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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45568/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio e trasmissione atti per [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] L.R. [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte e nota spese, chiede il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' MASSIMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] L.R. [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte e nota spese, chiede il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 15/12/2020 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha confermato la condanna alla pena di giustizia degli imputati in ordine ai diversi reati loro rispettivamente ascritti e di cui al seguito della motivazione.

I ricorsi degli imputati: [OSCURATO:PERSONA] (capi K, T, II, concorso in riciclaggio; III, KKK, riciclaggio).

1. erronea applicazione della legge penale con riguardo alla qualificazione come riciclaggio anziché incauto acquisto dei reati di cui ai capi III) e KKK) della rubrica.

Difettava l'accertamento in capo all'imputato del compimento di alcuna attività materiale volta al "taroccamento" delle autovetture (una dotata di blocco motore con matricola abrasa e altra priva di parti di carrozzeria sostituite con altre provenienti da analoga vettura provento di furto), avendo peraltro questi sostenuto, sin dalla perquisizione, di avere acquistato i componenti meccanici e di carrozzeria oggetto di sostituzione da un autodemolitore.

La mancanza di una conoscenza diretta della provenienza delittuosa dei beni escludeva il dolo, potendosi, semmai, configurare, laddove la condotta fosse colposa, l'ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen. 2. violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in ordine ai reati di concorso in riciclaggio di cui ai capi K), T) ed I).

La circostanza, dimostrata dall'imputato, di esercitare la rivendita di autovetture nuove ed usate anche d'importazione estera, l'assenza di conoscenza con i coimputati a cui si deve la materiale attività di taroccamento, l'avvenuto pagamento dei pezzi loro consegnati, escludeva il rilievo che la cessione a terzi di veicoli acquistati all'estero fosse poi finalizzata a consentire a questi ultimi di utilizzare parti "pulite" di tali autovetture su altre di provenienza furtiva al fine di occultarne la provenienza delittuosa. [OSCURATO:PERSONA], Salvatore, Emanuele e Giuseppe (capi B, H, K, T, II, concorso in riciclaggio).

1. inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 23 dl. n. 149/2020, con conseguente nullità della sentenza impugnata.

A fronte di un processo di appello svoltosi sin dalla prima udienza (09/06/2020) e le successive (07/07/2020, 29/09/2020, 17/11/2020) con le forme della pubblica udienza e con la partecipazione del difensore, il giudizio era stato poi definito all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con le forme della camera di consiglio non partecipata e, dunque, in violazione del comma 5 dell'art. 23 del d.l. n. 149/2020 entrato in vigore il 9/11/2020 e, ad abundantiam, nonostante il difensore avesse chiesto il 30/11/2020 la trattazione in presenza.

Peraltro, si lamenta come l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non si fosse tenuta per legittimo impedimento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], al quale poi non era stato dato alcun avviso del rinvio a quella successiva del 15/12/2020, con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. 2.

Inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 648-bis e 546 cod. proc. pen. avendo la Corte di merito omesso di individuare le specifiche condotte ascritte a ciascun imputato tali da fondare una responsabilità concorsuale nei reati contestati.

Al riguardo, si lamenta che si era fatto generico riferimento all'officina [OSCURATO:PERSONA] di Quarto che si sarebbe materialmente occupata di eseguire il taroccamento delle autovetture (con pezzi proveniente da altro veicolo estero), senza indicare elementi dimostrativi della materialità della condotta che ciascun imputato avrebbe compiuto.

Né al riguardo era confacente il riferimento alla testimonianza dell'ufficiale di PG, il quale circa una perquisizione del 15/04/2006 relativa ad una [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di una condotta materiale di taroccamento posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] (pag. 17) attenendo a fatti diversi da quelli oggetto di contestazione al capo

II. Né poi, in assenza di elementi di carattere individualizzante poteva farsi decisivo riferimento alla mera consegna dei veicoli, non essendo ciò sufficiente per appuntare con certezza una responsabilità per il successivo riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] (capi B ed H, concorso in riciclaggio). 1-2. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine agli artt. 648-bis, 648 cpv. e 133 cod. pen.

Era stata omessa qualunque motivazione in ordine alla riconducibilità del riciclaggio nell'ipotesi attenuata di cui al comma 4, da applicarsi in ragione della pena prevista per il delitto di furto (da 6 mesi a 3 anni all'epoca dei fatti), come ricavabile dalle denunzie indicate nel capo di imputazione.

3. inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 23 d.l. n. 149/2020, con conseguente nullità della sentenza impugnata.

Vedi il motivo dedotto dalla difesa dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] sub

1.4. omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria, già avanzata al primo giudice, ex art. 603, comma 1 (507 e 468) cod. proc. pen., di cui la sentenza aveva dato anche atto nel riassumere il relativo motivo di appello (il primo).

L'integrazione istruttoria mirava a far emergere le irregolari e dissimulatorie condotte avvenute tutte nella fase successiva alla disponibilità dei beni da parte della VRM, con ricadute in punto di dolo, della condotta e del nesso causale ascrivibile alla VRM e, dunque, all'imputato [OSCURATO:PERSONA].

5. travisamento della prova e per mancanza ed erronea valutazione di una prova decisiva.

Si era dimostrato come i ricavi dovuti dalla vendita di auto straniere fossero minimi, che la società VRM acquistava regolarmente le auto all'estero con fattura i cui dati venivano riportati in contabilità (come accertato dalla PG) e rivendeva l'usato, in conto vendita, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (il trasporto dei veicoli avveniva a mezzo dell'autorimessa Blocchetti) che, invece, iscriveva nei propri registri, come acquisto (quello che invece era un trasferimento in conto vendita) anziché i beni a prezzi 4 o 5 volte superiori rispetto alla fattura ricevuta.

Il travisamento consisteva, dunque, nell'aver affermato che l'[OSCURATO:PERSONA] percepiva "un ricarico minimo" tanto da giustificare la buona fede, mentre al contempo la VRM avrebbe conseguito lauti guadagni.

Né sul punto era esaustivo il richiamo alle generiche dichiarazioni dei testi di PG ovvero a quelle del coimputato [OSCURATO:PERSONA], prive di riscontro.

La natura del tutto irrisoria dei ricavi, peraltro non interamente conseguiti dalla VRM (per stessa ammissione del gestore dell'[OSCURATO:PERSONA]), in uno con l'attività simulatoria compiuta dall'[OSCURATO:PERSONA], portava logicamente ad escludere, stante la mancanza di un apprezzabile interesse economico, l'interesse della VRM nelle pratiche di riciclaggio, estraneità peraltro avvalorata anche dalle dichiarazioni degli acquirenti dei veicoli che hanno escluso di conoscere la VRM e da quelle degli agenti di PG (di cui impropriamente se ne era esclusa sul punto l'utilizzabilità) che avevano riferito di un taroccamento orchestrato dall'[OSCURATO:PERSONA] in concorso con i [OSCURATO:PERSONA] al fine di rendere difficoltoso l'individuazione di auto utilizzate per il trasporto di sostanza stu pefacente. [OSCURATO:PERSONA] (capi B, H, K, T, II, concorso in riciclaggio). 1.

2. Inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 648-bis cod. pen. e 546 cod. proc. pen. avendo la Corte di merito omesso di individuare le specifiche condotte ascritte al ricorrente tali da fondare una responsabilità concorsuale nei reati contestati.

La censura ripercorre il motivo sub 2 degli altri coimputati [OSCURATO:PERSONA] etti.2.

Con nota in data 16/11/2022, il difensore e procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA] costituita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alberto, Gennaro, Emanuele e Giuseppe, ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto dei ricorsi, con vittoria di spese ed onorari di giudizio come da notula allegata. [OSCURATO:PERSONA] Ritiene il Collegio che i ricorsi non siano fondati.

1. La questione, di carattere processuale relativa alla corretta applicazione dell'art. 23 d.l. n. 149/2020, è infondata.

1.1. Con riguardo alla dedotta violazione del comma 5 dell'art. 23 d.l. n. 149/2020 si osserva quanto segue: - la Corte di appello con riguardo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta correttamente avere proceduto con le forme della pubblica udienza (e di ciò danno atto anche i ricorrenti), posto che, trattandosi di udienza fissata entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto legge (avente decorrenza dal 09/11/2020), operava la disposizione del comma 5 che espressamente esclude l'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 23 nei giudizi di appello - che ne sanciscono l'ordinaria definizione in camera di consiglio senza l'intervento delle parti - nei quali l'udienza è fissata entro il termine di giorni quindici dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Si tratta, del resto, di una deroga che si spiega con la stessa disciplina prevista dalla nuova disposizione che prevede termini liberi (sino a quindici giorni liberi prima dell'udienza) per le parti di chiedere la discussione orale e per l'imputato di partecipare all'udienza.

Dalla ricostruzione della vicenda processuale risulta, poi, che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] venne rinviata per legittimo impedimento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Pertanto, rispetto a detta udienza - che, in conseguenza dei precedenti rinvii dovuti alla necessità di rinnovare le citazioni ovvero a cagione dei diversi legittimi impedimenti fatti valere, risultava essere la prima udienza dibattimentale - non militavano più le ragioni, sopra richiamate, poste a fondamento della deroga legislativa all'applicabilità della nuova previsione, potendo le parti pienamente e tempestivamente esercitare le prerogative previste dal comma 4 della disposizione in commento„ tanto che il procuratore generale e la parte civile risultano avere inviato per via telematica le conclusioni scritte e gli stessi difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano la discussione orale.

1.2. Con riferimento alla dedotta violazione del comma 5 dell'art. 23 d.l. n. 149/2020 si osserva quanto segue:- dall'esame degli atti e da quanto evidenziato dagli stessi difensori che hanno formulato l'eccezione risulta che le richieste di discussione orale sono state inviate alla Corte di appello il 30/11/2020 per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il comma 5 della disposizione censurata stabilisce che tali richieste debbano essere formulate entro il termine perentorio - e dunque stabilito a pena di decadenza - di quindici giorni liberi prima dell'udienza.

Posto che in ossequio alla regola generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., nel termine non si computa il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza, la richiesta, in assenza di una differente disciplina sancita dal decreto n. 149/2020, risulta tardiva.

2. Infondata è l'eccezione di nullità della sentenza impugnata sul rilievo dell'omessa notifica all'imputato [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a quella del 15/12/2020 a cagione del suo legittimo impedimento.

Al riguardo, questa Corte ha affermato che, nel caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, dà luogo ad una nullità a regime intermedio, da dedurre nei termini stabiliti dall'art. 182, comma secondo cod. proc. pen., l'omessa notifica all'imputato della data di fissazione della nuova udienza, qualora sia stato ritualmente e validamente notificato allo stesso il decreto di citazione a giudizio (fattispecie in tema di appello - Sez. 6, n. 2324 del 22/11/2006, dep. 2007, Rv. 235724 - 01).

Nel caso di specie, la nullità doveva, pertanto, essere tempestivamente eccepita dinanzi alla Corte di merito per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a nulla rilevando che ciò non sia avvenuto sull'errato presupposto che la stessa si sarebbe poi trattata pubblicamente e, dunque, i I difensore in quella sede avrebbe potuto eccepirla oralmente.

Come in precedenza evidenziato l'istanza di trattazione in pubblica udienza fu tardiva; pertanto, essendosi ritualmente incardinato il rito della camera di consiglio non partecipata, l'eccezione andava dedotta con atto scritto da trasmettersi alla Corte d'appello.

3. Infondate sono le censure di legittimità sollevate in riferimento all'affermazione di responsabilità degli imputati.

La Corte di merito, infatti, ha ricostruito la responsabilità di ciascun imputato facendo leva, in modo coerente, su una ricostruzione della vicenda in cui la condotta di ciascuno è stata correttamente inserita, anche in ragione della natura concorsuale di gran parte delle ipotesi contestate, nell'ambito di un disegno criminoso unitario volto a riciclare più autovetture di provenienza delittuosa al fine di ostacolarne l'identificazione mediante la contraffazione, nella maggior parte dei casi, dei relativi dati identificativi (numero di telaio), ti41erendo ivi i dati di consimili veicoli incidentati provenienti dall'estero, ovvero utilizzando parti del motore, del cambio e della carrozzeria provenienti da autovetture rubate per assemblarli con vetture originariamente incidentate e dunque effettuare la riparazione delle stesse (ovvero ancora, episodio dichiarato prescritto, contraffacendo totalmente mediante ripunzonatura i dati identificativi del telaio, del motore e del cambio in guida da impedirne l'originaria identificazione).

Si è così evidenziato, richiamando l'esito delle indagini, le dichiarazioni dei testi di PG e quelle del coimputato [OSCURATO:PERSONA], come il [OSCURATO:PERSONA] operasse nella qualità di socio della [OSCURATO:SOCIETA]. di Siriano, il [OSCURATO:PERSONA] quale titolare di omonima ditta di auto-rivendita e carrozzeria in Siriano, i [OSCURATO:PERSONA] (il padre Salvatore ed i suoi fratelli e figli) quali gestori di autocarrozzeria in Quarto.

In particolare, la sentenza impugnata precisa che alle due ditte operanti in Siriano si deve il reperimento di veicoli incidentati, cui faceva seguito la consegna in favore dell'officina dei [OSCURATO:PERSONA] che si occupava materialmente di effettuare il taroccamento.

Si assiste, dunque, alla ripetizione di collaudati metodi esecutivi, nell'ambito di un'organizzazione del lavoro in cui ciascun ricorrente ha svolto, per un apprezzabile lasso di tempo, un preciso ruolo.

Se questa è, pertanto, la vicenda descritta dai giudici di merito, quanto a [OSCURATO:PERSONA] prive di rilievo sono le censure, che finiscono per involgere profili di fatto, volte a prospettare la sua buona fede con riguardo agli acquisti a monte e l'inconsapevolezza della cessione finalizzata al taroccamento di quelli a valle, posto che, per come precisato a pag. 18 e 20 della sentenza impugnata, anche detto imputato subentra consapevolmente nell'illecito meccanismo, per come anche avvalorato dal sequestro presso la di lui officina di veicoli in fase di taroccaggio che lo portano ad individuare anche quale riciclatore diretto.

Parimenti, con riferimento alla posizione dei [OSCURATO:PERSONA], tungi dall'avere le sentenze di merito fatto riferimento ad una sorta di responsabilità di carattere familiare dei ricorrenti, se ne è evidenziato il ruolo da ciascuno svolto richiamandosi puntuali indici di concorsuale "intraneità".

Si è così anzitutto sottolineato - quale antecedente fattuale che logicamente consente di ricondurre al tema di accusa le condotte a ciascuno contestate - come l'officina ove questi lavoravano costituisse il centro essenziale per il compimento delle attività illecite in questione, per come riferito dai testi di PG - i quali hanno anche evidenziato come tra le attività di "camuffamento" in cui detto esercizio era specializzato vi fosse anche quella di realizzare sotto il vano delle autovetture un'intercapedine in cui potessero alloggiare quantitativi di hashish - dal coimputato assolto [OSCURATO:PERSONA] e riscontrato de visu dalla polizia giudiziaria allorché ivi fu sorpreso il [OSCURATO:PERSONA] a compiere operazioni di taroccamento, previamente avvertito del sopraggiungere dei verbalizzanti dal [OSCURATO:PERSONA] e senza sottacere che in un locale limitrofo erano custoditi veicoli rubati e la luce di detto ambiente era fornita da un cavo che si dipanava dalla stessa officina.

Si è poi descritto il ruolo prioritario del Salvatore che costituiva il fulcro di tutte le attività materiali di riciclaggio, unitamente al fratello Alberto a cui erano intestate le dichiarazioni di vendita (in realtà dei moduli di consegna) dei veicoli provenienti da VRM e dal Rendina diretti all'officina per essere taroccati, occupandosi questi anche della consegna delle auto ripulite presso l'autosalone di Corchiano e ricevendo anche il pagamento del relativo prezzo; compiti esecutivi, ma non per questo privi di efficienza causale, erano svolti dagli altri Emanuele, Giuseppe (questi due risultano anche essersi intestati delle autovetture sfruttando per sé operazioni di riciclaggio - v. pag. 28 sentenza di primo grado) e Gennaro svolgendo il ruolo operativo di consegna delle auto.

Analoghe considerazioni possono svolgersi a proposito del [OSCURATO:PERSONA], le cui doglianze sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o lettura alternativa delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità.

Una volta che si è asseverato - sulla scorta delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dell'esito delle indagini svolte - che la VRM costituiva il necessario anello iniziale della catena, senza cui non sarebbe stato poi possibile per i [OSCURATO:PERSONA] disporre dei veicoli necessari per effettuare le operazioni di taroccamento delle auto rubate al fine di consentire alla ditta di conseguirne l'ingiusto profitto mettendo poi i veicoli così taroccati, tramite l'autosalone Mazza, sul mercato dell'usato - le doglianze in punto di corrispondenza tra la realtà sostanziale delle operazioni negoziali poste a copertura dei successivi passaggi delle auto e quella contabile di spettanza delle rispettive attività cedono, in punto di decisività, con il dato costituito dal fatto che il veicolo, una volta taroccato presso l'officina dei [OSCURATO:PERSONA], viene venduto dalla VRM all'[OSCURATO:PERSONA] per come risulta dalla fattura di vendita emessa da VRM ed intestata alla ditta Mazza.

La VRM, infatti, dapprima "vende" termine riportato sulle relative scritture - l'auto estera all'officina [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente all'[OSCURATO:PERSONA] vende l'omologo veicolo che, tuttavia, risulta essere aliud pro alio in quanto taroccato in conseguenza dell'attività di riciclaggio svolta dall'officina dei [OSCURATO:PERSONA].

La circostanza, pertanto, che presso la contabilità della VRM risulti la fattura di acquisto dell'auto estera incidentata e sia riportata in contabilità non è affatto decisivo, in quanto detto veicolo effettivamente entrava nella disponibilità giuridica e di fatto della ditta; parimenti quanto al rilievo che l'Autosalone pagava quanto richiesto in fattura da VRM, posto che tale ipotizzata congruità si riferiva ad un veicolo diverso da quello che era stato acquistato e asseritamente inviato ai [OSCURATO:PERSONA] per le riparazioni.

Ciò che assurge a condizione dell'illecito concorso è che il veicolo incidentato sia l'anello primo ed indispensabile della catena che vede la VRM intrattenere rapporti diretti tanto con i soggetti taroccatori - che non si limitano a ritirare il veicolo estero incidentato ma, consapevolmente nell'ambito di un ordito consolidato, lo utilizzano per compiere operazioni di riciclaggio di cui beneficerà la VRM - che con quello che si occuperà materialmente di mettere la "nuova" auto sul mercato ([OSCURATO:PERSONA]).

E a nulla vale ai fini dell'affermazione di condanna che l'ultimo anello della filiera illecita sia stato ritenuto inconsapevole di ricevere aliud pro alio, trattandosi di tema estraneo al presente giudizio essendo il [OSCURATO:PERSONA] ed il Mazza stati assolti, facendosi comunque riferimento a circostanze aventi carattere individualizzante che non risultano direttamente spendibili per la posizione del ricorrente (vedi pagg. 29 e 30 sentenza di primo grado), al quale sono direttamente riferibili i rapporti con i taroccatori.

Peraltro, altro elemento di diretto e logico coinvolgimento della VRM viene anche ricavato dalla circostanza che lauto estera incidentata fosse non riparabile o dalla riparabilità del tutto antieconomica (v. pag. 17 sentenza del primo giudice e motivazione relativa ai veicoli oggetto delle residue imputazioni in cui si precisa rispettivamente che i veicoli incidentati risultano uno radiato dalla circolazione ed esportato in pezzi in Belgio e altro radiato dalla circolazione dopo il sinistro con fotografia del frontale completamente distrutto), così rendendo "recessiva" l'ipotesi che la consegna all'officina Boccheti:i avvenisse "per riparazioni" al fine di reimmettere sul mercato un'auto che conservasse valore economico.

Del resto, il veicolo consegnato all'[OSCURATO:PERSONA] non era quello riparato, bensì quello taroccato che ivi veniva portato con i documenti esteri relativi invece all'auto incidentata acquistata dalla VRM.

Con la conseguenza che anche il dedotto travisamento - a fronte di una ricostruzione che qualifica come "appalto" il rapporto intercorrente tra l'imputato ed i [OSCURATO:PERSONA] - finisce per attenere alla valutazione della prova e non all'uso di un'informazione non veritiera avente carattere decisivo.

Quanto, poi, all'attendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], le sentenze impugnate ne hanno asseverato la credibilità in ossequio ai criteri indicati dagli artt. 210 e 192, comma 3, cod. proc. peri., essendosi anche richiamati a riscontro gli atti di indagine e gli operati sequestri.

4. Venendo agli altri motivi di ricorso si evidenzia quanto segue:

4.1. Infondato è il motivo dedotto dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla mancata applicazione dell'ipotesi attenuata del riciclaggio, avendo il giudice del merito, nel ritenere infondata la censura e stabilendo la pena base sulla fattispecie non attenuata, ritenuto che i delitti presupposto andassero individuati in quelli di furto aggravato e/o rapina delle autovetture, la cui pena non consente di sussumere i fatti di riciclaggio nel comma 3 dell'art. 648-bis cod. pen. 4.2.

Inammissibile è il motivo dedotto dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla mancanza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata nel corso del giudizio di appello.

Come risulta dal relativo motivo di appello (pagg. 1- 3) la richiesta venne avanzata con espresso e specifico riferimenti ai reati di cui ai capi E), N), O) in relazione ai quali la Corte di merito ha dichiarato la prescrizione.

5. In conclusione, al rigetto dei ricorsi consegue la declaratoria di prescrizione dei restanti reati di cui ai capi di imputazione oggetto del presente giudizio che risultano consumati dal 9/05/2005 al 16/03/2006. termine massimo di prescrizione, pari ad anni 15, risulta, infatti, interamente maturato successivamente alla sentenza di appello, pur tenendosi conto dei periodi di sospensione intercorsi nel giudizio di impugnazione (pari à giorni 75 per legittimo impedimento del difensore e dell'imputato).

Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali.

Stante, invece, l'infondatezza dei motivi di ricorso in punto di responsabilità, vanno confermate le statuizioni civili adottate dai giudici di merito nei confronti di tutti gli imputati, con conseguente condanna di tutti i ricorrenti, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione delle spese di difesa sostenute nel grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e degli stessi imputati, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), liquidate come in dispositivo in considerazione dell'attività defensionale svolta, della tariffa legale e della nota spese depositata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione.

Rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna i ricorrenti, ad eccezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio e trasmissione atti per [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] L.R. [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte e nota spese, chiede il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' MASSIMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] L.R. [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte e nota spese, chiede il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 15/12/2020 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha confermato la condanna alla pena di giustizia degli imputati in ordine ai diversi reati loro rispettivamente ascritti e di cui al seguito della motivazione. I ricorsi degli imputati: [OSCURATO:PERSONA] (capi K, T, II, concorso in riciclaggio; III, KKK, riciclaggio). 1. erronea applicazione della legge penale con riguardo alla qualificazione come riciclaggio anziché incauto acquisto dei reati di cui ai capi III) e KKK) della rubrica. Difettava l'accertamento in capo all'imputato del compimento di alcuna attività materiale volta al "taroccamento" delle autovetture (una dotata di blocco motore con matricola abrasa e altra priva di parti di carrozzeria sostituite con altre provenienti da analoga vettura provento di furto), avendo peraltro questi sostenuto, sin dalla perquisizione, di avere acquistato i componenti meccanici e di carrozzeria oggetto di sostituzione da un autodemolitore. La mancanza di una conoscenza diretta della provenienza delittuosa dei beni escludeva il dolo, potendosi, semmai, configurare, laddove la condotta fosse colposa, l'ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen. 2. violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in ordine ai reati di concorso in riciclaggio di cui ai capi K), T) ed I). La circostanza, dimostrata dall'imputato, di esercitare la rivendita di autovetture nuove ed usate anche d'importazione estera, l'assenza di conoscenza con i coimputati a cui si deve la materiale attività di taroccamento, l'avvenuto pagamento dei pezzi loro consegnati, escludeva il rilievo che la cessione a terzi di veicoli acquistati all'estero fosse poi finalizzata a consentire a questi ultimi di utilizzare parti "pulite" di tali autovetture su altre di provenienza furtiva al fine di occultarne la provenienza delittuosa. [OSCURATO:PERSONA], Salvatore, Emanuele e Giuseppe (capi B, H, K, T, II, concorso in riciclaggio). 1. inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 23 dl. n. 149/2020, con conseguente nullità della sentenza impugnata. A fronte di un processo di appello svoltosi sin dalla prima udienza (09/06/2020) e le successive (07/07/2020, 29/09/2020, 17/11/2020) con le forme della pubblica udienza e con la partecipazione del difensore, il giudizio era stato poi definito all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con le forme della camera di consiglio non partecipata e, dunque, in violazione del comma 5 dell'art. 23 del d.l. n. 149/2020 entrato in vigore il 9/11/2020 e, ad abundantiam, nonostante il difensore avesse chiesto il 30/11/2020 la trattazione in presenza. Peraltro, si lamenta come l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non si fosse tenuta per legittimo impedimento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], al quale poi non era stato dato alcun avviso del rinvio a quella successiva del 15/12/2020, con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. 2. Inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 648-bis e 546 cod. proc. pen. avendo la Corte di merito omesso di individuare le specifiche condotte ascritte a ciascun imputato tali da fondare una responsabilità concorsuale nei reati contestati. Al riguardo, si lamenta che si era fatto generico riferimento all'officina [OSCURATO:PERSONA] di Quarto che si sarebbe materialmente occupata di eseguire il taroccamento delle autovetture (con pezzi proveniente da altro veicolo estero), senza indicare elementi dimostrativi della materialità della condotta che ciascun imputato avrebbe compiuto. Né al riguardo era confacente il riferimento alla testimonianza dell'ufficiale di PG, il quale circa una perquisizione del 15/04/2006 relativa ad una [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di una condotta materiale di taroccamento posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] (pag. 17) attenendo a fatti diversi da quelli oggetto di contestazione al capo II. Né poi, in assenza di elementi di carattere individualizzante poteva farsi decisivo riferimento alla mera consegna dei veicoli, non essendo ciò sufficiente per appuntare con certezza una responsabilità per il successivo riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] (capi B ed H, concorso in riciclaggio). 1-2. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine agli artt. 648-bis, 648 cpv. e 133 cod. pen. Era stata omessa qualunque motivazione in ordine alla riconducibilità del riciclaggio nell'ipotesi attenuata di cui al comma 4, da applicarsi in ragione della pena prevista per il delitto di furto (da 6 mesi a 3 anni all'epoca dei fatti), come ricavabile dalle denunzie indicate nel capo di imputazione. 3. inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 23 d.l. n. 149/2020, con conseguente nullità della sentenza impugnata. Vedi il motivo dedotto dalla difesa dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] sub 1.4. omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria, già avanzata al primo giudice, ex art. 603, comma 1 (507 e 468) cod. proc. pen., di cui la sentenza aveva dato anche atto nel riassumere il relativo motivo di appello (il primo). L'integrazione istruttoria mirava a far emergere le irregolari e dissimulatorie condotte avvenute tutte nella fase successiva alla disponibilità dei beni da parte della VRM, con ricadute in punto di dolo, della condotta e del nesso causale ascrivibile alla VRM e, dunque, all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 5. travisamento della prova e per mancanza ed erronea valutazione di una prova decisiva. Si era dimostrato come i ricavi dovuti dalla vendita di auto straniere fossero minimi, che la società VRM acquistava regolarmente le auto all'estero con fattura i cui dati venivano riportati in contabilità (come accertato dalla PG) e rivendeva l'usato, in conto vendita, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (il trasporto dei veicoli avveniva a mezzo dell'autorimessa Blocchetti) che, invece, iscriveva nei propri registri, come acquisto (quello che invece era un trasferimento in conto vendita) anziché i beni a prezzi 4 o 5 volte superiori rispetto alla fattura ricevuta. Il travisamento consisteva, dunque, nell'aver affermato che l'[OSCURATO:PERSONA] percepiva "un ricarico minimo" tanto da giustificare la buona fede, mentre al contempo la VRM avrebbe conseguito lauti guadagni. Né sul punto era esaustivo il richiamo alle generiche dichiarazioni dei testi di PG ovvero a quelle del coimputato [OSCURATO:PERSONA], prive di riscontro. La natura del tutto irrisoria dei ricavi, peraltro non interamente conseguiti dalla VRM (per stessa ammissione del gestore dell'[OSCURATO:PERSONA]), in uno con l'attività simulatoria compiuta dall'[OSCURATO:PERSONA], portava logicamente ad escludere, stante la mancanza di un apprezzabile interesse economico, l'interesse della VRM nelle pratiche di riciclaggio, estraneità peraltro avvalorata anche dalle dichiarazioni degli acquirenti dei veicoli che hanno escluso di conoscere la VRM e da quelle degli agenti di PG (di cui impropriamente se ne era esclusa sul punto l'utilizzabilità) che avevano riferito di un taroccamento orchestrato dall'[OSCURATO:PERSONA] in concorso con i [OSCURATO:PERSONA] al fine di rendere difficoltoso l'individuazione di auto utilizzate per il trasporto di sostanza stu pefacente. [OSCURATO:PERSONA] (capi B, H, K, T, II, concorso in riciclaggio). 1. 2. Inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 648-bis cod. pen. e 546 cod. proc. pen. avendo la Corte di merito omesso di individuare le specifiche condotte ascritte al ricorrente tali da fondare una responsabilità concorsuale nei reati contestati. La censura ripercorre il motivo sub 2 degli altri coimputati [OSCURATO:PERSONA] etti.2. Con nota in data 16/11/2022, il difensore e procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA] costituita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alberto, Gennaro, Emanuele e Giuseppe, ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto dei ricorsi, con vittoria di spese ed onorari di giudizio come da notula allegata. [OSCURATO:PERSONA] Ritiene il Collegio che i ricorsi non siano fondati. 1. La questione, di carattere processuale relativa alla corretta applicazione dell'art. 23 d.l. n. 149/2020, è infondata. 1.1. Con riguardo alla dedotta violazione del comma 5 dell'art. 23 d.l. n. 149/2020 si osserva quanto segue: - la Corte di appello con riguardo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta correttamente avere proceduto con le forme della pubblica udienza (e di ciò danno atto anche i ricorrenti), posto che, trattandosi di udienza fissata entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto legge (avente decorrenza dal 09/11/2020), operava la disposizione del comma 5 che espressamente esclude l'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 23 nei giudizi di appello - che ne sanciscono l'ordinaria definizione in camera di consiglio senza l'intervento delle parti - nei quali l'udienza è fissata entro il termine di giorni quindici dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Si tratta, del resto, di una deroga che si spiega con la stessa disciplina prevista dalla nuova disposizione che prevede termini liberi (sino a quindici giorni liberi prima dell'udienza) per le parti di chiedere la discussione orale e per l'imputato di partecipare all'udienza. Dalla ricostruzione della vicenda processuale risulta, poi, che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] venne rinviata per legittimo impedimento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Pertanto, rispetto a detta udienza - che, in conseguenza dei precedenti rinvii dovuti alla necessità di rinnovare le citazioni ovvero a cagione dei diversi legittimi impedimenti fatti valere, risultava essere la prima udienza dibattimentale - non militavano più le ragioni, sopra richiamate, poste a fondamento della deroga legislativa all'applicabilità della nuova previsione, potendo le parti pienamente e tempestivamente esercitare le prerogative previste dal comma 4 della disposizione in commento„ tanto che il procuratore generale e la parte civile risultano avere inviato per via telematica le conclusioni scritte e gli stessi difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano la discussione orale. 1.2. Con riferimento alla dedotta violazione del comma 5 dell'art. 23 d.l. n. 149/2020 si osserva quanto segue:- dall'esame degli atti e da quanto evidenziato dagli stessi difensori che hanno formulato l'eccezione risulta che le richieste di discussione orale sono state inviate alla Corte di appello il 30/11/2020 per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il comma 5 della disposizione censurata stabilisce che tali richieste debbano essere formulate entro il termine perentorio - e dunque stabilito a pena di decadenza - di quindici giorni liberi prima dell'udienza. Posto che in ossequio alla regola generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., nel termine non si computa il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza, la richiesta, in assenza di una differente disciplina sancita dal decreto n. 149/2020, risulta tardiva. 2. Infondata è l'eccezione di nullità della sentenza impugnata sul rilievo dell'omessa notifica all'imputato [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a quella del 15/12/2020 a cagione del suo legittimo impedimento. Al riguardo, questa Corte ha affermato che, nel caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, dà luogo ad una nullità a regime intermedio, da dedurre nei termini stabiliti dall'art. 182, comma secondo cod. proc. pen., l'omessa notifica all'imputato della data di fissazione della nuova udienza, qualora sia stato ritualmente e validamente notificato allo stesso il decreto di citazione a giudizio (fattispecie in tema di appello - Sez. 6, n. 2324 del 22/11/2006, dep. 2007, Rv. 235724 - 01). Nel caso di specie, la nullità doveva, pertanto, essere tempestivamente eccepita dinanzi alla Corte di merito per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a nulla rilevando che ciò non sia avvenuto sull'errato presupposto che la stessa si sarebbe poi trattata pubblicamente e, dunque, i I difensore in quella sede avrebbe potuto eccepirla oralmente. Come in precedenza evidenziato l'istanza di trattazione in pubblica udienza fu tardiva; pertanto, essendosi ritualmente incardinato il rito della camera di consiglio non partecipata, l'eccezione andava dedotta con atto scritto da trasmettersi alla Corte d'appello. 3. Infondate sono le censure di legittimità sollevate in riferimento all'affermazione di responsabilità degli imputati. La Corte di merito, infatti, ha ricostruito la responsabilità di ciascun imputato facendo leva, in modo coerente, su una ricostruzione della vicenda in cui la condotta di ciascuno è stata correttamente inserita, anche in ragione della natura concorsuale di gran parte delle ipotesi contestate, nell'ambito di un disegno criminoso unitario volto a riciclare più autovetture di provenienza delittuosa al fine di ostacolarne l'identificazione mediante la contraffazione, nella maggior parte dei casi, dei relativi dati identificativi (numero di telaio), ti41erendo ivi i dati di consimili veicoli incidentati provenienti dall'estero, ovvero utilizzando parti del motore, del cambio e della carrozzeria provenienti da autovetture rubate per assemblarli con vetture originariamente incidentate e dunque effettuare la riparazione delle stesse (ovvero ancora, episodio dichiarato prescritto, contraffacendo totalmente mediante ripunzonatura i dati identificativi del telaio, del motore e del cambio in guida da impedirne l'originaria identificazione). Si è così evidenziato, richiamando l'esito delle indagini, le dichiarazioni dei testi di PG e quelle del coimputato [OSCURATO:PERSONA], come il [OSCURATO:PERSONA] operasse nella qualità di socio della [OSCURATO:SOCIETA]. di Siriano, il [OSCURATO:PERSONA] quale titolare di omonima ditta di auto-rivendita e carrozzeria in Siriano, i [OSCURATO:PERSONA] (il padre Salvatore ed i suoi fratelli e figli) quali gestori di autocarrozzeria in Quarto. In particolare, la sentenza impugnata precisa che alle due ditte operanti in Siriano si deve il reperimento di veicoli incidentati, cui faceva seguito la consegna in favore dell'officina dei [OSCURATO:PERSONA] che si occupava materialmente di effettuare il taroccamento. Si assiste, dunque, alla ripetizione di collaudati metodi esecutivi, nell'ambito di un'organizzazione del lavoro in cui ciascun ricorrente ha svolto, per un apprezzabile lasso di tempo, un preciso ruolo. Se questa è, pertanto, la vicenda descritta dai giudici di merito, quanto a [OSCURATO:PERSONA] prive di rilievo sono le censure, che finiscono per involgere profili di fatto, volte a prospettare la sua buona fede con riguardo agli acquisti a monte e l'inconsapevolezza della cessione finalizzata al taroccamento di quelli a valle, posto che, per come precisato a pag. 18 e 20 della sentenza impugnata, anche detto imputato subentra consapevolmente nell'illecito meccanismo, per come anche avvalorato dal sequestro presso la di lui officina di veicoli in fase di taroccaggio che lo portano ad individuare anche quale riciclatore diretto. Parimenti, con riferimento alla posizione dei [OSCURATO:PERSONA], tungi dall'avere le sentenze di merito fatto riferimento ad una sorta di responsabilità di carattere familiare dei ricorrenti, se ne è evidenziato il ruolo da ciascuno svolto richiamandosi puntuali indici di concorsuale "intraneità". Si è così anzitutto sottolineato - quale antecedente fattuale che logicamente consente di ricondurre al tema di accusa le condotte a ciascuno contestate - come l'officina ove questi lavoravano costituisse il centro essenziale per il compimento delle attività illecite in questione, per come riferito dai testi di PG - i quali hanno anche evidenziato come tra le attività di "camuffamento" in cui detto esercizio era specializzato vi fosse anche quella di realizzare sotto il vano delle autovetture un'intercapedine in cui potessero alloggiare quantitativi di hashish - dal coimputato assolto [OSCURATO:PERSONA] e riscontrato de visu dalla polizia giudiziaria allorché ivi fu sorpreso il [OSCURATO:PERSONA] a compiere operazioni di taroccamento, previamente avvertito del sopraggiungere dei verbalizzanti dal [OSCURATO:PERSONA] e senza sottacere che in un locale limitrofo erano custoditi veicoli rubati e la luce di detto ambiente era fornita da un cavo che si dipanava dalla stessa officina. Si è poi descritto il ruolo prioritario del Salvatore che costituiva il fulcro di tutte le attività materiali di riciclaggio, unitamente al fratello Alberto a cui erano intestate le dichiarazioni di vendita (in realtà dei moduli di consegna) dei veicoli provenienti da VRM e dal Rendina diretti all'officina per essere taroccati, occupandosi questi anche della consegna delle auto ripulite presso l'autosalone di Corchiano e ricevendo anche il pagamento del relativo prezzo; compiti esecutivi, ma non per questo privi di efficienza causale, erano svolti dagli altri Emanuele, Giuseppe (questi due risultano anche essersi intestati delle autovetture sfruttando per sé operazioni di riciclaggio - v. pag. 28 sentenza di primo grado) e Gennaro svolgendo il ruolo operativo di consegna delle auto. Analoghe considerazioni possono svolgersi a proposito del [OSCURATO:PERSONA], le cui doglianze sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o lettura alternativa delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità. Una volta che si è asseverato - sulla scorta delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dell'esito delle indagini svolte - che la VRM costituiva il necessario anello iniziale della catena, senza cui non sarebbe stato poi possibile per i [OSCURATO:PERSONA] disporre dei veicoli necessari per effettuare le operazioni di taroccamento delle auto rubate al fine di consentire alla ditta di conseguirne l'ingiusto profitto mettendo poi i veicoli così taroccati, tramite l'autosalone Mazza, sul mercato dell'usato - le doglianze in punto di corrispondenza tra la realtà sostanziale delle operazioni negoziali poste a copertura dei successivi passaggi delle auto e quella contabile di spettanza delle rispettive attività cedono, in punto di decisività, con il dato costituito dal fatto che il veicolo, una volta taroccato presso l'officina dei [OSCURATO:PERSONA], viene venduto dalla VRM all'[OSCURATO:PERSONA] per come risulta dalla fattura di vendita emessa da VRM ed intestata alla ditta Mazza. La VRM, infatti, dapprima "vende" termine riportato sulle relative scritture - l'auto estera all'officina [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente all'[OSCURATO:PERSONA] vende l'omologo veicolo che, tuttavia, risulta essere aliud pro alio in quanto taroccato in conseguenza dell'attività di riciclaggio svolta dall'officina dei [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza, pertanto, che presso la contabilità della VRM risulti la fattura di acquisto dell'auto estera incidentata e sia riportata in contabilità non è affatto decisivo, in quanto detto veicolo effettivamente entrava nella disponibilità giuridica e di fatto della ditta; parimenti quanto al rilievo che l'Autosalone pagava quanto richiesto in fattura da VRM, posto che tale ipotizzata congruità si riferiva ad un veicolo diverso da quello che era stato acquistato e asseritamente inviato ai [OSCURATO:PERSONA] per le riparazioni. Ciò che assurge a condizione dell'illecito concorso è che il veicolo incidentato sia l'anello primo ed indispensabile della catena che vede la VRM intrattenere rapporti diretti tanto con i soggetti taroccatori - che non si limitano a ritirare il veicolo estero incidentato ma, consapevolmente nell'ambito di un ordito consolidato, lo utilizzano per compiere operazioni di riciclaggio di cui beneficerà la VRM - che con quello che si occuperà materialmente di mettere la "nuova" auto sul mercato ([OSCURATO:PERSONA]). E a nulla vale ai fini dell'affermazione di condanna che l'ultimo anello della filiera illecita sia stato ritenuto inconsapevole di ricevere aliud pro alio, trattandosi di tema estraneo al presente giudizio essendo il [OSCURATO:PERSONA] ed il Mazza stati assolti, facendosi comunque riferimento a circostanze aventi carattere individualizzante che non risultano direttamente spendibili per la posizione del ricorrente (vedi pagg. 29 e 30 sentenza di primo grado), al quale sono direttamente riferibili i rapporti con i taroccatori. Peraltro, altro elemento di diretto e logico coinvolgimento della VRM viene anche ricavato dalla circostanza che lauto estera incidentata fosse non riparabile o dalla riparabilità del tutto antieconomica (v. pag. 17 sentenza del primo giudice e motivazione relativa ai veicoli oggetto delle residue imputazioni in cui si precisa rispettivamente che i veicoli incidentati risultano uno radiato dalla circolazione ed esportato in pezzi in Belgio e altro radiato dalla circolazione dopo il sinistro con fotografia del frontale completamente distrutto), così rendendo "recessiva" l'ipotesi che la consegna all'officina Boccheti:i avvenisse "per riparazioni" al fine di reimmettere sul mercato un'auto che conservasse valore economico. Del resto, il veicolo consegnato all'[OSCURATO:PERSONA] non era quello riparato, bensì quello taroccato che ivi veniva portato con i documenti esteri relativi invece all'auto incidentata acquistata dalla VRM. Con la conseguenza che anche il dedotto travisamento - a fronte di una ricostruzione che qualifica come "appalto" il rapporto intercorrente tra l'imputato ed i [OSCURATO:PERSONA] - finisce per attenere alla valutazione della prova e non all'uso di un'informazione non veritiera avente carattere decisivo. Quanto, poi, all'attendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], le sentenze impugnate ne hanno asseverato la credibilità in ossequio ai criteri indicati dagli artt. 210 e 192, comma 3, cod. proc. peri., essendosi anche richiamati a riscontro gli atti di indagine e gli operati sequestri. 4. Venendo agli altri motivi di ricorso si evidenzia quanto segue: 4.1. Infondato è il motivo dedotto dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla mancata applicazione dell'ipotesi attenuata del riciclaggio, avendo il giudice del merito, nel ritenere infondata la censura e stabilendo la pena base sulla fattispecie non attenuata, ritenuto che i delitti presupposto andassero individuati in quelli di furto aggravato e/o rapina delle autovetture, la cui pena non consente di sussumere i fatti di riciclaggio nel comma 3 dell'art. 648-bis cod. pen. 4.2. Inammissibile è il motivo dedotto dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla mancanza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata nel corso del giudizio di appello. Come risulta dal relativo motivo di appello (pagg. 1- 3) la richiesta venne avanzata con espresso e specifico riferimenti ai reati di cui ai capi E), N), O) in relazione ai quali la Corte di merito ha dichiarato la prescrizione. 5. In conclusione, al rigetto dei ricorsi consegue la declaratoria di prescrizione dei restanti reati di cui ai capi di imputazione oggetto del presente giudizio che risultano consumati dal 9/05/2005 al 16/03/2006. termine massimo di prescrizione, pari ad anni 15, risulta, infatti, interamente maturato successivamente alla sentenza di appello, pur tenendosi conto dei periodi di sospensione intercorsi nel giudizio di impugnazione (pari à giorni 75 per legittimo impedimento del difensore e dell'imputato). Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Stante, invece, l'infondatezza dei motivi di ricorso in punto di responsabilità, vanno confermate le statuizioni civili adottate dai giudici di merito nei confronti di tutti gli imputati, con conseguente condanna di tutti i ricorrenti, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione delle spese di difesa sostenute nel grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e degli stessi imputati, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), liquidate come in dispositivo in considerazione dell'attività defensionale svolta, della tariffa legale e della nota spese depositata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna i ricorrenti, ad eccezione
Sentenza Cassazione n. 45568/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris