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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 luglio 1976

Cassazione n. 24978/2026

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E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/07/1976 avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 4 sull'attendibilità della persona offesa e la credibilità del suo narrato, corroborato dal teste, sulla certezza dell'individuazione fotografica compiuta da entrambi nonché sull'irrilevanza delle incongruenze già evidenziate dalla difesa e l'assenza di verosimili suggestioni da parte della vittima in sede di riconoscimento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/07/1976 avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 4 sull'attendibilità della persona offesa e la credibilità del suo narrato, corroborato dal teste, sulla certezza dell'individuazione fotografica compiuta da entrambi nonché sull'irrilevanza delle incongruenze già evidenziate dalla difesa e l'assenza di verosimili suggestioni da parte della vittima in sede di riconoscimento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 24978/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris