CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2020
Cassazione n. 16907/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13103-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1294, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorso e ricorso incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 3153/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 13103 sez. ML - ud. 15-02-2022 -2- R.G.13103/2021 [OSCURATO:PERSONA]: l'Inps ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che, confermando la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha accertato l'occasionalità dell'attività libero professionale svolta da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, in assenza di prova dell'abitualità da parte dell'Istituto, dichiarando la stessa non tenuta a versare alla gestione separata i contributi per i redditi prodotti nel 2009 (euro 2.750), perché inferiori alla soglia legale di euro 5.000,00; l'INPS ha affidato le sue ragioni a due motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, nonché ricorso incidentale basato su tre motivi, a cui l'Inps non ha opposto difese; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, L:335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. con modific:azioni nella 1.111/2011, dell'art. 53, D.P.R. 917/1986, modificato dal D.Lgs. 344/2003 e dell'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 convertito con modificazioni nella L. 326/2003, anche con riferimento all'art. 2697 c.c."; l'Istituto ricorrente contesta la ritenuta insussistenza dell'obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata in capo al professionista in ragione della presunta occasionalità dell'esercizio dell'attività, sì come dedotta dall'ammontare del reddito prodotto per l'anno di riferimento, compreso nella fascia di esenzione di Euro 5.000,00 contemplata dalla legge ai fini dell'imposizione contributiva; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione dell'art. 2935 c.c. in relazione all'art.2, commi 26-31, L.n. 335/1995, all'art. 18 del D.Lgs. n. 241/1997, all'art.17 del Decreto del presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e del D.P.C.M. del 10 giugno 2010 pubblicato in G.U. n. 146 del 19 giugno 2010"; deduce che all'atto della notifica dell'avviso bonario di richiesta di pagamento (30 giugno 2015), il termine di prescrizione non era ancora spirato, stante lo slittamento della scadenza al 6 luglio 2011 disposto dal d.P.C.M. richiamato in epigrafe; il primo motivo è infondato; giova in proposito richiamare il principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021) secondo cui "In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di ("4 un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione"; in realtà, la conclusione raggiunta dalla Corte d'appello circa l'esenzione dall'obbligo contributivo non consegue unicamente dall'automatica rilevazione di un reddito, nell'anno di riferimento, di ammontare inferiore rispetto alla soglia legale, ma altresì dall'accertamento della circostanza per la quale l'Inps non ha apportato argomentazioni idonee e sufficienti a porre in discussione il carattere occasionale dell'attività; in virtù dell'infondatezza del primo motivo il secondo deve dichiararsi assorbito. [OSCURATO:PERSONA]: il ricorso incidentale, basato su tre motivi, contesta, in primo luogo, l'assenza delle condizioni dell'azione per asserita carenza di interesse della SSCCI contumace; la ricorrente incidentale chiede a questa Corte di rilevare d'ufficio tale carenza di interesse ad agire; col secondo e col terzo motivo, si denunciano, rispettivamente, il mancato rilievo di contestazioni nuove (e tardive) da parte del giudice dell'appello e la compensazione delle spese disposta in assenza di reciproca soccombenza;alla luce del rigetto del ricorso principale il ricorso incidentale condizionato va dichiarato assorbito; in definitiva, il ricorso principale va rigettato; il ricorso incidentale condizionato va dichiarato assorbito; le spese sono compensate in ragione dell'esito del giudizio; in considerazione del rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, de ll d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale