CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25786/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] chiede la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste, in accoglimento dei motivi, per la riforma della sentenza impugnata ed in subordine chiede che venga rilevata la maturata prescrizione Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Perugia del 12 ottobre 2021 che - in parziale riforma della sentenza del tribunale di Terni del 26 aprile 2019 - ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 479,493 cod. pen. - in relazione all'art. 476 comma 2 cod. pen. - commesso in Orvieto il 10 ottobre 2009, riducendo la pena inflitta in primo grado attraverso il giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sull' aggravante contestata. Avverso la sentenza ha promosso ricorso per cassazione l'imputata tramite il difensore, che ha articolato quattro motivi, qui enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1.Con un primo motivo, ha dedotto violazione ed erronea applicazione della legge penale di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla qualifica di pubblico impiegato, incaricato di un pubblico servizio, attribuitale dalla sentenza impugnata, in quanto la società [OSCURATO:PERSONA], pur svolgendo un servizio nell'interesse della collettività, non è un ente pubblico e i suoi dipendenti non possono assumere la veste di pubblici impiegati. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo, quando già il primo giudice - pur aderendo alla prospettazione accusatoria che addebitava alla [OSCURATO:PERSONA] la falsa attestazione, nell'avviso di ricevimento di una raccomandata, della sua ricezione ad opera del diretto destinatario, [OSCURATO:PERSONA] - aveva ritenuto che l'addetta al servizio postale avesse agito per superficialità e pigrizia. In definitiva, secondo la sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sollecitato la madre del Tascini, [OSCURATO:PERSONA], a firmare l'avvenuta consegna del plico con il nome del figlio, destinatario della spedizione, ma anche tale argomentazione sarebbe censurabile, in quanto la Mariani avrebbe in realtà riferito, nel corso della sua deposizione, di essere stata invitata a "fare uno scarabocchio" sull'avviso di ricevimento in quanto abilitata, come madre, alla ricezione della posta per conto del figlio. La Corte avrebbe così male interpretato anche il contenuto dell'avviso di ricevimento, dal quale risulta che l'intento dell'imputata era solo quello di indicare la persona fisica delegata al ritiro dal destinatario, da lei individuata nella madre, [OSCURATO:PERSONA]. 2.Con un secondo motivo, il difensore - richiamando le medesime censure - si è doluto del vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità dell'imputata ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.. 3.Con un terzo motivo, è stata dedotta "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p." per non avere la Corte territoriale accolto l'istanza difensiva di ammissione, quali testimoni a discarico, di alcuni dipendenti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Orvieto, che avrebbero potuto confermare l'esistenza di una "prassi" di compilazione delle ricevute di ritorno delle cartoline con le modalità utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA]. 4.11 quarto motivo ha dedotto inosservanza delle norme processuali a pena di inutilizzabilità ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in quanto la Mariani non avrebbe potuto essere ascoltata come semplice testimone nel processo di primo grado, come invece era stato disposto dal giudice monocratico, in quanto, in tesi d'accusa, concorrente nel reato attribuito alla [OSCURATO:PERSONA]. La madre dell'imputato avrebbe dovuto essere sentita con le garanzie previste dalla legge a salvaguardia del diritto a non autoincrinninarsi. Considerato in diritto I motivi di ricorso sono nel complesso infondati e la sentenza impugnata deve es sere annullata, agli effetti penali, senza rinvio per intervenuta prescrizione e, quanto alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. 1.11 quarto motivo d'impugnazione, prospettante una questione di inutilizzabilità che travolgerebbe l'intero impianto della motivazione della sentenza impugnata, deve essere esaminato in via principale e si palesa manifestamente infondato. Emerge, invero, dalla lettura dei verbali della sentenza di primo grado che la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] - profilo non contestato dalla difesa - originariamente persona sottoposta alle indagini, sia stata destinataria di una richiesta e di un decreto di archiviazione antecedenti alla sua escussione, in qualità di testimone, nel processo di primo grado. La Corte ha comunque acquisito copia del decreto di archiviazione del g.i.p. presso il tribunale di Terni del 9 febbraio 2016. Come noto, non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata, la cui posizione sia stata definita con provvedimento di archiviazione, in quanto la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197 comma 1 lett. a) e b), 197-bis e 210 cod. proc. pen. si applica solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata, nonché al soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto (Cass. sez. 6, n. 34562 del 2021, Carleo, Rv. 281982; SS.UU. n. 12067 del 2009, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 246375). 2.11 primo e il secondo motivo sono infondati. Il collegio è consapevole di un indirizzo ermeneutico che, quanto alla qualifica soggettiva degli autori dei reati di cui agli artt. 476 e segg. cod. pen., propende per un'interpretazione restrittiva, che privilegia l'effettiva intercorrenza di un rapporto di lavoro dell'agente con lo Stato o un altro ente pubblico, regolato esclusivamente da norme di diritto pubblico (es. Cass.sez. 5, n. 12739 del 2020, Tuttolonnondo, Rv. 279157; sez. 5, n. 43363 del 12/04/2013, Tarasco, Rv. 258820). 2 kr E' tuttavia principio di diritto enunciato da questa Corte - che il collegio ritiene di condividere - che devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazione di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, e tra essi rientra anche l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in ragione, in particolare, della funzione di interesse pubblico, di natura prevalente da esso espletata, costituita proprio dal servizio di raccolta, deposito, smistamento e recapito della corrispondenza. Tra l'altro, il capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA] è per la maggioranza partecipato dallo Stato, peculiarità che ne distingue la struttura e la personalità rispetto ad altri enti a loro volta concessionari del servizio (cfr. Cass. sez. 2, n. 20683 del 2022, Carrieri, Rv. 283406; sez.2, n. 38614 del 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260827). Può dunque affermarsi che l'imputata [OSCURATO:PERSONA], addetta al recapito del servizio pubblico di corrispondenza, rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale o quantomeno di incaricata di pubblico servizio, impiegata alle dipendenze di un "ente pubblico" così inteso ai sensi dell'art.493 cod. pen.. Quanto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata, è necessario rammentare che il contesto processuale è quello di una c.d. doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale e motivazionale, nel rispetto, in particolare, dei seguenti parametri: a) la sentenza d'appello ripetutamente richiama la decisione del tribunale e la sua correttezza; b) le sentenze adottano gli stessi criteri di valutazione delle prove (così Cass. sez.3, n. 44418 del 16/7/13, Argentieri; Cass. sez.2, n.51192/19, Cassin e altro). Ancora, stante il tenore testuale dell'art. 606 comma 1 lett.e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto costituito dalla sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso sarebbe necessaria una introduzione nel merito valutativo della prova, inammissibile nel giudizio di legittimità; ne viene che sia onere della parte l'indicazione del punto della decisione che si assume interessato dal vizio, evidenziando - ove ci si dolga della contraddittorietà della motivazione - i diversi passaggi della decisione, dai quali emerga la formulazione di proposizioni in insanabile contrasto tra loro, sicchè l'accoglimento dell'una escluda l'altra e viceversa (Cass. sez.1, n.53600 del 24/11/16 dep. 2017, Sanfilippo e altro); c) il vizio della motivazione della sentenza, per il disposto dell'art. 606 comma 1, lette) cod. proc. pen. può altresì emergere dalla lettura di un atto del processo. In tal caso, per il rispetto del principio dell'autosufficienza dell'impugnazione, è onere della parte procedere all'allegazione dello specifico atto o documento, funzionale alla sua comparazione con la motivazione (Cass. sez.2, n.20677 del 11/4/17, Schioppo).Ebbene, l'esame congiunto dell'ordito motivazionale delle sentenze di merito - coerente con l'apprezzamento del materiale probatorio ripercorso, immune da censure di manifesta illogicità o di contraddittorietà intrinseca - illustra che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] consegnò il plico raccomandato, destinato a [OSCURATO:PERSONA], presso l'abitazione di quest'ultimo, nelle mani della di lui madre [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] firmò la ricevuta di ritorno in luogo del figlio - e con il nome di lui, ancorchè con una sigla - perché rassicurata dalla postina quanto alla regolarità della procedura in atto e che l'avviso di ricevimento medesimo recasse la barratura del quadratino in corrispondenza dell'avvenuta consegna a mani del destinatario- persona fisica (pag. 1 sent. primo grado, pagg. 5-6 sent. appello). Ed è risalente, ma condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione - in un caso non sovrapponibile, ma affine - che "con la raccolta della firma di ricevuta del destinatario sullo apposito modulo, il portalettere attesta univocamente, seppure implicitamente, di aver consegnato personalmente al medesimo la raccomandata. Pertanto, in caso di mancata consegna il portalettere che apponga sul registro la firma apocrifa del destinatario fa apparire, contrariamente al vero, come avvenuta la consegna e commette quindi falsità ideologica ai sensi degli artt. 479, 476, 493 cod. pen., a nulla rilevando la mancanza della sua firma sul registro"(Cass. sez.5, n. 8603 del 27/5/82, Rizzi, Rv. 155360). Sul punto, i motivi di ricorso sollecitano la Corte di legittimità ad una non consentita ricostruzione alternativa del compendio probatorio, ipotizzando - senza tuttavia nemmeno allegare il documento che, in tesi difensiva, ne rappresenterebbe la prova - che l'addetta alla consegna della posta intendesse certificare l'avvenuta dazione della corrispondenza ad una persona delegata al ritiro di essa, circostanza negata dalla testimone. 3. Le considerazioni testè svolte refluiscono sulla valutazione di genericità e di manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso, sotto diversi aspetti. Per un verso, la scelta della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata, stante il consolidato principio di diritto secondo il quale "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (Cass. sez. U, n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266820); per altro verso - ed in linea con la motivazione della sentenza impugnata, del tutto condivisibile (pag.5), senza che i motivi di ricorso vi si confrontino - la sequela di una prassi "contra legem" non varrebbe ad escludere l'elemento soggettivo del reato, di tal che del tutto superflua sarebbe la prova - in ipotesi riveniente dalle deposizioni dei colleghi dell'ufficio postale - di un supino adeguamento della ricorrente alle anomale consuetudini di recapito della posta. 4. Poiché il ricorso per cassazione ha sollecitato la Corte ad affrontare - trattandosi di tema rilevabile ex officio, ancorchè estraneo ai motivi di appello (art. 609 comma 2 cod. proc. pen.), perché riguardante la corretta qualificazione giuridica del fatto - una questione oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità, esso non può considerarsi proposto per motivi in toto manifestamente infondati e, come tale, non risultando inammissibile, non preclude la rilevazione della prescrizione del reato, obbiettivamente maturata nelle more della sua discussione. Deve, peraltro, altresì puntualizzarsi - sotto quest'ultimo profilo - che non sia stato esaurientemente scandagliato, dalla sentenza impugnata, l'inquadramento giuridico della condotta concretamente realizzata dall'imputata, con particolare riferimento alla peculiare funzione attestativa, di natura privilegiata, della relata di notifica contenuta nell'avviso di ricevimento, tale da ricondurre l'attività da lei espletata a quella propria del pubblico ufficiale sotto il profilo dell'esercizio dei poteri certificativi che la connotano (cfr. Sez. 5, n. 13257 del 10/01/2020, Lovato, Rv. 278949 e la più risalente sez. 6 n. 350 del 25/02/1967, Zingariello, Rv. 103910). 5.11 rilievo, in questa sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione unitamente ad una carenza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento al grado di responsabilità dell'imputata - correlabile alla qualifica rivestita e alle funzioni svolte - comporta l'annullamento senza rinvio della stessa agli effetti penali e, essa contenendo anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.. Valuterà il giudice civile se, nel caso specifico, la falsità ideologica perpetrata dall'imputata sia da annoverarsi tra quelle ascrivibili al pubblico ufficiale piuttosto che all'incaricato di pubblico servizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché