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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 01596/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 32037/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 2939/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/05/2019 R.G.N. 230/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori, tutti ex dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. posti in quiescenza, adivano il Giudice del Lavoro chiedendo accertarsi la illegittimità ed inefficacia della disdetta unilaterale da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. della regolamentazione collettiva, esistente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, che prevedeva un'agevolazione tariffaria sul consumo dell'energia elettrica e, quindi, del loro diritto di continuare a godere, anche quali pensionati, del beneficio.

2. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda con statuizione confermata dalla Corte di appello di Napoli.

3. Per quel che ancora rileva, il giudice di appello ha ritenuto che la tariffa agevolata relativa al consumo di energia elettrica, introdotta dal contratto collettivo post corporativo e mantenuta da quelli successivi in favore dei dipendenti o ex dipendenti pensionati di [OSCURATO:PERSONA] non avesse natura retributiva nel senso che, per come concretamente regolata, non si poneva in rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa; tale misura, introdotta per la prima volta nel contratto collettivo post corporativo a favore dei dipendenti delle aziende elettriche private con la specifica finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico dell'energia elettrica fornita dal proprio datore di lavoro, sin dall'inizio e costantemente nel periodo della sua applicazione era stata strettamente collegata all'uso familiare dell'abitazione principale tanto che, qualora vi fossero stati più componenti di uno stesso nucleo familiare tutti dipendenti [OSCURATO:PERSONA] l'agevolazione spettava comunque su una sola utenza; il beneficio era inoltre stato riconosciuto anche in favore di soggetti neppure dipendenti quali le vedove o i vedovi di dipendenti o di ex lavoratori in pensione; per tali caratteristiche la agevolazione tariffaria risultava scollegata da qualsiasi indice connesso alla prestazione lavorativa; tanto implicava che gli ex dipendenti non potessero vantare alcun diritto quesito al mantenimento dell' agevolazione; in tale contesto, la disdetta intimata da [OSCURATO:SOCIETA]. di tale regolamentazione collettiva risultava consentita alla luce del principio generale dell'ordinamento secondo il quale il contratto collettivo senza predeterminazione di un termine di efficacia non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti.

4. Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e gli altri lavoratori in epigrafe indicati sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso illustrato con memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. .

5. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso, richiesta confermata mel corso della discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2099 cod. civ. e delle disposizioni di legge che determinano la nozione di retribuzione e dei contratti collettivi susseguitesi nel tempo; argomenta infatti che il beneficio in oggetto, alla luce delle previsioni collettive, si configurava come elemento integrativo della retribuzione ed in particolare, per coloro che erano pensionati, quale retribuzione differita; invoca a riguardo quanto desumibile dalla lettera del 16 febbraio 1963 inviata dalla Direzione dell'[OSCURATO:PERSONA] alle segreterie nazionali dei sindacati, che poneva il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria quale contropartita a fronte del contenimento degli incrementi retributivi rivendicati nonché la circostanza dell'assoggettamento a prelievo fiscale del controvalore dello stesso quale " reddito da lavoro".2.

Con il secondo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione in materia di diritti quesiti censurando la sentenza impugnata per avere escluso il diritto al mantenimento nel tempo del beneficio.

3. Con il terzo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1373 e 1375 cod. civ. contestando, in sintesi, che la società datrice potesse disdettare la disciplina collettiva, argomentando che la regola generale in tema di efficacia temporale dei contratti è quella della perpetuità dei vincoli che da esso sorgono; richiama a tal fine la giurisprudenza della S.C. (Cass.227117/2004, n. 22005, Cass. 5141/2004, 3261/1996, 8098/1997) secondo la quale per i rapporti di lavoro cessati nel vigore di una determinata fonte collettiva, i diritti attribuiti dal contratto non possono essere influenzati dalla stipulazione dei successivi contratti il cui oggetto è limitato ai rapporti di lavoro in atto.

4. I motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati.

4.1. Dalla ricostruzione effettuata dalla Corte distrettuale, non specificamente contrastata dagli odierni ricorrenti, emerge che da un punto di vista storico l'agevolazione tariffaria sull'energia elettrica venne introdotta per la prima volta nel contratto collettivo post corporativo a favore dei dipendenti delle aziende elettriche private con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico della energia erogata dal proprio datore di lavoro.

La misura in oggetto fu strettamente collegata all'uso familiare dell'abitazione principale del dipendente tanto che in presenza di più dipendenti [OSCURATO:PERSONA], componenti del medesimo nucleo familiare, l'agevolazione tariffaria spettava per una sola utenza e comunque entro determinati limiti; essa venne estesa agli ex dipendenti posti in quiescenza e riconosciuta anche in favore di soggetti non dipendenti quali le vedove e i vedovi dei dipendenti.

La previsione di tale beneficio fu mantenuta nei diversi contratti collettivi succedutisi nel tempo fino al contratto collettivo del 1996 che escluse tale misura per i dipendenti assunti a partire dal 1 luglio 1996.

Il successivo contratto collettivo 2001 abolì l'istituto stabilendo la necessità di una rinegoziazione della complessiva disciplina aziendale in vigore.

In tale contesto si colloca la stipula dell'accordo aziendale di cui al verbale del 19 aprile 2002 (cd. accordo di armonizzazione) con il quale le parti convenivano che per i lavoratori in servizio alla data del 30 giugno 1996 restavano confermate le disposizioni di cui all'art. 33 del c.c.I. [OSCURATO:DATA_NASCITA] in materia di energia elettrica.

Con il contratto collettivo elettrici dell'anno 2006 [OSCURATO:SOCIETA]. e le organizzazioni sindacali assunsero formale impegno alla definizione a livello aziendale della questione relativa al riesame della materia delle agevolazioni tariffarie ed in attuazione di tale impegno venne avviato un processo negoziale confluito nella sottoscrizione, nel maggio 2011, di alcuni autonomi accordi programmatici, dedicati alle agevolazioni tariffarie ed alla contestuale attuazione di misure di sostegno del sistema della previdenza complementare, misure modulate in maniera differenziata per fasce di dipendenti distinte in relazione all'epoca di assunzione; tale processo fu portato a conclusione con l'accordo in data 10 dicembre 2011 tra [OSCURATO:PERSONA] e le parti sindacali e prevedeva, per quel che qui rileva, la sostituzione, a decorrere dal 1 febbraio 2012, dell'istituto delle agevolazioni tariffarie con misure di sostegno al sistema della previdenza complementare in Azienda.

Tali accordi furono sottoscritti dai rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo elettrici.

In data 12 ottobre 2015 [OSCURATO:SOCIETA]. comunicò alle [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] formale recesso dalla regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie, con estinzione del beneficio alla data del 31 dicembre 2015 anche per gli ex dipendenti ed i loro superstiti.

In data 27 novembre 2015, in seguito a confronto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e le organizzazioni sindacali, fu sottoscritto uno specifico accordo con il quale veniva previsto che dal 10 gennaio 2016 agli ex dipendenti e superstiti fruitori del beneficio alla data del 31.dicembre 2015 era riconosciuta una tantum ed a titolo di liberalità una somma lorda quantificata in base all'età del singolo beneficiario la cui erogazione fu condizionata alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione.

4.2. Dalla evoluzione della disciplina collettiva in materia di agevolazione tariffaria si evince, quindi, che a partire quanto meno dal contratto collettivo del 1996 si avvertì la necessità di un superamento dell'istituto, ritenuto evidentemente anacronistico in considerazione sia della mutata natura dell'[OSCURATO:PERSONA], da ente pubblico economico a società per azioni per effetto del d.l. n. 333/1992 (art. 15) convertito in legge n. 359/1992, sia in relazione al processo di liberalizzazione del mercato elettrico disposto con il d.

Igs. n. 79/1999 in attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, processo completato il 10 luglio 2007 (d.l. n. 73/2007 convertito in legge n. 125/2007).

Come evidenziato dalla sentenza impugnata, «l'apertura alla vendita dell'energia elettrica in regime di libero mercato anche per le utenze domestiche con la presenza di molteplici distributori e società di vendita in concorrenza fra loro, aveva determinato oggettive difficoltà tecnico gestionali nell'applicazione dell'agevolazione tariffaria nel mercato della maggiore tutela regolato dall'Autorità per l'[OSCURATO:PERSONA] e il Gas (AEEG)».

In particolare, l'Autorità intervenne con delibera del 29 dicembre 2007 sollecitando l'incentivazione del riassorbimento degli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore assunti prima del 1 luglio 1996, « al fine di evitare distorsioni del segnale del prezzo percepito per tali consumatori domestici e di ridurre il rischio di un uso inefficiente dell'energia elettrica e le complicazioni amministrative in capo al distributore e al venditore>>.

Alla luce di tale complessivo contesto ed in particolare della evoluzione della disciplina collettiva in tema di agevolazione tariffaria devono essere esaminate le questioni poste dai motivi in esame.

4.3. La prima questione concerne la natura, retributiva (rectius corrispettiva) o meno, dell'agevolazione tariffaria in esame; la relativa verifica, condotta alla luce delle caratteristiche dell'istituto quale regolato dalle norme collettive (v. paragrafo 4.1.), induce ad escludere ogni rapporto di corrispettività tra l'agevolazione tariffaria e la prestazione del singolo lavoratore; il riconoscimento del relativo diritto e della sua misura, prescindeva, infatti, del tutto dalla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa dal singolo dipendente nonché dalla durata del pregresso rapporto e dalla posizione che il lavoratore aveva assunto in azienda; in conseguenza, tale istituto risultava sottratto al rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost., configurandosi come un beneficio che trovava origine nel complessivo regolamento del rapporto di lavoro senza essere specificamente destinato alla remunerazione della prestazione resa dal dipendente.

4.4. In senso contrario a tale approdo non sono utilmente invocabili alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 24268 del 2013 e Cass. n. 24533 del 2013), che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame, in quanto nelle richiamate decisioni l'affermazione della natura retributiva dell'agevolazione tariffaria concessa ai lavoratori si connetteva al carattere alternativo che tale agevolazione aveva assunto rispetto al riconoscimento di un assegno ad personam non assorbibile, di pacifica natura retributiva.

Non orienta a soluzione opposta a quella qui condivisa la considerazione del contenuto della lettera del 16 febbraio 1963 inviata dalla Direzione dell'[OSCURATO:PERSONA] alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali, lettera che sembra configurare il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria quale contropartita a fronte del contenimento degli incrementi retributivi rivendicati dai lavoratori; ciò sia perché tale lettera esprime solo la posizione dell'[OSCURATO:PERSONA] e non è significativa della comune volontà delle parti collettive nella regolamentazione dell'istituto, sia per la dirimente considerazione che il documento alla base delle censure articolate non è evocato nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. non avendo la parte ricorrente indicato se e dove nell'ambito del giudizio di merito esso era stato prodotto, come suo onere (Cass. n. 29093 del 2018, Cass. n. 195 del 2016 Cass. n. 16900 del 2015, Cass. n. 26174 del 2014, Cass.24/10/2014 n. 22607 del 2014, Cass. Sez.

Un, n. 7161 del 2010).

4.5. Neppure può valere a sorreggere l'affermazione della natura retributiva dell'agevolazione tariffaria in oggetto la circostanza del suo inserimento nel CUD e la sua qualificazione come <<reddito da lavoro>> ai fini IRPEF (Cass. n. 586 del 2017, Cass. n. 11414 del 2015), tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva è che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione a fini fiscali dell'agevolazione tariffaria possano trarsi indicazioni destinate ad incidere sulla configurazione dell'istituto in oggetto nell'ambito del rapporto di lavoro.

4.6. La seconda questione che pongono le censure articolate concerne la configurabilità di un diritto quesito in capo agli odierni ricorrenti, ex dipendenti, al mantenimento del beneficio.

A riguardo occorre premettere che secondo l'orientamento del giudice di legittimità «nell'ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi» (Cass. n. 14944 del 2014, Cass. n 20838 del 2009).

Pertanto, gli unici diritti intangibili sono quelli che sono già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già eseguita, situazioni queste non configurabili in relazione alla pretesa azionata dagli odierni ricorrenti, espressione di una mera aspettativa al mantenimento nel tempo della più favorevole normativa collettiva che tale beneficio ha previsto.

L'agevolazione tariffaria in questione trova, infatti, la propria fonte nelle disposizioni del contratto collettivo le quali, come ripetutamente chiarito dal giudice di legittimità, non si incorporano nel contenuto del contratto individuale dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano sul singolo rapporto come fonte eterogenea di regolamento del rapporto, concorrente con la fonte individuale, con la conseguenza che, in caso di successione dei contratti collettivi, si realizza una sostituzione delle nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole, restando la conservazione di quel trattamento affidata all'autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, le quali possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia (Cass. n. 16043 del 2018, Cass. n. 1298 del 2000, Cass. n. 11466/1997, Cass. n. 11052 del 1995), volontà nello specifico non rinvenibile.4.7.

Una volta esclusa la configurabilità del consolidarsi di un diritto quesito al mantenimento del beneficio in capo ai lavoratori per effetto delle richiamate pattuizioni collettive, il recesso di [OSCURATO:SOCIETA], risulta senz'altro consentito alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo il quale qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio.

Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione. (Cass. n. 14961 del 2022, Cass n. 40409 del 2021, Cass. n. 23105 del 2019, Cass.18548 del 2009).

5. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto con regolamento secondo soccombenza delle spese di lite liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022.

6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.

Un. n. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 5.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori, come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 32037/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 2939/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/05/2019 R.G.N. 230/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori, tutti ex dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. posti in quiescenza, adivano il Giudice del Lavoro chiedendo accertarsi la illegittimità ed inefficacia della disdetta unilaterale da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. della regolamentazione collettiva, esistente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, che prevedeva un'agevolazione tariffaria sul consumo dell'energia elettrica e, quindi, del loro diritto di continuare a godere, anche quali pensionati, del beneficio. 2. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda con statuizione confermata dalla Corte di appello di Napoli. 3. Per quel che ancora rileva, il giudice di appello ha ritenuto che la tariffa agevolata relativa al consumo di energia elettrica, introdotta dal contratto collettivo post corporativo e mantenuta da quelli successivi in favore dei dipendenti o ex dipendenti pensionati di [OSCURATO:PERSONA] non avesse natura retributiva nel senso che, per come concretamente regolata, non si poneva in rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa; tale misura, introdotta per la prima volta nel contratto collettivo post corporativo a favore dei dipendenti delle aziende elettriche private con la specifica finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico dell'energia elettrica fornita dal proprio datore di lavoro, sin dall'inizio e costantemente nel periodo della sua applicazione era stata strettamente collegata all'uso familiare dell'abitazione principale tanto che, qualora vi fossero stati più componenti di uno stesso nucleo familiare tutti dipendenti [OSCURATO:PERSONA] l'agevolazione spettava comunque su una sola utenza; il beneficio era inoltre stato riconosciuto anche in favore di soggetti neppure dipendenti quali le vedove o i vedovi di dipendenti o di ex lavoratori in pensione; per tali caratteristiche la agevolazione tariffaria risultava scollegata da qualsiasi indice connesso alla prestazione lavorativa; tanto implicava che gli ex dipendenti non potessero vantare alcun diritto quesito al mantenimento dell' agevolazione; in tale contesto, la disdetta intimata da [OSCURATO:SOCIETA]. di tale regolamentazione collettiva risultava consentita alla luce del principio generale dell'ordinamento secondo il quale il contratto collettivo senza predeterminazione di un termine di efficacia non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti. 4. Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e gli altri lavoratori in epigrafe indicati sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso illustrato con memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. . 5. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso, richiesta confermata mel corso della discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2099 cod. civ. e delle disposizioni di legge che determinano la nozione di retribuzione e dei contratti collettivi susseguitesi nel tempo; argomenta infatti che il beneficio in oggetto, alla luce delle previsioni collettive, si configurava come elemento integrativo della retribuzione ed in particolare, per coloro che erano pensionati, quale retribuzione differita; invoca a riguardo quanto desumibile dalla lettera del 16 febbraio 1963 inviata dalla Direzione dell'[OSCURATO:PERSONA] alle segreterie nazionali dei sindacati, che poneva il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria quale contropartita a fronte del contenimento degli incrementi retributivi rivendicati nonché la circostanza dell'assoggettamento a prelievo fiscale del controvalore dello stesso quale " reddito da lavoro".2. Con il secondo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione in materia di diritti quesiti censurando la sentenza impugnata per avere escluso il diritto al mantenimento nel tempo del beneficio. 3. Con il terzo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1373 e 1375 cod. civ. contestando, in sintesi, che la società datrice potesse disdettare la disciplina collettiva, argomentando che la regola generale in tema di efficacia temporale dei contratti è quella della perpetuità dei vincoli che da esso sorgono; richiama a tal fine la giurisprudenza della S.C. (Cass.227117/2004, n. 22005, Cass. 5141/2004, 3261/1996, 8098/1997) secondo la quale per i rapporti di lavoro cessati nel vigore di una determinata fonte collettiva, i diritti attribuiti dal contratto non possono essere influenzati dalla stipulazione dei successivi contratti il cui oggetto è limitato ai rapporti di lavoro in atto. 4. I motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati. 4.1. Dalla ricostruzione effettuata dalla Corte distrettuale, non specificamente contrastata dagli odierni ricorrenti, emerge che da un punto di vista storico l'agevolazione tariffaria sull'energia elettrica venne introdotta per la prima volta nel contratto collettivo post corporativo a favore dei dipendenti delle aziende elettriche private con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico della energia erogata dal proprio datore di lavoro. La misura in oggetto fu strettamente collegata all'uso familiare dell'abitazione principale del dipendente tanto che in presenza di più dipendenti [OSCURATO:PERSONA], componenti del medesimo nucleo familiare, l'agevolazione tariffaria spettava per una sola utenza e comunque entro determinati limiti; essa venne estesa agli ex dipendenti posti in quiescenza e riconosciuta anche in favore di soggetti non dipendenti quali le vedove e i vedovi dei dipendenti. La previsione di tale beneficio fu mantenuta nei diversi contratti collettivi succedutisi nel tempo fino al contratto collettivo del 1996 che escluse tale misura per i dipendenti assunti a partire dal 1 luglio 1996. Il successivo contratto collettivo 2001 abolì l'istituto stabilendo la necessità di una rinegoziazione della complessiva disciplina aziendale in vigore. In tale contesto si colloca la stipula dell'accordo aziendale di cui al verbale del 19 aprile 2002 (cd. accordo di armonizzazione) con il quale le parti convenivano che per i lavoratori in servizio alla data del 30 giugno 1996 restavano confermate le disposizioni di cui all'art. 33 del c.c.I. [OSCURATO:DATA_NASCITA] in materia di energia elettrica. Con il contratto collettivo elettrici dell'anno 2006 [OSCURATO:SOCIETA]. e le organizzazioni sindacali assunsero formale impegno alla definizione a livello aziendale della questione relativa al riesame della materia delle agevolazioni tariffarie ed in attuazione di tale impegno venne avviato un processo negoziale confluito nella sottoscrizione, nel maggio 2011, di alcuni autonomi accordi programmatici, dedicati alle agevolazioni tariffarie ed alla contestuale attuazione di misure di sostegno del sistema della previdenza complementare, misure modulate in maniera differenziata per fasce di dipendenti distinte in relazione all'epoca di assunzione; tale processo fu portato a conclusione con l'accordo in data 10 dicembre 2011 tra [OSCURATO:PERSONA] e le parti sindacali e prevedeva, per quel che qui rileva, la sostituzione, a decorrere dal 1 febbraio 2012, dell'istituto delle agevolazioni tariffarie con misure di sostegno al sistema della previdenza complementare in Azienda. Tali accordi furono sottoscritti dai rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo elettrici. In data 12 ottobre 2015 [OSCURATO:SOCIETA]. comunicò alle [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] formale recesso dalla regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie, con estinzione del beneficio alla data del 31 dicembre 2015 anche per gli ex dipendenti ed i loro superstiti. In data 27 novembre 2015, in seguito a confronto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e le organizzazioni sindacali, fu sottoscritto uno specifico accordo con il quale veniva previsto che dal 10 gennaio 2016 agli ex dipendenti e superstiti fruitori del beneficio alla data del 31.dicembre 2015 era riconosciuta una tantum ed a titolo di liberalità una somma lorda quantificata in base all'età del singolo beneficiario la cui erogazione fu condizionata alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione. 4.2. Dalla evoluzione della disciplina collettiva in materia di agevolazione tariffaria si evince, quindi, che a partire quanto meno dal contratto collettivo del 1996 si avvertì la necessità di un superamento dell'istituto, ritenuto evidentemente anacronistico in considerazione sia della mutata natura dell'[OSCURATO:PERSONA], da ente pubblico economico a società per azioni per effetto del d.l. n. 333/1992 (art. 15) convertito in legge n. 359/1992, sia in relazione al processo di liberalizzazione del mercato elettrico disposto con il d. Igs. n. 79/1999 in attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, processo completato il 10 luglio 2007 (d.l. n. 73/2007 convertito in legge n. 125/2007). Come evidenziato dalla sentenza impugnata, «l'apertura alla vendita dell'energia elettrica in regime di libero mercato anche per le utenze domestiche con la presenza di molteplici distributori e società di vendita in concorrenza fra loro, aveva determinato oggettive difficoltà tecnico gestionali nell'applicazione dell'agevolazione tariffaria nel mercato della maggiore tutela regolato dall'Autorità per l'[OSCURATO:PERSONA] e il Gas (AEEG)». In particolare, l'Autorità intervenne con delibera del 29 dicembre 2007 sollecitando l'incentivazione del riassorbimento degli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore assunti prima del 1 luglio 1996, « al fine di evitare distorsioni del segnale del prezzo percepito per tali consumatori domestici e di ridurre il rischio di un uso inefficiente dell'energia elettrica e le complicazioni amministrative in capo al distributore e al venditore>>. Alla luce di tale complessivo contesto ed in particolare della evoluzione della disciplina collettiva in tema di agevolazione tariffaria devono essere esaminate le questioni poste dai motivi in esame. 4.3. La prima questione concerne la natura, retributiva (rectius corrispettiva) o meno, dell'agevolazione tariffaria in esame; la relativa verifica, condotta alla luce delle caratteristiche dell'istituto quale regolato dalle norme collettive (v. paragrafo 4.1.), induce ad escludere ogni rapporto di corrispettività tra l'agevolazione tariffaria e la prestazione del singolo lavoratore; il riconoscimento del relativo diritto e della sua misura, prescindeva, infatti, del tutto dalla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa dal singolo dipendente nonché dalla durata del pregresso rapporto e dalla posizione che il lavoratore aveva assunto in azienda; in conseguenza, tale istituto risultava sottratto al rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost., configurandosi come un beneficio che trovava origine nel complessivo regolamento del rapporto di lavoro senza essere specificamente destinato alla remunerazione della prestazione resa dal dipendente. 4.4. In senso contrario a tale approdo non sono utilmente invocabili alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 24268 del 2013 e Cass. n. 24533 del 2013), che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame, in quanto nelle richiamate decisioni l'affermazione della natura retributiva dell'agevolazione tariffaria concessa ai lavoratori si connetteva al carattere alternativo che tale agevolazione aveva assunto rispetto al riconoscimento di un assegno ad personam non assorbibile, di pacifica natura retributiva. Non orienta a soluzione opposta a quella qui condivisa la considerazione del contenuto della lettera del 16 febbraio 1963 inviata dalla Direzione dell'[OSCURATO:PERSONA] alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali, lettera che sembra configurare il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria quale contropartita a fronte del contenimento degli incrementi retributivi rivendicati dai lavoratori; ciò sia perché tale lettera esprime solo la posizione dell'[OSCURATO:PERSONA] e non è significativa della comune volontà delle parti collettive nella regolamentazione dell'istituto, sia per la dirimente considerazione che il documento alla base delle censure articolate non è evocato nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. non avendo la parte ricorrente indicato se e dove nell'ambito del giudizio di merito esso era stato prodotto, come suo onere (Cass. n. 29093 del 2018, Cass. n. 195 del 2016 Cass. n. 16900 del 2015, Cass. n. 26174 del 2014, Cass.24/10/2014 n. 22607 del 2014, Cass. Sez. Un, n. 7161 del 2010). 4.5. Neppure può valere a sorreggere l'affermazione della natura retributiva dell'agevolazione tariffaria in oggetto la circostanza del suo inserimento nel CUD e la sua qualificazione come <<reddito da lavoro>> ai fini IRPEF (Cass. n. 586 del 2017, Cass. n. 11414 del 2015), tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva è che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione a fini fiscali dell'agevolazione tariffaria possano trarsi indicazioni destinate ad incidere sulla configurazione dell'istituto in oggetto nell'ambito del rapporto di lavoro. 4.6. La seconda questione che pongono le censure articolate concerne la configurabilità di un diritto quesito in capo agli odierni ricorrenti, ex dipendenti, al mantenimento del beneficio. A riguardo occorre premettere che secondo l'orientamento del giudice di legittimità «nell'ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi» (Cass. n. 14944 del 2014, Cass. n 20838 del 2009). Pertanto, gli unici diritti intangibili sono quelli che sono già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già eseguita, situazioni queste non configurabili in relazione alla pretesa azionata dagli odierni ricorrenti, espressione di una mera aspettativa al mantenimento nel tempo della più favorevole normativa collettiva che tale beneficio ha previsto. L'agevolazione tariffaria in questione trova, infatti, la propria fonte nelle disposizioni del contratto collettivo le quali, come ripetutamente chiarito dal giudice di legittimità, non si incorporano nel contenuto del contratto individuale dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano sul singolo rapporto come fonte eterogenea di regolamento del rapporto, concorrente con la fonte individuale, con la conseguenza che, in caso di successione dei contratti collettivi, si realizza una sostituzione delle nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole, restando la conservazione di quel trattamento affidata all'autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, le quali possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia (Cass. n. 16043 del 2018, Cass. n. 1298 del 2000, Cass. n. 11466/1997, Cass. n. 11052 del 1995), volontà nello specifico non rinvenibile.4.7. Una volta esclusa la configurabilità del consolidarsi di un diritto quesito al mantenimento del beneficio in capo ai lavoratori per effetto delle richiamate pattuizioni collettive, il recesso di [OSCURATO:SOCIETA], risulta senz'altro consentito alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo il quale qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione. (Cass. n. 14961 del 2022, Cass n. 40409 del 2021, Cass. n. 23105 del 2019, Cass.18548 del 2009). 5. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto con regolamento secondo soccombenza delle spese di lite liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022. 6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 5.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori, come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da pa
Sentenza Cassazione n. 01596/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris