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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 febbraio 2016

Cassazione n. 28808/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8790/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 197/2016depositata il 10/02/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - rispettivamente, i primi tre comproprietari per un terzo ciascuno e la quarta usufruttuaria di un terreno sito in Melissa - hanno convenuto in giudizio il Comune di Melissa, esponendo che, in forza di decreto del sindaco del 26 marzo 1985, il Comune aveva occupato una porzione di mq 6.398 del terreno di loro proprietà, al fine di espropriarla e di costruirvi un centro sportivo.

Deducevano che il Comune aveva costruito l'impianto sportivo, ma sebbene nel decreto con cui era stata disposta l'occupazione temporanea e d'urgenza fosse stato previsto il termine di cinque anni per la trasformazione e l'espropriazione il Comune non aveva portato a compimento il procedimento di espropriazione nel suddetto termine, procedendo alla irreversibile trasformazione del fondo, divenendone in tal modo proprietario a titolo originario.

Concludevano chiedendo l’indennizzo per l'occupazione legittima, per la perdita del diritto dominicale, per il mancato godimento del fondo e per la diminuzione del valore della parte residua, nonché per le immissioni ed i rumori di altro genere provenienti dall'impianto sportivo.

Il Comune si è costituito in giudizio per resistere alle pretese di controparte.

Con sentenza n. 125/2004, il Tribunale di Crotone ha accolto le domande, condannando il Comune al pagamento di euro 62.830,00.

In ordine alla quantificazione di tale valore, il Tribunale ha tenuto conto della natura agricola e non edificatoria dell’area e ha compreso nel calcolo i quozienti di terreno residuali (i cd. reliquati) non suscettibili, a seguito della realizzazione dell'opera, di capacità reddituale autonoma.

Il giudice di prime cure ha altresì riconosciuto il diritto degli attori alla liquidazione dell'indennità per l'occupazione legittima, verificatasi nel periodo individuato tra il 20 aprile 1985 e il 20 aprile 1990, calcolandola in misura pari agli interessi legali sulla somma virtuale dell'espropriazione, oltre agli interessi legali, a far data dal 21 aprile 1990.

Da ultimo, il Tribunale ha respinto le altre domande risarcitorie, atteso che la restante parte della proprietà dei ricorrenti non aveva subito un significativo deprezzamento.

I Polito, dopo l’estinzione del diritto di usufrutto di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, hanno proposto appello.

Il Comune si è costituito in giudizio per resistere all'impugnazione proposta e formulando altresì appello incidentale per chiedere che fosse rivalutata l'estensione del terreno oggetto di causa e conseguentemente anche l'ammontare del risarcimento del danno.

Con sentenza n. 197/2016 resa in data 10 febbraio 2016, la Corte d'appello di Catanzaro ha respinto l’appello principale e accolto l’appello incidentale.

In particolare, la Corte d'appello, ai fini della determinazione del periodo di occupazione legittima ha rilevato che, sebbene prima della scadenza del termine di occupazione fosse intervenuta la proroga dello stesso con la legge n. 47/1988 e con l'art. 22 della legge n. 258/1991, di tali provvedimenti legislativi non poteva tenersi conto mancando un atto di proroga dell’apposito termine fissato dalla pubblica amministrazione che aveva dichiarato la pubblica utilità dell'opera e aveva fissato i termini originari.

Di conseguenza, la Corte ha confermato quanto sul punto statuito dal Tribunale e ha fatto riferimento al valore del terreno al momento della scadenza del termine di occupazione legittima, non prorogato dall’autorità amministrativa, del 20 aprile 1990.

Il giudice di secondo grado ha poi rideterminato l'estensione del terreno da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del risarcimento del danno da perdita del diritto dominicale e dell'indennità di espropriazione.

Nello specifico, la Corte di merito ha escluso dal computo la porzione di terreno destinata a strada comunale, sul rilevo che lo stesso fosse rimasto nella disponibilità dei Polito e perché sullo stesso gravava un vincolo conformativo e non espropriativo, concernente non lo specifico bene ma l'intero assetto urbanistico della zona.

Ha altresì escluso dal computo altra porzione di terreno non occupata dal Comune, di estensione tale da consentirne lo sfruttamento, sul rilievo che l'approvazione del piano regolatore generale ne aveva mutato la destinazione agricola, aumentandone le potenzialità di sfruttamento edilizio ed economico.

Da ultimo, la Corte ha statuito che il valore di mercato del terreno trasformato doveva essere valutato con riguardo alla sua destinazione urbanistica al momento di scadenza dell'occupazione illegittima, quando il terreno era destinato a verde pubblico attrezzato sulla base del piano regolatore generale approvato nel 1989.

Per questa ragione la Corte ha escluso che il fondo potesse essere considerato come edificabile, dovendo pertanto la valutazione del suo valore di mercato essere riferita alla sua consistenza di terreno non edificabile avente, in base alle sue caratteristiche estrinseche ed obiettive, destinazione d'uso a vigneto.

Avverso la predetta sentenza i Polito hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi.

Il Comune è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso , ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 della legge n. 47/1988, art. 22 della legge n. 258/1991 e art. 4 della legge n. 166/2002.

I ricorrenti si lamentano della errata determinazione della durata della occupazione legittima per omesso conteggio delle due proroghe legali di cui all’art. 14 della legge n. 47/1988 e all’art. 22 della legge n. 258/1991 e della errata liquidazione della indennità di occupazione legittima.

I ricorrenti osservano, riprendendo i principi espressi dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 6002/2011, che ciascuna di dette proroghe opera automaticamente, senza necessità di specifico provvedimento da parte della P.A..

Rilevano che a fugare ogni dubbio sulla inconsistenza di interpretazioni diverse era anche intervenuta la legge n. 166/2002 in base al cui art. 4 tutte le proroghe disposte dalla normativa emergenziale e, quindi, anche quelle introdotte dalle menzionate disposizioni legislative del 1988 e del 1991 devono intendersi con effetti retroattivo, riferite ai procedimenti espropriativi comunque “in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti”.

Di conseguenza, il calcolo di indennità dell’occupazione legittima non deve fermarsi alla data del 20 aprile 1990, ma deve protrarsi fino a quella del 20 aprile 1994. 2.-Il motivo è fondato.

Costituisce giurisprudenza costante di questa Corte cui il collegio intende dare continuità l’affermazione che «le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza stabilite da varie disposizioni di legge (nella specie, l'art. 22 della

I. n. 158 del 1991) e di cui all'art. 4 della

I. n. 166 del 2002 si applicano, con effetto retroattivo, anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle Amministrazioni precedenti», deponendo in tal senso sia la lettera della norma - che, con l'avverbio "anche" ("... riferite anche..."), manifesta l'intento del legislatore ad estendere gli effetti delle proroghe precedentemente disposte oltre i confini segnati ai termini di scadenza delle sole occupazioni d'urgenza - sia la "ratio legis", essendo diversamente inconcepibile il legittimo perdurare di un regime occupa torio temporaneo senza il corrispondente slittamento dei termini utili per l'emissione del decreto definitivo di esproprio.

Pertanto qualora il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di un'opera sia stato prorogato tempestivamente dall'autorità espropriante prima della scadenza, anche ripetutamente, la dichiarazione resta efficace e il decreto di esproprio è quindi valido, se emesso prima dell'ultima scadenza; ne consegue che, non essendo configurabile alcuna carenza del potere amministrativo (nè in astratto, nè in concreto), è legittima l'attività manipolativa del bene del privato compiuta nel complessivo periodo di efficacia della dichiarazione (Cass. Sez. n. 28650/2020; Cass.11481/2016; cfr. Cass.

S.U. 2630/2006;Cass.10216/2010).

Ha dunque errato la Corte d’appello a ritenere che sebbene prima della scadenza del termine di occupazione fosse intervenuta la proroga dello stesso con la legge n. 47/1988 e con l'art. 22 della legge n. 258/1991, di tali provvedimenti legislativi non poteva tenersi conto mancando un atto di proroga dell’apposito termine fissato dalla pubblica amministrazione. 3.- Con il secondo motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n.3 e 4 c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., dell’art. art. 7 della legge n. 1150/1942, nonché la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 115, 116 e 132 c.p.c.

I ricorrenti si lamentano della errata valutazione del danno risarcibile e sui cd.

“reliquati”, deducendo che a fronte di un’occupazione del terreno per una estensione di mq. 6032, la Corte d’Appello ha convenuto sul fatto che la controversia tra le parti investe anche “altre porzioni di terreno rimaste nella proprietà degli appellanti [oggi ricorrenti] che facevano parte, in origine, del terreno in questione” ed ha affermato che in relazione ad essi “occorre verificare la perdita o meno del valore e se essa sia da ricondurre o meno ad attività illegittima del comune”.

La Corte d’Appello ha individuato le porzioni di terreno da prendere in considerazione ai fini del risarcimento del danno individuandole in: a) una porzione di terreno di mq. 900 circa occupata dalla P.A., destinata a strada, irreversibilmente trasformata; b) una porzione di terreno di mq. 900 circa, non occupata dalla P.A., destinata a strada comunale dagli strumenti urbanistici; c) una restante porzione estesa circa mq. 2520, ricadente in “zona C2”.

La Corte ha ritenuto che soltanto il terreno di cui alla lett. a) dovesse essere conteggiato nella determinazione del danno da risarcire.

In relazione al terreno sub b), i ricorrenti lamentano che non è pensabile che il tratto de quo possa essere rimasto nella disponibilità degli attuali ricorrenti se il terreno è destinato a strada pubblica.

Inoltre, sempre con riferimento al terreno sub b) i ricorrenti riprendono l’orientamento di Cass. 10 maggio 2013 n. 11236 , secondo cui la destinazione di un terreno a strada pubblica non è, di per sé, espressione di un potere di pianificazione esercitato in via astratta e generale ed il carattere conformativo della relativo previsione ricorre soltanto se il P.R.G. ha previsto la strada nell’ambito di una destinazione delle zone del territorio con limitazioni di ordine generale ricadenti su una pluralità indistinta di beni mentre sussiste, invece, un vincolo preordinato all’espropriazione ove ricorra una localizzazione lenticolare della strada, incidente su specifici beni e con un rilievo all’interno e a servizio delle singole zone.

Per quanto riguarda la porzione sub c), i ricorrenti lamentano la perdita di valore della porzione medesima incrementata anche dalla abusiva realizzazione dell’opera pubblica la cui presenza è capace di tradursi in una sensibile compressione delle obiettive possibilità di utilizzazione del fondo. 4.-Il motivo è inammissibile.

Le censure, peraltro generiche, tendono a sollecitare una revisione del giudizio di fatto reso dalla Corte di merito.

Per quanto riguarda il terreno sub b), e cioè il terreno destinato a strada pubblica, la Corte ha rilevato in primo luogo che il bene è rimasto nella disponibilità materiale dei proprietari e cioè che non è stato interessato dalla trasformazione e che è gravato da un vincolo conformativo; detta destinazione risulta dallo strumento urbanistico a seguito dell'apposizione di vincoli di natura conformativa e non espropriativa in quanto non concernenti lo specifico bene ma l'intero assetto urbanistico di una zona molto vasta (intera frazione) La Corte si è quindi attenuta ai principi enunciati nella costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità peraltro citata anche dalla parte ricorrente, che distingue il vincolo conformativodal vincolo espropriativo, rilevando che la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi cui possono essere assoggettati i suoli, non dipende dal fatto che siano imposti mediante una determinata categoria di strumenti urbanistici, piuttosto che di un'altra, ma deve essere operata in relazione alla finalità perseguita in concreto dell'atto di pianificazione; ove con l'atto di pianificazione si provveda alla zonizzazione dell'intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da incidere su di una generalità di beni, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui essi ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo assume carattere conformativo ed influisce sulla determinazione del valore dell'area espropriata, mentre, ove si imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, il vincolo è da ritenersi preordinato all'espropriazione e da esso deve prescindersi nella stima dell'area (Cass. n.10289/2023; Cass., n.5803/2021; Cass. 16084/2018); seguendo questo criterio la Corte d’appello ha escluso che si tratti, nella specie, di un vincolo incidente su beni specifici trattandosi di un'intera frazione che attualmente risulta destinata a verde pubblico attrezzato sviluppo edilizio e viabilità.

Si deve anche osservare che la destinazione a verde pubblico è di regola vincolo conformativo.

Può rivelarsi, solo in via eccezionale, come vincolo preordinato all'esproprio - restando quindi irrilevante ai fini della determinazione della citata indennità - al concorrere di tutti i seguenti presupposti: a) che si traduca in un'imposizione a titolo particolare incidente su beni determinati al precipuo fine della precisa e puntuale localizzazione di un intervento edilizio che, per natura e scopo, sia d'esclusiva appropriazione e fruizione collettiva; b) che la relativa realizzazione risulti incompatibile con la proprietà privata e, perciò, presupponga ineluttabilmente, per il suo compimento, l'espropriazione del bene; c) che l'imposizione determini l'inedificabilità del bene colpito e, dunque, lo svuotamento del contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul suo godimento, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero da diminuirne in modo significativo il valore di scambio (Cass. n. 10325/2016; Cass.n. 23572/2017) Parte ricorrente non specifica quali sarebbero queste circostanze eccezionali per cui la Corte avrebbe errato a ritenere il vincolo conformativo e non espropriativo, limitandosi a citare e la giurisprudenza sopra evidenziata, ma dandone una interpretazione non corretta,e a rilevare che entrambi i consulenti tecnici avevano classificato la porzione di terreno di che trattasi come reliquato, il che ovviamente non osta a che il giudice -peritus peritorum- valuti autonomamente in base a quanto risulta dagli atti la natura del vincolo imposto sul predetto terreno.

Anche per quanto attiene il terreno sub c) si tratta di censure generiche e di merito, che si limitano a criticare la motivazione per l'asserita assenza di un serio esame e di un valido e logico percorso motivazionale pur dando atto che la Corte ha affermato che questa porzione di terreno è in atto utilizzabile per la edificazione mentre in precedenza era terreno agricolo e quindi ha incrementato il valore, giudizio di merito di cui in questa sede non può sollecitarsi la revisione. 5.-Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 61, 115, 116 e 132 c.p.c.

I ricorrenti si lamentano della errata determinazione del valore di mercato del terreno di cui è causa.

Deducono che la sentenza deve essere cassata sul punto perché il percorso motivazionale è del tutto assente ed apparente, poiché se è vero che il giudice può agire quale peritus peritorum egli in quanto tale avrebbe dovuto dare conto dei criteri che conducevano al “ragionevole” decremento di valore prospettato rispetto a quelli fatti propri tanto dal giudice di primo grado che dal consulente tecnico d’ufficio nominato in sede di gravame dando riscontro di ciò mediante adeguata e logica motivazione circa gli elementi che, acquisiti al giudizio, giustificassero tale ultima stima. 6.- Il motivo è inammissibile condividendo con quello che precede la sua connotazione di censura generica e di merito.

La Corte d'appello, come sopra specificato , ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che non vi sia stato alcun decremento di valore con riferimento al terreno in questione in quanto trattasi di un terreno in precedenza a vocazione agricola divenuto edificabile a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, di cui è aumentato il valore di mercato e le potenzialità di sfruttamento edilizio economico considerando anche che la sua estensione è tutt'altro che minima, il che ne consente lo sfruttamento; il giudice d’appello ha peraltro osservato che la stessa consulenza tecnica aveva assegnato a detto terreno un valore maggiore di quello agricolo.

Si tratta quindi di un giudizio in punto di fatto logicamente e coerentemente motivato, con puntuale riscontro agli atti di causa e ai documenti che lo giustificano di cui in questa sede non si può sollecitare la revisione.

Ne consegue in accoglimento del primo motivo del ricorso , inammissibili il secondo e il terzo, la c assazione della sentenza impugnata e il rinvio in relazione al motivo accolto alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione , per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso , dichiara inammissibili il secondo e terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8790/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 197/2016depositata il 10/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - rispettivamente, i primi tre comproprietari per un terzo ciascuno e la quarta usufruttuaria di un terreno sito in Melissa - hanno convenuto in giudizio il Comune di Melissa, esponendo che, in forza di decreto del sindaco del 26 marzo 1985, il Comune aveva occupato una porzione di mq 6.398 del terreno di loro proprietà, al fine di espropriarla e di costruirvi un centro sportivo. Deducevano che il Comune aveva costruito l'impianto sportivo, ma sebbene nel decreto con cui era stata disposta l'occupazione temporanea e d'urgenza fosse stato previsto il termine di cinque anni per la trasformazione e l'espropriazione il Comune non aveva portato a compimento il procedimento di espropriazione nel suddetto termine, procedendo alla irreversibile trasformazione del fondo, divenendone in tal modo proprietario a titolo originario. Concludevano chiedendo l’indennizzo per l'occupazione legittima, per la perdita del diritto dominicale, per il mancato godimento del fondo e per la diminuzione del valore della parte residua, nonché per le immissioni ed i rumori di altro genere provenienti dall'impianto sportivo. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere alle pretese di controparte. Con sentenza n. 125/2004, il Tribunale di Crotone ha accolto le domande, condannando il Comune al pagamento di euro 62.830,00. In ordine alla quantificazione di tale valore, il Tribunale ha tenuto conto della natura agricola e non edificatoria dell’area e ha compreso nel calcolo i quozienti di terreno residuali (i cd. reliquati) non suscettibili, a seguito della realizzazione dell'opera, di capacità reddituale autonoma. Il giudice di prime cure ha altresì riconosciuto il diritto degli attori alla liquidazione dell'indennità per l'occupazione legittima, verificatasi nel periodo individuato tra il 20 aprile 1985 e il 20 aprile 1990, calcolandola in misura pari agli interessi legali sulla somma virtuale dell'espropriazione, oltre agli interessi legali, a far data dal 21 aprile 1990. Da ultimo, il Tribunale ha respinto le altre domande risarcitorie, atteso che la restante parte della proprietà dei ricorrenti non aveva subito un significativo deprezzamento. I Polito, dopo l’estinzione del diritto di usufrutto di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, hanno proposto appello. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere all'impugnazione proposta e formulando altresì appello incidentale per chiedere che fosse rivalutata l'estensione del terreno oggetto di causa e conseguentemente anche l'ammontare del risarcimento del danno. Con sentenza n. 197/2016 resa in data 10 febbraio 2016, la Corte d'appello di Catanzaro ha respinto l’appello principale e accolto l’appello incidentale. In particolare, la Corte d'appello, ai fini della determinazione del periodo di occupazione legittima ha rilevato che, sebbene prima della scadenza del termine di occupazione fosse intervenuta la proroga dello stesso con la legge n. 47/1988 e con l'art. 22 della legge n. 258/1991, di tali provvedimenti legislativi non poteva tenersi conto mancando un atto di proroga dell’apposito termine fissato dalla pubblica amministrazione che aveva dichiarato la pubblica utilità dell'opera e aveva fissato i termini originari. Di conseguenza, la Corte ha confermato quanto sul punto statuito dal Tribunale e ha fatto riferimento al valore del terreno al momento della scadenza del termine di occupazione legittima, non prorogato dall’autorità amministrativa, del 20 aprile 1990. Il giudice di secondo grado ha poi rideterminato l'estensione del terreno da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del risarcimento del danno da perdita del diritto dominicale e dell'indennità di espropriazione. Nello specifico, la Corte di merito ha escluso dal computo la porzione di terreno destinata a strada comunale, sul rilevo che lo stesso fosse rimasto nella disponibilità dei Polito e perché sullo stesso gravava un vincolo conformativo e non espropriativo, concernente non lo specifico bene ma l'intero assetto urbanistico della zona. Ha altresì escluso dal computo altra porzione di terreno non occupata dal Comune, di estensione tale da consentirne lo sfruttamento, sul rilievo che l'approvazione del piano regolatore generale ne aveva mutato la destinazione agricola, aumentandone le potenzialità di sfruttamento edilizio ed economico. Da ultimo, la Corte ha statuito che il valore di mercato del terreno trasformato doveva essere valutato con riguardo alla sua destinazione urbanistica al momento di scadenza dell'occupazione illegittima, quando il terreno era destinato a verde pubblico attrezzato sulla base del piano regolatore generale approvato nel 1989. Per questa ragione la Corte ha escluso che il fondo potesse essere considerato come edificabile, dovendo pertanto la valutazione del suo valore di mercato essere riferita alla sua consistenza di terreno non edificabile avente, in base alle sue caratteristiche estrinseche ed obiettive, destinazione d'uso a vigneto. Avverso la predetta sentenza i Polito hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Il Comune è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso , ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 della legge n. 47/1988, art. 22 della legge n. 258/1991 e art. 4 della legge n. 166/2002. I ricorrenti si lamentano della errata determinazione della durata della occupazione legittima per omesso conteggio delle due proroghe legali di cui all’art. 14 della legge n. 47/1988 e all’art. 22 della legge n. 258/1991 e della errata liquidazione della indennità di occupazione legittima. I ricorrenti osservano, riprendendo i principi espressi dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 6002/2011, che ciascuna di dette proroghe opera automaticamente, senza necessità di specifico provvedimento da parte della P.A.. Rilevano che a fugare ogni dubbio sulla inconsistenza di interpretazioni diverse era anche intervenuta la legge n. 166/2002 in base al cui art. 4 tutte le proroghe disposte dalla normativa emergenziale e, quindi, anche quelle introdotte dalle menzionate disposizioni legislative del 1988 e del 1991 devono intendersi con effetti retroattivo, riferite ai procedimenti espropriativi comunque “in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti”. Di conseguenza, il calcolo di indennità dell’occupazione legittima non deve fermarsi alla data del 20 aprile 1990, ma deve protrarsi fino a quella del 20 aprile 1994. 2.-Il motivo è fondato. Costituisce giurisprudenza costante di questa Corte cui il collegio intende dare continuità l’affermazione che «le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza stabilite da varie disposizioni di legge (nella specie, l'art. 22 della I. n. 158 del 1991) e di cui all'art. 4 della I. n. 166 del 2002 si applicano, con effetto retroattivo, anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle Amministrazioni precedenti», deponendo in tal senso sia la lettera della norma - che, con l'avverbio "anche" ("... riferite anche..."), manifesta l'intento del legislatore ad estendere gli effetti delle proroghe precedentemente disposte oltre i confini segnati ai termini di scadenza delle sole occupazioni d'urgenza - sia la "ratio legis", essendo diversamente inconcepibile il legittimo perdurare di un regime occupa torio temporaneo senza il corrispondente slittamento dei termini utili per l'emissione del decreto definitivo di esproprio. Pertanto qualora il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di un'opera sia stato prorogato tempestivamente dall'autorità espropriante prima della scadenza, anche ripetutamente, la dichiarazione resta efficace e il decreto di esproprio è quindi valido, se emesso prima dell'ultima scadenza; ne consegue che, non essendo configurabile alcuna carenza del potere amministrativo (nè in astratto, nè in concreto), è legittima l'attività manipolativa del bene del privato compiuta nel complessivo periodo di efficacia della dichiarazione (Cass. Sez. n. 28650/2020; Cass.11481/2016; cfr. Cass. S.U. 2630/2006;Cass.10216/2010). Ha dunque errato la Corte d’appello a ritenere che sebbene prima della scadenza del termine di occupazione fosse intervenuta la proroga dello stesso con la legge n. 47/1988 e con l'art. 22 della legge n. 258/1991, di tali provvedimenti legislativi non poteva tenersi conto mancando un atto di proroga dell’apposito termine fissato dalla pubblica amministrazione. 3.- Con il secondo motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n.3 e 4 c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., dell’art. art. 7 della legge n. 1150/1942, nonché la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 115, 116 e 132 c.p.c. I ricorrenti si lamentano della errata valutazione del danno risarcibile e sui cd. “reliquati”, deducendo che a fronte di un’occupazione del terreno per una estensione di mq. 6032, la Corte d’Appello ha convenuto sul fatto che la controversia tra le parti investe anche “altre porzioni di terreno rimaste nella proprietà degli appellanti [oggi ricorrenti] che facevano parte, in origine, del terreno in questione” ed ha affermato che in relazione ad essi “occorre verificare la perdita o meno del valore e se essa sia da ricondurre o meno ad attività illegittima del comune”. La Corte d’Appello ha individuato le porzioni di terreno da prendere in considerazione ai fini del risarcimento del danno individuandole in: a) una porzione di terreno di mq. 900 circa occupata dalla P.A., destinata a strada, irreversibilmente trasformata; b) una porzione di terreno di mq. 900 circa, non occupata dalla P.A., destinata a strada comunale dagli strumenti urbanistici; c) una restante porzione estesa circa mq. 2520, ricadente in “zona C2”. La Corte ha ritenuto che soltanto il terreno di cui alla lett. a) dovesse essere conteggiato nella determinazione del danno da risarcire. In relazione al terreno sub b), i ricorrenti lamentano che non è pensabile che il tratto de quo possa essere rimasto nella disponibilità degli attuali ricorrenti se il terreno è destinato a strada pubblica. Inoltre, sempre con riferimento al terreno sub b) i ricorrenti riprendono l’orientamento di Cass. 10 maggio 2013 n. 11236 , secondo cui la destinazione di un terreno a strada pubblica non è, di per sé, espressione di un potere di pianificazione esercitato in via astratta e generale ed il carattere conformativo della relativo previsione ricorre soltanto se il P.R.G. ha previsto la strada nell’ambito di una destinazione delle zone del territorio con limitazioni di ordine generale ricadenti su una pluralità indistinta di beni mentre sussiste, invece, un vincolo preordinato all’espropriazione ove ricorra una localizzazione lenticolare della strada, incidente su specifici beni e con un rilievo all’interno e a servizio delle singole zone. Per quanto riguarda la porzione sub c), i ricorrenti lamentano la perdita di valore della porzione medesima incrementata anche dalla abusiva realizzazione dell’opera pubblica la cui presenza è capace di tradursi in una sensibile compressione delle obiettive possibilità di utilizzazione del fondo. 4.-Il motivo è inammissibile. Le censure, peraltro generiche, tendono a sollecitare una revisione del giudizio di fatto reso dalla Corte di merito. Per quanto riguarda il terreno sub b), e cioè il terreno destinato a strada pubblica, la Corte ha rilevato in primo luogo che il bene è rimasto nella disponibilità materiale dei proprietari e cioè che non è stato interessato dalla trasformazione e che è gravato da un vincolo conformativo; detta destinazione risulta dallo strumento urbanistico a seguito dell'apposizione di vincoli di natura conformativa e non espropriativa in quanto non concernenti lo specifico bene ma l'intero assetto urbanistico di una zona molto vasta (intera frazione) La Corte si è quindi attenuta ai principi enunciati nella costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità peraltro citata anche dalla parte ricorrente, che distingue il vincolo conformativodal vincolo espropriativo, rilevando che la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi cui possono essere assoggettati i suoli, non dipende dal fatto che siano imposti mediante una determinata categoria di strumenti urbanistici, piuttosto che di un'altra, ma deve essere operata in relazione alla finalità perseguita in concreto dell'atto di pianificazione; ove con l'atto di pianificazione si provveda alla zonizzazione dell'intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da incidere su di una generalità di beni, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui essi ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo assume carattere conformativo ed influisce sulla determinazione del valore dell'area espropriata, mentre, ove si imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, il vincolo è da ritenersi preordinato all'espropriazione e da esso deve prescindersi nella stima dell'area (Cass. n.10289/2023; Cass., n.5803/2021; Cass. 16084/2018); seguendo questo criterio la Corte d’appello ha escluso che si tratti, nella specie, di un vincolo incidente su beni specifici trattandosi di un'intera frazione che attualmente risulta destinata a verde pubblico attrezzato sviluppo edilizio e viabilità. Si deve anche osservare che la destinazione a verde pubblico è di regola vincolo conformativo. Può rivelarsi, solo in via eccezionale, come vincolo preordinato all'esproprio - restando quindi irrilevante ai fini della determinazione della citata indennità - al concorrere di tutti i seguenti presupposti: a) che si traduca in un'imposizione a titolo particolare incidente su beni determinati al precipuo fine della precisa e puntuale localizzazione di un intervento edilizio che, per natura e scopo, sia d'esclusiva appropriazione e fruizione collettiva; b) che la relativa realizzazione risulti incompatibile con la proprietà privata e, perciò, presupponga ineluttabilmente, per il suo compimento, l'espropriazione del bene; c) che l'imposizione determini l'inedificabilità del bene colpito e, dunque, lo svuotamento del contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul suo godimento, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero da diminuirne in modo significativo il valore di scambio (Cass. n. 10325/2016; Cass.n. 23572/2017) Parte ricorrente non specifica quali sarebbero queste circostanze eccezionali per cui la Corte avrebbe errato a ritenere il vincolo conformativo e non espropriativo, limitandosi a citare e la giurisprudenza sopra evidenziata, ma dandone una interpretazione non corretta,e a rilevare che entrambi i consulenti tecnici avevano classificato la porzione di terreno di che trattasi come reliquato, il che ovviamente non osta a che il giudice -peritus peritorum- valuti autonomamente in base a quanto risulta dagli atti la natura del vincolo imposto sul predetto terreno. Anche per quanto attiene il terreno sub c) si tratta di censure generiche e di merito, che si limitano a criticare la motivazione per l'asserita assenza di un serio esame e di un valido e logico percorso motivazionale pur dando atto che la Corte ha affermato che questa porzione di terreno è in atto utilizzabile per la edificazione mentre in precedenza era terreno agricolo e quindi ha incrementato il valore, giudizio di merito di cui in questa sede non può sollecitarsi la revisione. 5.-Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 61, 115, 116 e 132 c.p.c. I ricorrenti si lamentano della errata determinazione del valore di mercato del terreno di cui è causa. Deducono che la sentenza deve essere cassata sul punto perché il percorso motivazionale è del tutto assente ed apparente, poiché se è vero che il giudice può agire quale peritus peritorum egli in quanto tale avrebbe dovuto dare conto dei criteri che conducevano al “ragionevole” decremento di valore prospettato rispetto a quelli fatti propri tanto dal giudice di primo grado che dal consulente tecnico d’ufficio nominato in sede di gravame dando riscontro di ciò mediante adeguata e logica motivazione circa gli elementi che, acquisiti al giudizio, giustificassero tale ultima stima. 6.- Il motivo è inammissibile condividendo con quello che precede la sua connotazione di censura generica e di merito. La Corte d'appello, come sopra specificato , ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che non vi sia stato alcun decremento di valore con riferimento al terreno in questione in quanto trattasi di un terreno in precedenza a vocazione agricola divenuto edificabile a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, di cui è aumentato il valore di mercato e le potenzialità di sfruttamento edilizio economico considerando anche che la sua estensione è tutt'altro che minima, il che ne consente lo sfruttamento; il giudice d’appello ha peraltro osservato che la stessa consulenza tecnica aveva assegnato a detto terreno un valore maggiore di quello agricolo. Si tratta quindi di un giudizio in punto di fatto logicamente e coerentemente motivato, con puntuale riscontro agli atti di causa e ai documenti che lo giustificano di cui in questa sede non si può sollecitare la revisione. Ne consegue in accoglimento del primo motivo del ricorso , inammissibili il secondo e il terzo, la c assazione della sentenza impugnata e il rinvio in relazione al motivo accolto alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione , per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso , dichiara inammissibili il secondo e terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazio
Decreto Cassazione n. 28808/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris