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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 22237/2023

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13028-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avversoil [OSCURATO:PERSONA] MILANO emesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 / 4 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il giudice di pace, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Diallo, cittadino ghanese, avverso il provvedimento con il quale il prefetto di Milano ne aveva disposto l’espulsione.

1.2. Il giudice, in particolare, ha ritenutoche l’ emissione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di Ric. 2022n.13028 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 soggiorno per ragioni umanitarie determina la perdita del diritto alla permanenza del richiedente e che, una volta accertata l’illegittimità della sua permanenza, l’espulsione si configura come un atto dovuto.

2.1. Souleymane D iallo , con ricorso notificato il 10/5/2022, ha chiesto, per un motivo, la cassazione deldecreto, notificatoin data 11/4/2021.

2.2. Il prefettoè rimasto intimat o . [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con l ’ unico mo tivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 35 bis, comma 4, e dell ’ art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25/2008, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.,ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il giudice di pace ha respinto l’opposizione proposta avverso l’espulsione senza, tuttavia, considerare che il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno non gli era stato notificato e che, come si evince dall’art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25/2008, l’espulsione può essere disposta solo nel caso in cui la permanenza del cittadino straniero possa ritenersi illegittima, e cioè quando siano scaduti i termini per poter impugnare il provvedimento di diniegodel permesso di soggiorno, sicché, in definitiva, prima di irrogare l’espulsione, il prefetto avrebbe dovuto: a) attendere la scadenza del termine per impugnare il diniego di permesso; b) in caso d’impugnazione, verificare la proposizione dell’istanza di sospensione ed attendere la decisione cautelare, che, difatti, è stata poi p ronunciat a dal tribunale di Catanzaro,comportandone, pertanto, l’illegittimità.

3.2. La censura sub a) è infondata.

Il controllo dell’autorità giurisdizionale ordinaria sul provvedimento prefettizio di espulsione ̀ , infatti, solo quello avente ad oggetto il riscontro dell ’ esistenza, al momento de ll ’ espulsione, dei Ric. 2022n.13028 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 requisiti di legge che lo impongono, come la carenza del permesso di soggiorno, la quale, anche se temporanea, determina il venir meno il diritto dello straniero di rimanere in Italia (Cass. n. 15676 del 2018).

La decisione del giudice in ordine alla sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno non costituisce , pertanto, al pari (e a maggior ragione) dalla pendenza del termine per l’impugnazione avverso il relativo diniego, un antecedente logico in s enso tecnico rispetto a quella del giudice adito sull’opposizione avverso il decreto d’espulsione(e, prima ancora, della pronuncia di tale decreto), che, dunque, ̀ stato legittimamente emesso, nel caso di specie, a seguito deldiniego di proroga del permesso di soggiorno.D’altra parte, ove il giudice dovesse poi accogliere l’impugnazione avverso quest’ultimo provvedimento, lo straniero può chiedere al p refetto, ove ne sussistano i presupposti, la revoca dell’espulsione e, in caso di rigetto dell’istanza,adire il giudice di pace per ottenere l’ annullamento del provvedimento espulsivo in quanto privo del requisito dell’insussistenza di un valido titolo di soggiorno (Cass. n. 6370 del 2004; Cass.SU n. 22217 del 2006 ; Cass. n. 12976 del 2016 ; Cass. n. 15676del 2018; Cass. n. 18788 del 2020).

3.3. La censura sub b) è , invece , inammissibile, richiamando una circostanza di fatto, e cioè la disposta sospensione del diniego di permesso di soggiorno, che, tuttavia, non risulta dall’ordinanza impugnata e non è suscettibile di autonomo accertamentoin sede di legittimità.

5. Il ricorso, quindi,dev’essere rigettato.

6. Nulla per le spese di lite in difetto di una vera e propria attività difensiva della parte resistente.

7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma Ric. 2022n.13028 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13028-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avversoil [OSCURATO:PERSONA] MILANO emesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 / 4 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il giudice di pace, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Diallo, cittadino ghanese, avverso il provvedimento con il quale il prefetto di Milano ne aveva disposto l’espulsione. 1.2. Il giudice, in particolare, ha ritenutoche l’ emissione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di Ric. 2022n.13028 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 soggiorno per ragioni umanitarie determina la perdita del diritto alla permanenza del richiedente e che, una volta accertata l’illegittimità della sua permanenza, l’espulsione si configura come un atto dovuto. 2.1. Souleymane D iallo , con ricorso notificato il 10/5/2022, ha chiesto, per un motivo, la cassazione deldecreto, notificatoin data 11/4/2021. 2.2. Il prefettoè rimasto intimat o . [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con l ’ unico mo tivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 35 bis, comma 4, e dell ’ art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25/2008, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.,ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il giudice di pace ha respinto l’opposizione proposta avverso l’espulsione senza, tuttavia, considerare che il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno non gli era stato notificato e che, come si evince dall’art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25/2008, l’espulsione può essere disposta solo nel caso in cui la permanenza del cittadino straniero possa ritenersi illegittima, e cioè quando siano scaduti i termini per poter impugnare il provvedimento di diniegodel permesso di soggiorno, sicché, in definitiva, prima di irrogare l’espulsione, il prefetto avrebbe dovuto: a) attendere la scadenza del termine per impugnare il diniego di permesso; b) in caso d’impugnazione, verificare la proposizione dell’istanza di sospensione ed attendere la decisione cautelare, che, difatti, è stata poi p ronunciat a dal tribunale di Catanzaro,comportandone, pertanto, l’illegittimità. 3.2. La censura sub a) è infondata. Il controllo dell’autorità giurisdizionale ordinaria sul provvedimento prefettizio di espulsione ̀ , infatti, solo quello avente ad oggetto il riscontro dell ’ esistenza, al momento de ll ’ espulsione, dei Ric. 2022n.13028 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 requisiti di legge che lo impongono, come la carenza del permesso di soggiorno, la quale, anche se temporanea, determina il venir meno il diritto dello straniero di rimanere in Italia (Cass. n. 15676 del 2018). La decisione del giudice in ordine alla sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno non costituisce , pertanto, al pari (e a maggior ragione) dalla pendenza del termine per l’impugnazione avverso il relativo diniego, un antecedente logico in s enso tecnico rispetto a quella del giudice adito sull’opposizione avverso il decreto d’espulsione(e, prima ancora, della pronuncia di tale decreto), che, dunque, ̀ stato legittimamente emesso, nel caso di specie, a seguito deldiniego di proroga del permesso di soggiorno.D’altra parte, ove il giudice dovesse poi accogliere l’impugnazione avverso quest’ultimo provvedimento, lo straniero può chiedere al p refetto, ove ne sussistano i presupposti, la revoca dell’espulsione e, in caso di rigetto dell’istanza,adire il giudice di pace per ottenere l’ annullamento del provvedimento espulsivo in quanto privo del requisito dell’insussistenza di un valido titolo di soggiorno (Cass. n. 6370 del 2004; Cass.SU n. 22217 del 2006 ; Cass. n. 12976 del 2016 ; Cass. n. 15676del 2018; Cass. n. 18788 del 2020). 3.3. La censura sub b) è , invece , inammissibile, richiamando una circostanza di fatto, e cioè la disposta sospensione del diniego di permesso di soggiorno, che, tuttavia, non risulta dall’ordinanza impugnata e non è suscettibile di autonomo accertamentoin sede di legittimità. 5. Il ricorso, quindi,dev’essere rigettato. 6. Nulla per le spese di lite in difetto di una vera e propria attività difensiva della parte resistente. 7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma Ric. 2022n.13028 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così de
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