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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 20780/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere dogilianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e configurabilità•del reato di cui all'art. 337 cod. pen. ravvisabile, secondo la corretta interpretazione dei giudici' del merito, nella condotta oppositiva tenuta dall'imputato.

Sulla base degli elementi di prova rivenienti dal verbale di arresto, i giudici di appello hanno evidenziato che la condotta dell'imputato non si era risolta nel mero divincolamentotna aveva colpito gli agenti operanti con spaliate, spintoni e calci che avevano cagionato una contusione (attestata dal referto medico) ad uno degli operanti; che non sussiste alcun vizio di travisamento della prova, ai fini dell'applicazione dell'esimente putativa di cui all'art. 393-bis cod. pen., poiché la Corte di merito ha esaminato la deduzione difensiva, sul luogo in cui era stata rinvenuta la droga, al fine di escludere che l'imputato avesse reagito ad un atto arbitrario degli agenti operanti.

L'applicazione dell'esimente, invero, non può essere ancorata, anche se dedotta in forma putativa, ad un semplice stato d'animo dell'imputato perché va ancorata a dati cli fatto concreti, tali da giustificare l'erronea persuasione di essere vittima di condotte persecutorie degli agenti, nella specie smentite dal ritrovamento dello stupefacente alla cui ricerca era funzionale la perquisizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere relatore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere dogilianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e configurabilità•del reato di cui all'art. 337 cod. pen. ravvisabile, secondo la corretta interpretazione dei giudici' del merito, nella condotta oppositiva tenuta dall'imputato. Sulla base degli elementi di prova rivenienti dal verbale di arresto, i giudici di appello hanno evidenziato che la condotta dell'imputato non si era risolta nel mero divincolamentotna aveva colpito gli agenti operanti con spaliate, spintoni e calci che avevano cagionato una contusione (attestata dal referto medico) ad uno degli operanti; che non sussiste alcun vizio di travisamento della prova, ai fini dell'applicazione dell'esimente putativa di cui all'art. 393-bis cod. pen., poiché la Corte di merito ha esaminato la deduzione difensiva, sul luogo in cui era stata rinvenuta la droga, al fine di escludere che l'imputato avesse reagito ad un atto arbitrario degli agenti operanti. L'applicazione dell'esimente, invero, non può essere ancorata, anche se dedotta in forma putativa, ad un semplice stato d'animo dell'imputato perché va ancorata a dati cli fatto concreti, tali da giustificare l'erronea persuasione di essere vittima di condotte persecutorie degli agenti, nella specie smentite dal ritrovamento dello stupefacente alla cui ricerca era funzionale la perquisizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere relatore Il P
Sentenza Cassazione n. 20780/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris