CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 38942/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è genericamente formulato in quanto non si confronta con la decisiva argomentazione utilizzata dalla Corte al fine di escludere l'assorbimento del capo 3) nel capo 1), costituita dal rilievo che la sostanza detenuta era riferibile ad una attività di coltivazione non coincidente con quella nella quale stava concorrendo il ricorrente a partire dal 2 maggio 2022, data della sua liberazione dalla detenzione domiciliare, tutti gli altri elementi assumendo una valenza convergente nella prospettiva specificamente indicata, tale da far escludere nei confronti del ricorrente l'ipotesi dell'assorbimento; Ritenuto che il secondo motivo è volto a suggerire una rilettura del quadro probatorio e risulta in concreto non consentito, a fronte di quanto segnalato dalla Corte che ha ritenuto non illogicamente di poter prescindere, quanto alla posizione del ricorrente, da annotazioni presenti nelle stanze adibite alla semina, potendosi aver riguardo, in linea con quanto già osservato in precedenza, all'attualità dell'attività di coltivazione e per questo alla data dell'accertamento, in cui era stata rilevata la presenza delle piante sviluppate e in fase di fioritura; Ritenuto che il terzo motivo risulta assertivamente formulato, in funzione di un diverso giudizio di merito, e comunque manifestamente infondato, a fronte del rilievo dirimente attribuito con riguardo all'attività del ricorrente, come già delineata, alla distanza temporale dai fatti oggetto della precedente sentenza, in tal senso essendo stato segnalato che mancava la prova della riconducibilità al ricorrente di un medesimo disegno criminoso; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il P