte ad esso. L'ordinanza, infine, afferma che secondo il sequestrato la pretesa di denaro era legata ad un rapporto illecito quale la fornitura di stupefacenti, ma una simile spiegazione non è mai emersa nel procedimento: l'ordinanza presenta, pertanto, un evidente vizio di motivazione, per contraddittorietà, affermando essere sussistente un dato probatorio in realtà mancante. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 29/10/2025 il ricorrente ha depositato motivi nuovi, con i quali eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], auto- ed etero- accusatorie, perché, quando egli fu assunto a sommarie informazioni, era noto il suo coinvolgimento nell'attività illecita, per cui avrebbe dovuto essere interrogato con le garanzie di cui all'art. 63 cod. proc. pen. In data 13/11/2025, inoltre, il ricorrente ha depositato una memoria di replica alla requisitoria del procuratore generale, lamentando l'omessa valutazione, in essa, dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla vittima, l'omessa valutazione degli elementi favorevoli al ricorrente, e l'omessa valutazione della mancanza di un ruolo attivo di questi nel trattenimento della predetta vittima. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è privo di specificità e manifestamente infondato, e deve perciò essere dichiarato inammissibile. 2. Costituisce un consolidato principio di questa Corte quello secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634). Il ricorso proposto presenta tale aspecificità, dal momento che lamenta un «vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata» solamente indicando singoli errori od omissioni di questa, ma non si confronta con il suo impianto complessivo e con il suo iter argomentativo, che afferma la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente sulla base di elementi del tutto diversi, e di ben maggiore rilevanza, rispetto a quelli da lui esaminati. L'ordinanza, infatti, individua tali indizi nell'accertamento diretto compiuto degli agenti intervenuti, che trovarono la vittima del sequestro trattenuta nell'abitazione del coindagato Bevilacqua e il ricorrente fermo sulla scalinata di accesso a tale abitazione, unitamente ad altri due complici con i quali si dette immediatamente alla fuga alla vista dei poliziotti, e nelle dichiarazioni accusatorie del giovane [OSCURATO:PERSONA] e di suo fratello circa la condotta minacciosa e violenta dei sequestratori e circa i motivi del trattenimento del primo, privandolo per diverse ore della libertà. Questi indizi sono stati ritenuti dotati della gravità necessaria per dimostrare, nella fase cautelare, la sussistenza del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, essendo l'azione diretta a farsi consegnare dalla vittima o dai suoi familiari del denaro relativo, secondo le dichiarazioni di uno degli indagati, a pregresse attività illecite, e per dimostrare la partecipazione a tale delitto anche del ricorrente. Questi, però, non si confronta con essi, in quanto omette di formulare censure in merito alla ricostruzione dei fatti contenuta nell'ordinanza, o di negare la sussistenza di alcuni dei predetti indizi, o quanto meno di fornire una versione alternativa, che giustifichi in modo diverso dalla sua partecipazione al delitto la sua presenza presso l'abitazione in cui il sequestrato veniva trattenuto, il suo accompagnarsi, per ore, agli altri indagati benché egli, a suo dire, non li conoscesse e si fosse recato in quella città solo per girare dei video da postare sul suo blog, e infine il suo fuggire immediatamente, all'arrivo della polizia. La sussistenza degli indizi indicati nell'ordinanza, e la loro valutazione in termini di concorso del ricorrente nella consumazione del delitto contestato, restano perciò confermate, mancando qualunque critica contro di esse. Il ricorso, infatti, lamenta l'erroneità di tre singoli elementi, manifestamente irrilevanti e non idonei ad incidere sulla predetta ricostruzione del fatto e sulla valutazione di sussistenza degli indizi evidenziati dall'ordinanza. L'esito negativo della perquisizione a carico del ricorrente, dopo la sua cattura, è del tutto irrilevante, dal momento che il denaro preteso dalla vittima non era stato pagato e gli oggetti personali ad essa sottratti (i documenti personali e la scheda postepay) si trovavano nell'abitazione del Bevilacqua, e non erano detenuti da nessuno degli indagati. La spiegazione fornita dal ricorrente per la sua presenza nella città di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta priva di riscontri, non avendo egli neppure indicato quale evento doveva riprendere per postarlo sul proprio blog, ed essendo palesemente irrilevante che egli svolga, a Napoli, l'attività di influencer, non essendo comunque riscontrato che egli si fosse recato in quella diversa località per ragioni diverse dal partecipare al sequestro del giovane [OSCURATO:PERSONA]. Del tutto irrilevante, infine, è il fatto che egli non si sia recato con la vittima dentro l'ufficio postale, diversamente da altri indagati, risultando rilevante il fatto che egli si trovasse presso l'abitazione in cui la vittima era trattenuta con la forza e contro la sua volontà, e che, secondo le affermazioni di questa, avesse partecipato attivamente ad impedirne l'allontanamento. Il ricorrente, peraltro, espone i predetti elementi senza effettuare alcuna “prova di resistenza”, mentre risulta evidente la loro inidoneità a superare o contrastare gli elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria, sui quali si fonda l'ordinanza impugnata. Sotto tale profilo, deve ribadirsi che «È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato» (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Rv. 287024). Anche l'eventuale errore dell'ordinanza circa i rapporti pregressi tra la vittima e i sequestratori, dedotto dal ricorrente nel suo unico motivo di ricorso, appare, allo stato, irrilevante. L'ordinanza ritiene che alla base della vicenda vi siano dei rapporti illeciti non pienamente accertati, essendosi la vittima presumibilmente prestata a far transitare su un proprio conto corrente i proventi di un reato, che viene indicato, da uno degli indagati, in una truffa, secondo gli inquirenti commessa in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] (così alla pag. 19 dell'ordinanza impugnata). La diversa indicazione riportata alla pag. 22, secondo cui il giovane [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicato tali rapporti in una fornitura di sostanza stupefacente da lui ricevuta, deriva in realtà, secondo l'ordinanza, da un'affermazione dei difensori degli indagati: la sua eventuale erroneità, peraltro, è in questa fase del tutto irrilevante, non elidendo essa l'ipotesi che la vicenda si colleghi a pregressi rapporti illeciti intrattenuti dagli indagati con la vittima, e non incidendo, la natura di tali rapporti pregressi, sulla sussistenza dei gravi indizi di commissione del delitto di cui all'art. 630 cod. pen., sopra richiamati. 3. L'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla giovane vittima, prospettata nei motivi nuovi, è inammissibile perché non sollevata con il ricorso originario. Questa Corte ha affermato che «È inammissibile il motivo nuovo di ricorso, presentato ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di ricorso originario, operando la preclusione prevista dall'art. 167 disp. att. e trans. cod. proc. pen. pur nell'ipotesi in cui la deduzione riguardi l'inutilizzabilità di prove acquisite illegittimamente, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 191, comma 2, cod. proc. pen., posto che occorre pur sempre che l'eccezione sia proposta con l'atto di ricorso principale» (Sez. 2, n. 11291 del 17/02/2023, Rv. 284520). Tale eccezione, peraltro, è stata ampiamente valutata nell'ordinanza impugnata, e respinta con una motivazione approfondita, logica e conforme alle norme processuali e alla loro interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente, nei motivi nuovi, la ripropone in termini generici e senza confrontarsi con tale motivazione: egli si limita a sostenere che, quando venne sentito come persona informata sui fatti, il giovane [OSCURATO:PERSONA] era già raggiunto da elementi che facevano sospettare il suo coinvolgimento in un'attività illecita, ma non precisa né quali sono tali elementi, né quale sarebbe l'attività illecita da lui commessa. L'ordinanza, al contrario, ha evidenziato che l'assunzione del giovane a sommarie informazioni avvenne nell'immediatezza dell'arresto dei suoi sequestratori, quando egli risultava essere solo la vittima di un sequestro di persona, e che anche dalle sue dichiarazioni circa l'essersi prestato a far transitare una somma di denaro sul suo conto postepay non derivavano indizi di reità idonei per un'incriminazione, avendo uno dei sequestratori giustificato tale movimento come un semplice favore per consentirgli di ricevere il pagamento del salario, essendo egli sprovvisto di un conto corrente (così alla pag. 16 dell'ordinanza). Peraltro, il ricorrente non si confronta con la valutazione contenuta alla pag. 16 dell'ordinanza impugnata, secondo cui, se anche si ritenesse che dalle dichiarazioni della vittima emergevano indizi di commissione di un reato, l'omessa applicazione del disposto di cui all'art. 63 cod. proc. pen. comporterebbe l'inutilizzabilità delle stesse solo nei confronti del dichiarante, ai sensi del primo comma della norma stessa, ma non nei confronti dei terzi accusati. Tale valutazione appare corretta, perché dall'ordinanza non emergono elementi per ritenere che il giovane [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere sentito sin dall'inizio in qualità di persona sottoposta ad indagini, né il ricorrente indica alcun elemento in tal senso: l'eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla vittima, pertanto, è irrilevante per la posizione del ricorrente, in quanto non opererebbe con riferimento alle persone da lei accusate. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. La presente decisione non comporta la rimessione in libertà del ricorrente, per cui essa impone la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40776/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris