CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15509/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 5 maggio 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Roma 1'11 luglio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica, era stato condannato alla pena di anni 4, mesi 3 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. Fatto commesso in Roma il 27 giugno 2024. Osservato che il primo, il secondo e il terzo motivo, con i quali la difesa contesta in termini sovrapponibili il trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati, in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, nel confermare l'applicabilità della recidiva, il giudizio di equivalenza delle circostanze del reato e la congruità della pena, ha rimarcato, in maniera non irragionevole, la presenza di un precedente penale specifico e le modalità della condotta, contraddistinta da un'attività di spaccio strutturata e meticolosa e dal rinvenimento di 157 grammi di cocaina, da cui sono risultati ricavabili 1.047 dosi medie singole. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.M