CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2022
Cassazione n. 34086/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria fatta pervenire dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per raccoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 15 luglio 2022, con la quale è stata parzialmente annullata la sentenza della Prima Sezione della medesima Corte di Appello del 27 settembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 27 gennaio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato omicidio aggravato e, riconosciuta la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., considerata prevalente sulle contestate aggravanti, l'aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA]; - che i due motivi del ricorso dell'imputato, con cui denuncia l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena e, in particolare, ai criteri dettati dagli artt. 62 bis e 133 cod. pen. per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, possono essere trattati congiuntamente; - che entrambi i motivi sono manifestamente infondati perché inerenti ad asserita contraddittorietà della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben motivava sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, indicando anche come l'inidoneità degli elementi rappresentati dalla difesa, a cui si aggiungevano, la personalità dell'imputato già gravato da un precedente penale, l'intensità del dolo, il proprio atteggiamento di indifferenza, l'assenza di resipiscenza e la futilità dei motivi, inducessero a non riconoscere le generiche; si vedano pagg. 3 e ss.) e, inoltre, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha adeguatamente motivato facendo riferimento alla gravità del fatto ed ai precedenti penali specifici dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm