CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01444/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I 05K54FB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i quattro motivi con cui si censura la ritenuta integrazione del ( elitto di cui all'art. 337 cod. pen., del delitto di lesioni ex art. 582 e 585 cod. pen., il mancato rici losemente della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e della circostanza a tenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. costituiscono mera ripetizione di questioni poste in sedE di gravame confutate con motivazione logica, completa e giuridicamente corretta dalla Cort di appelle (pagg. da 4 a 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c ndanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in 'avore dellzi Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento lelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/1