CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 41927/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, è generico, dovendo in proposito essere richiamato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità delle doglianze deve essere apprezzata non solo per la loro genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il consigliere e tensore Il Presidente