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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05132/2023

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32 ORDINANZA sul ricorso 25603/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè contro f2ea, .Zict( [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; - controricorrente - avverso la sentenza n. 812/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 19/7/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con citazione ritualmente notificata [OSCURATO:PERSONA], quale socio unico di [OSCURATO:SOCIETA]. - società non più esistente -„ conveniva davanti al Tribunale di Genova la [OSCURATO:SOCIETA] e il magistrato [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'accertamento della illiceità delle condotte tenute da quest'ultima come giudice delegato all'istruttoria prefallimentare, giudice relatore del Tribunale fallimentare di Grosseto e giudic:e dell'esecuzione immobiliare "in quanto esondanti i limiti" del suo potere d'ufficio, con dichiarazione della sua responsabilità per fatti riconducibili all'articolo 323 c.p. (abuso d'ufficio), e chiedendo altresì di condannare conseguentemente i convenuti a risarcire i danni quantificati in misura forfettaria per 5 milioni di euro; in subordine, qualora fosse stato accertato il dolo o la colpa grave della convenuta magistrato, chiedeva la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento dei danni nella misura di giustizia e comunque quantificati ancora in misura forfettaria per 5 milioni di euro; in ulteriore subordine, se fosse stato accertato il dolo e/o la colpa grave della convenuta magistrato in relazione alle violazioni contestate dall'attore, chiedeva la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento dei danni quantificati ancora in misura forfettaria per 5 milioni di euro. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio si costituiva, resistendo; rimaneva contumace l'altra convenuta.

Nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c. l'attore rinunciava espressamente ad ogni domanda nei confronti degli altri componenti del collegio fallimentare.

Con sentenza n. 3084/2018 il Tribunale rigettava ogni domanda attorea compensando le spese. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva la Presidenza del Consiglio.

La Corte d'appello di Genova, con sentenza n. 812/2021, rigettava il gravame. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in cinque motivi e illustrato anche con memoria, da cui si è difesa con controricorso la Presidenza del Consiglio.

Considerato che:

1. Il primo motivo denuncia, in relazione "al comma III dell'art. 360 c.p.c.", violazione degli articoli 6 e 7 I.fall., come vigenti dal 16 luglio 2006, dell'articolo 111 Cost. in riferimento al principio di imparzialità del giudice, dell'articolo 2

I. 13 aprile 1988 n. 117 "per errata applicazione dell'ipotesi di colpa lieve in relazione alla condotta complessivamente tenuta dal magistrato convenuto" e violazione dell'articolo 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 1.1 Si riporta (ricorso, pagine 8-10) uno stralcio della sentenza d'appello che preliminarmente, a pagina 7, si definisce "le motivazioni di diritto della Corte di Appello in merito alla questione delle indagini patrimoniali svolte d'ufficio dal giudice delegato nella procedura promossa da Syngenta" - peraltro dal contenuto delle pagine precedenti del ricorso non emerge alcunché che consenta di comprendere chi è Syngenta e quale ruolo ha nella vicenda -.

Si deduce dalla "lettura di questa parte motiva" di dovere "ribadire ciò che avevamo dedotto in via preliminare, ovvero che oggetto della domanda è la valutazione complessivamente tenuta dal Giudice convenuto, attraverso og singola decisione presa, sia come componente del Collegio, sia come giudice monocratico".

I giudici di merito avrebbero fornito però una "risposta giudiziale" insoddisfacente e scorretta "non essendovi corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato" in violazione dell'articolo 112 c.p.c., in quanto, "differentemente dall'esplicita richiesta dell'attore", vi sarebbe stata "una valutazione parcellizzata di ogni singola condotta" senza considerare "il vincolo teleologico ipotizzato dal ricorrente che unificava tutti questi atti".

In tal modo i giudici di merito avrebbero "perso il filo conduttore dell'azione, avendo affrontato la valutazione giuridica di queste singole condotte, senza metterle in correlazione alla stregua del risultato finale".

Il giudice d'appello, poi, avrebbe affermato che, "seppure esistevano normative e/o orientamenti giurisprudenziali contrari, vi era comunque una ragione giuridica giustificativa per ogni singola decisione presa dal magistrato", così giungendo ad "avallare le conseguenze inique lamentate in questo giudizio ... giustificando la produzione di un fallimento ingiusto" e ammettendo con questo anche i gravissimi danni patrimoniali e di immagine del ricorrente "di cui si è dato ampia prova in questo giudizio".

Dunque, contrariamente a quanto emerso in giudizio, sarebbe stata "garantita una protezione del tutto ingiustificata a questo magistrato che dovete rispondere dei danni procurati come accade ad ogni altro cittadino"; e il ricorrente si dichiara "deciso ad andare fino in fondo, se necessario anche fino alla Corte Europea della UE".

Il "primo atto ... palesemente attuato in inosservanza del principio di imparzialità" sarebbe "la delega di indagini patrimoniali svolte d'ufficio dal GD della procedura fallimentare nella procedura n. 14/2006 liquidata dalla [OSCURATO:SOCIETA] e promossa da Syngenta".

A questo asserto seguono ulteriori argomentazioni sulla necessità di valutare complessivamente, sull'avere il magistrato Gaetano presa un'iniziativa del tipo "fatta la legge fatto l'inganno", cioè ricorrere ad un espediente per superare un divieto; e il giudice d'appello non avrebbe correttamente ritenuto "che in quell'ambito processuale il Giudice delegato conservasse un potere di tipo inquisitorio" essendo già in vigore "la novella della legge fallimentare che introduceva divieto del fallimento di ufficio alla data del 17/7/2006"; ne sarebbe riprova "il fatto che il Tribunale fallimentare osservò solo formalmente l'introdotto divieto, respingendo l'istanza, provvedendo poi a segnalare l'insolvenza al PM nella sostanza, aggirando palesemente la novella", per cui non sarebbe "conferente" il richiamo del giudice d'appello "sulla possibilità del GD di effettuare quelle indagini" poiché "a fronte dell'art. 15 I.f. nel testo vigente alla data del provvedimento del 13.4.2006 (antecedente, dunque, alla novella n.5 del 2006) - unica norma dettata dal legislatore per la fase pre fallimentare - la legittimità di un siffatto potere, in capo ai giudici delegati, trovava proprio la sua giustificazione nella procedibilità d'ufficio della dichiarazione di fallimento".

Invece quando furono svolte le indagini sarebbe "indubbio che il Tribunale avesse perso il potere di dichiarare il fallimento di ufficio"; e infatti, "con un'obbedienza solo di facciata, non dichiarò il fallimento; ma per osservare nella sostanza il precetto lo stesso Tribunale, diretto e coordinato nelle scelte operative da parte del giudice dr.ssa Gaetano (la circostanza è ormai provata ex art. 115 c.p.c.), una volta accusata la desistenza del creditore procedente, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione della procedura e non mettere in atto una serie di manovre finalizzate in via surrettizia ad aggirare il divieto, ovvero segnalando l'insolvenza al PM per fargli presentare l'istanza".

Si sostiene altresì che da un "altro dato richiamato impropriamente dalla Corte risulta la supposta emergenza in giudizio dello stato di insolvenza, giusta l'allegazione della stessa da parte di Syngenta", che sarebbe "frutto di una speculazione completamente errata" poiché "la situazione di insolvenza della società, di cui alla segnalazione al PM, era unicamente emersa grazie alle indagini svolte dalla GDF"; e ciò sarebbe "del tutto intuitivo in quanto se la Syngenta avesse allegato lo stato di insolvenza della società, il GD non avrebbe avuto alcuna necessità di ricostruire lo stato patrimoniale della [OSCURATO:SOCIETA] tramite l'ausilio della GDF".

Ad avviso del ricorrente, occorrerebbe a questo punto "chiedersi perché il Tribunale fallimentare, coordinato dal giudice convenuto, non potesse operare in quella modalità", per la novellazione della legge fallimentare, e risponder , che era "perché l'insolvenza non era emersa nel novero della casistica ordinaria, ovvero previa allegazione delle parti nell'ambito di un giudizio civile, ma era stata oggetto di uno specifico accertamento svolto su impulso di parte del GD" Gaetano, nonostante la desistenza del creditore procedente e l'abrogazione del fallimento d'ufficio per cui nessuna norma processuale lo avrebbe consentito.

Così, invece, "il giudice ha dato un primo chiaro segnale del proprio modus operandi particolarmente disinibito, che poi ha mantenuto costantemente nella gestione di tutta la vicenda"; e comunque "questa attività sicuramente è solo un pezzo del mosaico, di per sé non decisiva ai fini dell'inquadramento dei profili di responsabilità del magistrato", per cui avrebbe dovuto essere vagliata, come chiesto dall'attore, "in collegamento funzionale con tutte le altre attività che abbiamo ampiamente indicato", da cui sarebbe emerso "il fine illecito che animava l'azione di questo giudice". 1.2 A questo punto si trascrive, nelle pagine 14-15 del ricorso, un ulteriore stralcio della motivazione della sentenza impugnata, per dimostrare come il giudice d'appello aveva ritenuto infondato l'asserto dell'attuale ricorrente che non si sarebbe potuto effettuare segnalazione al PM; e subito a seguito della trascrizione si ribadisce che la questione della segnalazione dell'insolvenza sarebbe stata anch'essa valutata in modo parcellizzato, non contestualizzandola con le altre azioni del "giudice convenuto", asserendo poi che, per stigmatizzare l'erroneità della valutazione della Corte su tale attività, "preme evidenziare che il Collegio del Tribunale fallimentare, diretto e coordinato dal GD...

Gaetano, ... provvide alla segnalazione dell'insolvenza, spendendo così una facoltà che in questo particolare ambito appariva non consentita", ed era sottovalutata dal giudice d'appello perché in realtà entrava in "un iter procedimentale formato da più parti, tutte dirette a provocare un fallimento d'ufficio" appena vietato.

Si sostiene poi che l'avere S.U. 9409/2013 interpretato l'articolo 7 1.fall. nel senso che il tribunale fallimentare avesse il potere di segnalare al PM lo stato di insolvenza anche in caso di desistenza dall'istanza di fallimento da parte de. . 6 1 creditori non costituirebbe un orientamento che possa "essere generalizzato", perché altrimenti sarebbe incompatibile con la lettera della riforma, che invece avrebbe mirato a "sottrarre questo potere al Tribunale rimettendolo alle parti, ovvero ai creditori e al PM"; e in un caso particolare di desistenza come quello in esame, una simile interpretazione "significherebbe abrogare ... il divieto del fallimento d'ufficio", violando i canoni ermeneutici nell'interpretare la norma.

Non rileverebbe, inoltre, il fatto che "l'attività è stata compiuta a giugno 2006 e quindi prima dell'entrata in vigore della legge", perché il Giudice sarebbe stato a conoscenza che si stesse svolgendo la fase transitoria e quindi che "sarebbe entrato in vigore di lì a poco ... il rigoroso divieto".

Si ribadisce poi che "un'iniziativa di un'indagine patrimoniale unilaterale promossa dal Giudice delegato a seguito della desistenza del creditore procedente ... renderebbe tamquam non esset il suddetto divieto del fallimento d'ufficio", per poi dichiarare: "Avremo modo di verificare se in sede di decisione del ricorso presente la Corte adita rimarrà ancorata all'errato orientamento espresso dalle SSUU ...".

La "condotta complessiva" del magistrato Gaetano, "sia come giudice monocratico che facente parte del Collegio", avrebbe dunque aggirato un divieto, "trascurando completamente il dettato della norma, piegata a personali istanze di giustizialismo", con un palese "comportamento gravemente colposo se non doloso, nell'applicare la normativa di riferimento, completamente manipolata a suo uso e consumo", per cui il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere tali condotte rispettose della legge, negando l'applicabilità "delle ipotesi più gravi di colpa" di cui all'art.2 della legge Vassalli". 1.3 Argomentando ancora sull'asserita illiceità della condotta del magistrato Gaetano, si afferma poi che non esiste "alcuna responsabilità del gruppo", cioè del collegio, per cui "il danneggiato potrà dunque agire sempre contro uno solo e contro tutti liberamente e sarà il danneggiante, se del caso, a vocare in manleva o in solidarietà gli altri".

Nella presente vicenda, tuttavia, la scelta di agire solo nei confronti del magistrato Gaetano "è sicuramente molto più articolata e profonda ed è stata peraltro ben argomentata, perché ... gli altri componenti del collegio non hanno realmente assunto alcuna paternità, neppure morale, rispetto a quelle inique decisioni, il cui unico artefice è stato correttamente identificato".

E non si comprende come il giudice d'appello "non abbia ben centrato il senso dell'azione, non realizzando la ragione per cui il ricorrente avesse abbandonato la domanda avverso gli altri componenti del Collegio, per il fatto che la loro partecipazione era da ritenere assolutamente occasionale", laddove il giudice convenuto sarebbe giunto a "scendere in campo in quella che è sembrata a tutti una sorta di «crociata personale»" e sarebbe stato l'unico a produrre il "danno reale", in quanto, "evidentemente infastidito dall'esito del giudizio di appello, ha proceduto senza alcun riguardo rispetto alla decisione della Corte di Appello di Firenze, abusando del proprio potere ed operando in modo tale da provocare nella sentenza gli effetti del fallimento revocato in modo irreparabile", sicché "la sentenza di revoca del fallimento, confermata dalla Cassazione, non ha mai potuto sortire alcun effetto sosta nzia le".

2. Il secondo motivo denuncia, in relazione ''al comma III dell'art. 360 c.p.c.", violazione dell'articolo 2

I. 117/1988 per "errata prospettazione dell'ipotesi di errore scusabile di diritto per la declaratoria del fallimento in assenza di audizione del parere del comitato dei creditori nell'ambito del concordato preventivo proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]" e violazione dell'articolo 117 l.fall.

Trascrivendo ancora una volta uno stralcio della motivazione della sentenza impugnata (pagine 21-23 del ricorso) in cui si è affermato, appunto, che prima dell'intervento delle Sezioni Unite con la sentenza 23 gennaio 2013 n. 1521 sussisteva divergenza nella interpretazione ("un ampio dibattito, non solo a livello dottrinale, ma anche giurisprudenziale") che tale intervento ha dovuto dirimere, affermando che spetta ai creditori, e non al giudice delegato al fallimento (come è avvenuto nel caso in esame), di valutare la convenienza economica della soluzione di concordato preventivo, si censura il magistrato Gaetano per avere, "quale componente del collegio che ha dichiarato in modo del tutto illegittimo l'inammissibilità del concordato preventivo senz l'audizione del comitato dei creditori", tenuto una condotta che "offre in realtà un ulteriore spunto investigativo rispetto all'ipotesi che l'attore intende dimostrare, ovvero l'ideazione a tavolino e la successiva messa in esecuzione di un piano per fare fallire la società, ... senza alcun riguardo né della legge né della decisione del giudice superiore che aveva annullato la sentenza, con prosecuzione degli effetti nonostante la revoca".

Anche sotto questo profilo la parcellizzarione della condotta non sarebbe "conferente allo scopo" e non risponderebbe" alle richieste svolte da parte attrice sul punto".

Comunque emergerebbe "anche nella valutazione dell'operato del giudice nella declaratoria del fallimento ... l'adozione di una valutazione obsoleta ed utilitaristica", aderendo a "un orientamento che già all'epoca appariva non solo assolutamente minoritario, ma anche completamente errato in relazione alle importanti innovazioni introdotte dalla riforma del concordato preventivo", per cui la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di concordato già all'epoca avrebbe integrato "un eccesso di potere", anziché "un'interpretazione elastica" dell'articolo 162 I.fall.

Pertanto questa attività, che per le ragioni addotte sarebbe completamente irrituale, "come poi hanno avuto modo di chiarire definitivamente le Sezioni Unite della Cassazione nel 2013", costituirebbe "un altro pezzo del mosaico che compone il novero degli atti dai quali emerge nel complesso la responsabilità" del magistrato Gaetano per violazione dell'articolo 2

I. 117/1988.

3. Il terzo motivo, ancora in relazione "al comma III dell'art. 360 c.p.c.", lamenta violazione o falsa applicazione dell'articolo 18 I.fall. e violazione dell'articolo 111 Cost.

"per violazione del principio di imparzialità da parte del giudice convenuto in relazione al problema dell'esecutività della sentenza di revoca del fallimento".

Il motivo viene introdotto mediante la trascrizione (pagine 24-26 del ricorso) del passo in cui la corte territoriale ha considerato il fatto che il magistrato Gaetano, quale giudice fallimentare, dopo che era stato accolto l'appello contro la sentenza che aveva dichiarato il fallimento, aveva continuato la sua attività, rilevando che l'articolo 18, nel testo vigente all'epoca, affermava c l'accoglimento dell'appello non sospendeva gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma, il quale a sua volta prevedeva che, proposto l'appello, il collegio, su richiesta di parte o del curatore, se ricorrevano gravi motivi poteva sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo; la sentenza qui impugnata ha ritenuto dunque non criticabile la condotta del giudice fallimentare Gaetano, considerato pure che la giurisprudenza di legittimità insegna che la sentenza dichiarativa di fallimento perde effetto soltanto con il passaggio in giudicato della successiva sentenza di revoca.

Sostiene il ricorrente che ciò sarebbe errato,, perché il magistrato "non solo ha ritenuto che la sentenza di revoca non fosse esecutiva (a nostro parere erroneamente ... ) ... ma ha operato fattivamente quale organo di parte, o errando, nella sua qualità di Giudice delegato", così da sospingere il curatore a "promuovere impugnazione allo scopo dli non far passare in giudicato la sentenza di revoca del provvedimento di cui la stessa era stata Relatore, ... per portare a termine il piano di demolizione della società".

Si asserisce che secondo "la dottrina più condivisibile" la sentenza di revoca sarebbe immediatamente esecutiva e che se fosse corretta invece l'interpretazione seguita dal giudice d'appello "allora quello che è capitato alla [OSCURATO:SOCIETA] è solo pura fantasia".

Comunque, anche qualora valesse la tesi della mancanza di esecutività della sentenza di revoca ex articolo 18 I.fall., "tale impostazione non è stata rispettata dallo stesso giudice nemmeno nelle attività compiute successivamente".

4. Il quarto motivo, in relazione "al comma V dell'art. 360 c.p.c.", denuncia violazione degli articoli 18 e 19 I.fall.

"per omessa e/o errata valutazione della caducazione degli effetti sostanziali della sentenza di revoca del fallimento, giusta la vendita forzata del bene, la mancata restituzione della contabilità al liquidatore, il mancato adempimento delle formalità ex art. 2490 e 2495 c.c.".

Il motivo si avvia con una trascrizione - nelle pagine 28-30 - ancora di uno stralcio della sentenza impugnata, che riconosce la non esecutorietà immediata della sentenza di revoca della sentenza di dichiarazione del fallimento con conseguente correttezza della condotta del magistrato Gaetano, che ha respinto le istanze di sospensione delle vendite di una rilevante parte degli immobili oggetto della proposta concordataria e ha proceduto alla loro vendita, così da rendere impossibile ritornare a tale proposta.

In tal modo avrebbe violato l'articolo 18, "perché ha fatto proseguire il fallimento a livello operativo, come se esecutiva fosse ancora la sentenza di fallimento nonostante la revoca", e non ha consentito alla società e al curatore di effettuare le comunicazioni di cui agli articoli 2490 e 2495 c.c., "di fatto quindi producendo la caducazione a monte degli effetti della revoca", per cui quando il giudice di legittimità ha confermato la relativa sentenza non ne sono discesi "effetti reali, perché la società ormai non era più esistente"; e quindi "ha di fatto reso arbitrariamente impraticabile la possibilità di presentare nuovamente la procedura di concordato preventivo vista la mancata restituzione della contabilità e la vendita del bene su cui il concordato si fondava".

Dopo avere argomentato a proposito di un verbale di una causa di esecuzione del Tribunale di Grosseto, si ripropone in sostanza la questione della esecutorietà della sentenza di revoca, e si aggiunge che, "a parte il problema" suddetto, "il giudice convenuto avrebbe doviuto prudentemente, come si confà ad un magistrato rigorosamente osservante" dell'articolo :111 Cost., "arrestare la propria opera (rectius corsa) in attesa di ogni definitiva decisione della Corte di Cassazione".

E il rifiuto della restituzione della contabilità al liquidatore sarebbe "assolutamente significativo" sull'elemento soggettivo che ha animato il magistrato nella gestione della vicenda"; ricorrerebbe la fattispecie più grave prevista dall'articolo 2

I. 117/1988, anche per avere chiesto parere sull'impugnazione al curatore fallimentare.

Il magistrato Gaetano avrebbe in effetti "impedito la società di riattivare la procedura di concordato preventivo, con violazione della norma di cui all'a . n. 160 L.F. che di fatto era procedura legittimamente azionabile dalla società tornata in bonis".

E, "come ampiamente ribadito negli scritti dei gradi precedenti, peraltro nemmeno oggetto di replica con gli effetti ex art. 115 c.p.c." lo scopo manifesto del magistrato sarebbe stato distruggere la società, "«rea» di due gravi violazioni, ovvero prima di aver «osato» ... presentare il concordato preventivo, procedura incredibilmente malvista da quel giudice nel tempo in cui ebbe a presiedere l'ufficio fallimentare e poi di aver impugnare (sic) con successo la sentenza di fallimento".

5. Il quinto motivo, in relazione "al comma III dell'art. 360 c.p.c.", denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c. 5.1 Il giudice d'appello avrebbe affermato "che parte appellante avrebbe richiamato più volte l'art. 115 c.p.c. rilevando che, nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., la [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe mosso «alcuna contestazione" per vari fatti, creandosi così gli effetti dell'articolo 115 c.p.c.

Erroneamente il giudice d'appello avrebbe preso la posizione riportata in un ulteriore stralcio della sentenza - trascritto nelle pagine 35-37 del ricorso -, e cioè che il riferimento dell'oggetto di non contestazione doveva essere a elementi specifici, e che se il fatto è allegato genericamente controparte è esonerata da una contestazione circostanziata.

Si afferma che ciò "non tiene conto della complessità delle argomentazioni svolte dal ricorrente nelle memorie ex art. 183c.p.c., che sono state oggetto di affannosa replica solo nelle conclusionali e quindi tardivamente".

Nelle pagine 7, 8 e 9 ss.

"l'attore ha esposto alcuni fatti, ricostruendo i comportamenti più significativi posti in essere da questo giudice, configuranti e descritti come l'espressione «draconiana» di un piano doloso prograrnmatico, attuato con una drammatica concatenazione di eventi ed azioni tutti correlati fra loro, al fine di provocare il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA], senza che ne ricorressero i presupposti di legge; allo stesso intento veniva illustrato che il giudice aveva anche proseguito la sua opera nella fase successiva al fallimento e alla revoca portando a termine il suo piano volto alla demolizione giuridica e patrimoniale della società, fino alla sua definitiva estinzione".

E tutti i "numerosi e complicati effetti processuali" dell'articolo 115 c.p.c. si sarebbero poi verificati per "tutte le argomentazioni in fatto", addotte nella prima memoria dell'art. 183 c.p.c. che non ha avuto replica. 5.2 Segue un elenco degli elementi fattuali c he si sarebbero addotti: "la ritrosia e pregiudizio che il giudice vantava verso la procedura di concordato preventivo", l'aver preordinato un piano doloso programmatico per far fallire e demolire la società" mediante una serie di atti (la richiesta di indagini patrimoniali alla Guardia di Finanza„ la segnalazione al PM dello stato di insolvenza della società, l'aver partecipato senza astensione al collegio che dichiarò fallimento dichiarando illegalmente l'inammissibilità del concordato senza attendere il parere del comitato dei creditori - entrando in conflitto di interessi per avere segnalato al PM di far dichiarare il fallimento -, l'aver proseguito la procedura fallimentare nonostante la sentenza della Corte d'appello di Firenze di revoca della dichiarazione di fallimento, l'aver omesso di sospendere la procedura esecutiva diretta dal curatore nonostante l'istanza della società a verbale dell'udienza del 16 luglio 2007 visto il suo ritorno in bonis, l'aver rigettato la richiesta di restituzione della contabilità da parte della società tornata in bonis, l'aver stimolato in pieno conflitto di interessi" l'impugnazione avverso la suddetta sentenza di revoca, l'aver proseguito nella vendita forzata del compendio immobiliare e l'aver omesso di vigilare sul prescritto deposito dei bilanci provocando la cancellazione ed estinzione della società dal 2010 ai sensi dell'articolo 2490, ultimo comma, c.c.), tutti così specifici che controparte doveva al riguardo prendere posizione.

Si rileva altresì che si era esibito un altro dato istruttorio significativo, anch'esso contestato tardivamente solo nelle memorie ex articolo 190 c.p.c., cioè che il magistrato Gaetano aveva fatto molte più procedure di concordato quando aveva lasciato il Tribunale di Grosseto trasferendosi nel Tribunale di Roma.

Vi sarebbe stato altresì un diktat del giudice delegato, essendo inserita nella memoria della curatela nel giudizio d'impugnazione della dichiarazione fallimento la "frase inquietante" per cui "la soluzione obbligata della crisi d'impresa è solo il fallimento": il che sarebbe "un vero e proprio abuso nei confronti di molti imprenditori", provocando di fatto l'impossibilità in stato di crisi di applicare l'articolo 160 I.fall. 5.3 La corte territoriale avrebbe errato anche nel non ravvisare nelle attività elencate più sopra un intento doloso e/o gravemente colposo da cui giungere alla responsabilità ex articolo 2

I. 117/1988; e dovrebbe comunque essere oggetto di censura da questa Suprema Corte l'interpretazione che il giudice d'appello ha adottato dell'articolo 115 c.p.c. 5.4 Si ribadisce infine che sussisterebbe l'elemento soggettivo della fattispecie di cui all'articolo 2 appena citato, ricorrendo altresì violazione "del diritto dell'Unione Europea" nonché travisamento dei fatti, non potendosi attribuire al magistrato Gaetano una mera superficialità nell'interpretazione delle norme, "bensì una lettura arbitraria ed utilitaristica, in violazione dei basilari principi di terzietà ed imparzialità del giudice". 5.5 II motivo si conclude richiamando integralmente quanto addotto in sede d'appello sul quantum del danno, sostenendo che la richiesta di 5 milioni di euro "non solo è stata dimostrata attraverso le prove, ma non è stata scrutinata, tantomeno contestata, integrando a tutti gli effetti un argomento passibile di ammissione ex art. 115 c.p.c., come ampiamente ribadito in sede di appello a cui si richiama".

6. In primo luogo deve rilevarsi che non sussistono nella premessa del ricorso - come pure neanche nei motivi successivi, che non sono formulati in modo tale da ricostruire compiutamente quel che manca in premessa - una sia pur sintetica descrizione dei fatti che l'attuale ricorrente aveva messo a base della sua pretesa nella citazione di primo grado, né alcuna indicazione in ordine a di che cosa sarebbero state oggetto le prove testimoniali assunte, né, infine, alcuna sintesi del contenuto dei motivi d'appello che l'attuale ricorrente aveva proposto.

Pertanto il ricorso presenta non pochi profili di inammissibiltà in riferimento al dettato dell'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c.

Qualora si volessero superare comunque tali profili, valgano le seguenti osservazioni sulla inconsistenza del suo contenuto.

7. Il primo motivo presenta una illustrazione formulata miscelando elementi di fatto (ripetendo sovente l'asserto che la condotta del magistrato Gaetano avrebbe dovuto non essere parcellizzata ma contestualizzata nel suo fine illecito) con alcuni, insufficienti ed assertivi, elementi di diritto, ma comunque in modo tale che il fatto prevalga al punto da costruire un terzo grado di merito; e per di più il motivo non dimostra neppure la necessaria autosufficienza in riferimento agli atti da cui emergerebbe quel che confusamente espone.

8. A prescindere dagli elementi di inammissibilità già sopra richiamati, il secondo motivo risulta puramente assertivo e non confuta in modo specifico quello che ha evidenziato la corte territoriale, ovvero che l'interpretazione oggetto della questione all'epoca non era uniforme, e proprio per sciogliere questa incertezza dovettero intervenire le Sezioni Unite: intervento che avvenne ben dopo gli atti attribuibili al magistrato Gaetano - il decreto di rigetto del concordato e la dichiarazione di fallimento risalgono al 2006, sette anni prima, come rimarca il giudice d'appello proprio nel passo riportato all'inizio del motivo -.

Anche qui ricorre pertanto un ulteriore profilo di inammissibilità.

9. Il terzo motivo, se non sussistesse la già constatata inammissibilità del ricorso, sarebbe comunque evidentemente infondato, in quanto la non esecutorietà della sentenza di revoca non passata in giudicato è affermata da giurisprudenza consolidata, e dunque sia da quella citata dal giudice d'appello (Cass. sez. 1, 27 maggio 2013 n. 13100: "Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento - la cui esecutività in via provvisoria, disposta dall'art. 16, secondo comma, legge fall., non è suscettibile di sospensione, in considerazione della finalità della procedura fallimentare, diretta a privilegia gli interessi generali dei creditori rispetto all'interesse del debitore - possono essere rimossi, sia quanto alla determinazione dello "status" di fallito e sia quanto agli aspetti conservativi che al medesimo si ricollegano, soltanto col passaggio in giudicato della successiva sentenza di revoca resa in sede di opposizione, mentre anteriormente a tale momento può provvedersi, in via esclusivamente discrezionale, alla sospensione dell'attività liquida toria, principi su cui non hanno inciso le riforme del 2006 e del 2007.

Risultano, infatti, ancora in vigore sia l'art. 16, secondo comma, legge fa Il. sia il principio della non sospensione della sentenza di fallimento per effetto della proposizione del reclamo, restando possibile, in tale caso, solo sospendere, ex art. 19 legge fa/I., la liquidazione dell'attivo."), sia dalle successive (tra gli arresti massimati seguenti in tal senso si sono pronunciate, fino ad epoca assai recente, Cass. sez. 1, 29 luglio 2014 n. 17191, Cass. sez. 6-1, ord. 17 gennaio 2018 n. 1073 e Cass. sez. 3, ord. 3 agosto 2021 n. 22153).

L'argomento finale per cui il giudice Gaetano non avrebbe rispettato comunque la mancanza di esecutività affermata da tale giurisprudenza "nemmeno nelle attività compiute successivamente" non ha alcun senso, in quanto, se la revoca non era esecutiva, aveva il potere/dovere di procedere con le sue attività di giudice delegato al fallimento.

10. Infine, il quarto motivo ripropone, in sostanza, con maggiore presenza di elementi fattuali e insinuazioni/asserzioni contro la condotta del magistrato, quando era stato veicolato dal motivo precedente, e il quinto patisce una evidente carenza di autosufficienza.

11. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, le spese vive rimanendo limitate a quelle - eventualmente - prenotate a debito (cfr. Cass. sez. 2, ord. 11 settembre 2018 n. 22014).

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
32 ORDINANZA sul ricorso 25603/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè contro f2ea, .Zict( [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; - controricorrente - avverso la sentenza n. 812/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 19/7/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con citazione ritualmente notificata [OSCURATO:PERSONA], quale socio unico di [OSCURATO:SOCIETA]. - società non più esistente -„ conveniva davanti al Tribunale di Genova la [OSCURATO:SOCIETA] e il magistrato [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'accertamento della illiceità delle condotte tenute da quest'ultima come giudice delegato all'istruttoria prefallimentare, giudice relatore del Tribunale fallimentare di Grosseto e giudic:e dell'esecuzione immobiliare "in quanto esondanti i limiti" del suo potere d'ufficio, con dichiarazione della sua responsabilità per fatti riconducibili all'articolo 323 c.p. (abuso d'ufficio), e chiedendo altresì di condannare conseguentemente i convenuti a risarcire i danni quantificati in misura forfettaria per 5 milioni di euro; in subordine, qualora fosse stato accertato il dolo o la colpa grave della convenuta magistrato, chiedeva la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento dei danni nella misura di giustizia e comunque quantificati ancora in misura forfettaria per 5 milioni di euro; in ulteriore subordine, se fosse stato accertato il dolo e/o la colpa grave della convenuta magistrato in relazione alle violazioni contestate dall'attore, chiedeva la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento dei danni quantificati ancora in misura forfettaria per 5 milioni di euro. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio si costituiva, resistendo; rimaneva contumace l'altra convenuta. Nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c. l'attore rinunciava espressamente ad ogni domanda nei confronti degli altri componenti del collegio fallimentare. Con sentenza n. 3084/2018 il Tribunale rigettava ogni domanda attorea compensando le spese. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva la Presidenza del Consiglio. La Corte d'appello di Genova, con sentenza n. 812/2021, rigettava il gravame. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in cinque motivi e illustrato anche con memoria, da cui si è difesa con controricorso la Presidenza del Consiglio. Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia, in relazione "al comma III dell'art. 360 c.p.c.", violazione degli articoli 6 e 7 I.fall., come vigenti dal 16 luglio 2006, dell'articolo 111 Cost. in riferimento al principio di imparzialità del giudice, dell'articolo 2 I. 13 aprile 1988 n. 117 "per errata applicazione dell'ipotesi di colpa lieve in relazione alla condotta complessivamente tenuta dal magistrato convenuto" e violazione dell'articolo 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 1.1 Si riporta (ricorso, pagine 8-10) uno stralcio della sentenza d'appello che preliminarmente, a pagina 7, si definisce "le motivazioni di diritto della Corte di Appello in merito alla questione delle indagini patrimoniali svolte d'ufficio dal giudice delegato nella procedura promossa da Syngenta" - peraltro dal contenuto delle pagine precedenti del ricorso non emerge alcunché che consenta di comprendere chi è Syngenta e quale ruolo ha nella vicenda -. Si deduce dalla "lettura di questa parte motiva" di dovere "ribadire ciò che avevamo dedotto in via preliminare, ovvero che oggetto della domanda è la valutazione complessivamente tenuta dal Giudice convenuto, attraverso og singola decisione presa, sia come componente del Collegio, sia come giudice monocratico". I giudici di merito avrebbero fornito però una "risposta giudiziale" insoddisfacente e scorretta "non essendovi corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato" in violazione dell'articolo 112 c.p.c., in quanto, "differentemente dall'esplicita richiesta dell'attore", vi sarebbe stata "una valutazione parcellizzata di ogni singola condotta" senza considerare "il vincolo teleologico ipotizzato dal ricorrente che unificava tutti questi atti". In tal modo i giudici di merito avrebbero "perso il filo conduttore dell'azione, avendo affrontato la valutazione giuridica di queste singole condotte, senza metterle in correlazione alla stregua del risultato finale". Il giudice d'appello, poi, avrebbe affermato che, "seppure esistevano normative e/o orientamenti giurisprudenziali contrari, vi era comunque una ragione giuridica giustificativa per ogni singola decisione presa dal magistrato", così giungendo ad "avallare le conseguenze inique lamentate in questo giudizio ... giustificando la produzione di un fallimento ingiusto" e ammettendo con questo anche i gravissimi danni patrimoniali e di immagine del ricorrente "di cui si è dato ampia prova in questo giudizio". Dunque, contrariamente a quanto emerso in giudizio, sarebbe stata "garantita una protezione del tutto ingiustificata a questo magistrato che dovete rispondere dei danni procurati come accade ad ogni altro cittadino"; e il ricorrente si dichiara "deciso ad andare fino in fondo, se necessario anche fino alla Corte Europea della UE". Il "primo atto ... palesemente attuato in inosservanza del principio di imparzialità" sarebbe "la delega di indagini patrimoniali svolte d'ufficio dal GD della procedura fallimentare nella procedura n. 14/2006 liquidata dalla [OSCURATO:SOCIETA] e promossa da Syngenta". A questo asserto seguono ulteriori argomentazioni sulla necessità di valutare complessivamente, sull'avere il magistrato Gaetano presa un'iniziativa del tipo "fatta la legge fatto l'inganno", cioè ricorrere ad un espediente per superare un divieto; e il giudice d'appello non avrebbe correttamente ritenuto "che in quell'ambito processuale il Giudice delegato conservasse un potere di tipo inquisitorio" essendo già in vigore "la novella della legge fallimentare che introduceva divieto del fallimento di ufficio alla data del 17/7/2006"; ne sarebbe riprova "il fatto che il Tribunale fallimentare osservò solo formalmente l'introdotto divieto, respingendo l'istanza, provvedendo poi a segnalare l'insolvenza al PM nella sostanza, aggirando palesemente la novella", per cui non sarebbe "conferente" il richiamo del giudice d'appello "sulla possibilità del GD di effettuare quelle indagini" poiché "a fronte dell'art. 15 I.f. nel testo vigente alla data del provvedimento del 13.4.2006 (antecedente, dunque, alla novella n.5 del 2006) - unica norma dettata dal legislatore per la fase pre fallimentare - la legittimità di un siffatto potere, in capo ai giudici delegati, trovava proprio la sua giustificazione nella procedibilità d'ufficio della dichiarazione di fallimento". Invece quando furono svolte le indagini sarebbe "indubbio che il Tribunale avesse perso il potere di dichiarare il fallimento di ufficio"; e infatti, "con un'obbedienza solo di facciata, non dichiarò il fallimento; ma per osservare nella sostanza il precetto lo stesso Tribunale, diretto e coordinato nelle scelte operative da parte del giudice dr.ssa Gaetano (la circostanza è ormai provata ex art. 115 c.p.c.), una volta accusata la desistenza del creditore procedente, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione della procedura e non mettere in atto una serie di manovre finalizzate in via surrettizia ad aggirare il divieto, ovvero segnalando l'insolvenza al PM per fargli presentare l'istanza". Si sostiene altresì che da un "altro dato richiamato impropriamente dalla Corte risulta la supposta emergenza in giudizio dello stato di insolvenza, giusta l'allegazione della stessa da parte di Syngenta", che sarebbe "frutto di una speculazione completamente errata" poiché "la situazione di insolvenza della società, di cui alla segnalazione al PM, era unicamente emersa grazie alle indagini svolte dalla GDF"; e ciò sarebbe "del tutto intuitivo in quanto se la Syngenta avesse allegato lo stato di insolvenza della società, il GD non avrebbe avuto alcuna necessità di ricostruire lo stato patrimoniale della [OSCURATO:SOCIETA] tramite l'ausilio della GDF". Ad avviso del ricorrente, occorrerebbe a questo punto "chiedersi perché il Tribunale fallimentare, coordinato dal giudice convenuto, non potesse operare in quella modalità", per la novellazione della legge fallimentare, e risponder , che era "perché l'insolvenza non era emersa nel novero della casistica ordinaria, ovvero previa allegazione delle parti nell'ambito di un giudizio civile, ma era stata oggetto di uno specifico accertamento svolto su impulso di parte del GD" Gaetano, nonostante la desistenza del creditore procedente e l'abrogazione del fallimento d'ufficio per cui nessuna norma processuale lo avrebbe consentito. Così, invece, "il giudice ha dato un primo chiaro segnale del proprio modus operandi particolarmente disinibito, che poi ha mantenuto costantemente nella gestione di tutta la vicenda"; e comunque "questa attività sicuramente è solo un pezzo del mosaico, di per sé non decisiva ai fini dell'inquadramento dei profili di responsabilità del magistrato", per cui avrebbe dovuto essere vagliata, come chiesto dall'attore, "in collegamento funzionale con tutte le altre attività che abbiamo ampiamente indicato", da cui sarebbe emerso "il fine illecito che animava l'azione di questo giudice". 1.2 A questo punto si trascrive, nelle pagine 14-15 del ricorso, un ulteriore stralcio della motivazione della sentenza impugnata, per dimostrare come il giudice d'appello aveva ritenuto infondato l'asserto dell'attuale ricorrente che non si sarebbe potuto effettuare segnalazione al PM; e subito a seguito della trascrizione si ribadisce che la questione della segnalazione dell'insolvenza sarebbe stata anch'essa valutata in modo parcellizzato, non contestualizzandola con le altre azioni del "giudice convenuto", asserendo poi che, per stigmatizzare l'erroneità della valutazione della Corte su tale attività, "preme evidenziare che il Collegio del Tribunale fallimentare, diretto e coordinato dal GD... Gaetano, ... provvide alla segnalazione dell'insolvenza, spendendo così una facoltà che in questo particolare ambito appariva non consentita", ed era sottovalutata dal giudice d'appello perché in realtà entrava in "un iter procedimentale formato da più parti, tutte dirette a provocare un fallimento d'ufficio" appena vietato. Si sostiene poi che l'avere S.U. 9409/2013 interpretato l'articolo 7 1.fall. nel senso che il tribunale fallimentare avesse il potere di segnalare al PM lo stato di insolvenza anche in caso di desistenza dall'istanza di fallimento da parte de. . 6 1 creditori non costituirebbe un orientamento che possa "essere generalizzato", perché altrimenti sarebbe incompatibile con la lettera della riforma, che invece avrebbe mirato a "sottrarre questo potere al Tribunale rimettendolo alle parti, ovvero ai creditori e al PM"; e in un caso particolare di desistenza come quello in esame, una simile interpretazione "significherebbe abrogare ... il divieto del fallimento d'ufficio", violando i canoni ermeneutici nell'interpretare la norma. Non rileverebbe, inoltre, il fatto che "l'attività è stata compiuta a giugno 2006 e quindi prima dell'entrata in vigore della legge", perché il Giudice sarebbe stato a conoscenza che si stesse svolgendo la fase transitoria e quindi che "sarebbe entrato in vigore di lì a poco ... il rigoroso divieto". Si ribadisce poi che "un'iniziativa di un'indagine patrimoniale unilaterale promossa dal Giudice delegato a seguito della desistenza del creditore procedente ... renderebbe tamquam non esset il suddetto divieto del fallimento d'ufficio", per poi dichiarare: "Avremo modo di verificare se in sede di decisione del ricorso presente la Corte adita rimarrà ancorata all'errato orientamento espresso dalle SSUU ...". La "condotta complessiva" del magistrato Gaetano, "sia come giudice monocratico che facente parte del Collegio", avrebbe dunque aggirato un divieto, "trascurando completamente il dettato della norma, piegata a personali istanze di giustizialismo", con un palese "comportamento gravemente colposo se non doloso, nell'applicare la normativa di riferimento, completamente manipolata a suo uso e consumo", per cui il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere tali condotte rispettose della legge, negando l'applicabilità "delle ipotesi più gravi di colpa" di cui all'art.2 della legge Vassalli". 1.3 Argomentando ancora sull'asserita illiceità della condotta del magistrato Gaetano, si afferma poi che non esiste "alcuna responsabilità del gruppo", cioè del collegio, per cui "il danneggiato potrà dunque agire sempre contro uno solo e contro tutti liberamente e sarà il danneggiante, se del caso, a vocare in manleva o in solidarietà gli altri". Nella presente vicenda, tuttavia, la scelta di agire solo nei confronti del magistrato Gaetano "è sicuramente molto più articolata e profonda ed è stata peraltro ben argomentata, perché ... gli altri componenti del collegio non hanno realmente assunto alcuna paternità, neppure morale, rispetto a quelle inique decisioni, il cui unico artefice è stato correttamente identificato". E non si comprende come il giudice d'appello "non abbia ben centrato il senso dell'azione, non realizzando la ragione per cui il ricorrente avesse abbandonato la domanda avverso gli altri componenti del Collegio, per il fatto che la loro partecipazione era da ritenere assolutamente occasionale", laddove il giudice convenuto sarebbe giunto a "scendere in campo in quella che è sembrata a tutti una sorta di «crociata personale»" e sarebbe stato l'unico a produrre il "danno reale", in quanto, "evidentemente infastidito dall'esito del giudizio di appello, ha proceduto senza alcun riguardo rispetto alla decisione della Corte di Appello di Firenze, abusando del proprio potere ed operando in modo tale da provocare nella sentenza gli effetti del fallimento revocato in modo irreparabile", sicché "la sentenza di revoca del fallimento, confermata dalla Cassazione, non ha mai potuto sortire alcun effetto sosta nzia le". 2. Il secondo motivo denuncia, in relazione ''al comma III dell'art. 360 c.p.c.", violazione dell'articolo 2 I. 117/1988 per "errata prospettazione dell'ipotesi di errore scusabile di diritto per la declaratoria del fallimento in assenza di audizione del parere del comitato dei creditori nell'ambito del concordato preventivo proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]" e violazione dell'articolo 117 l.fall. Trascrivendo ancora una volta uno stralcio della motivazione della sentenza impugnata (pagine 21-23 del ricorso) in cui si è affermato, appunto, che prima dell'intervento delle Sezioni Unite con la sentenza 23 gennaio 2013 n. 1521 sussisteva divergenza nella interpretazione ("un ampio dibattito, non solo a livello dottrinale, ma anche giurisprudenziale") che tale intervento ha dovuto dirimere, affermando che spetta ai creditori, e non al giudice delegato al fallimento (come è avvenuto nel caso in esame), di valutare la convenienza economica della soluzione di concordato preventivo, si censura il magistrato Gaetano per avere, "quale componente del collegio che ha dichiarato in modo del tutto illegittimo l'inammissibilità del concordato preventivo senz l'audizione del comitato dei creditori", tenuto una condotta che "offre in realtà un ulteriore spunto investigativo rispetto all'ipotesi che l'attore intende dimostrare, ovvero l'ideazione a tavolino e la successiva messa in esecuzione di un piano per fare fallire la società, ... senza alcun riguardo né della legge né della decisione del giudice superiore che aveva annullato la sentenza, con prosecuzione degli effetti nonostante la revoca". Anche sotto questo profilo la parcellizzarione della condotta non sarebbe "conferente allo scopo" e non risponderebbe" alle richieste svolte da parte attrice sul punto". Comunque emergerebbe "anche nella valutazione dell'operato del giudice nella declaratoria del fallimento ... l'adozione di una valutazione obsoleta ed utilitaristica", aderendo a "un orientamento che già all'epoca appariva non solo assolutamente minoritario, ma anche completamente errato in relazione alle importanti innovazioni introdotte dalla riforma del concordato preventivo", per cui la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di concordato già all'epoca avrebbe integrato "un eccesso di potere", anziché "un'interpretazione elastica" dell'articolo 162 I.fall. Pertanto questa attività, che per le ragioni addotte sarebbe completamente irrituale, "come poi hanno avuto modo di chiarire definitivamente le Sezioni Unite della Cassazione nel 2013", costituirebbe "un altro pezzo del mosaico che compone il novero degli atti dai quali emerge nel complesso la responsabilità" del magistrato Gaetano per violazione dell'articolo 2 I. 117/1988. 3. Il terzo motivo, ancora in relazione "al comma III dell'art. 360 c.p.c.", lamenta violazione o falsa applicazione dell'articolo 18 I.fall. e violazione dell'articolo 111 Cost. "per violazione del principio di imparzialità da parte del giudice convenuto in relazione al problema dell'esecutività della sentenza di revoca del fallimento". Il motivo viene introdotto mediante la trascrizione (pagine 24-26 del ricorso) del passo in cui la corte territoriale ha considerato il fatto che il magistrato Gaetano, quale giudice fallimentare, dopo che era stato accolto l'appello contro la sentenza che aveva dichiarato il fallimento, aveva continuato la sua attività, rilevando che l'articolo 18, nel testo vigente all'epoca, affermava c l'accoglimento dell'appello non sospendeva gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma, il quale a sua volta prevedeva che, proposto l'appello, il collegio, su richiesta di parte o del curatore, se ricorrevano gravi motivi poteva sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo; la sentenza qui impugnata ha ritenuto dunque non criticabile la condotta del giudice fallimentare Gaetano, considerato pure che la giurisprudenza di legittimità insegna che la sentenza dichiarativa di fallimento perde effetto soltanto con il passaggio in giudicato della successiva sentenza di revoca. Sostiene il ricorrente che ciò sarebbe errato,, perché il magistrato "non solo ha ritenuto che la sentenza di revoca non fosse esecutiva (a nostro parere erroneamente ... ) ... ma ha operato fattivamente quale organo di parte, o errando, nella sua qualità di Giudice delegato", così da sospingere il curatore a "promuovere impugnazione allo scopo dli non far passare in giudicato la sentenza di revoca del provvedimento di cui la stessa era stata Relatore, ... per portare a termine il piano di demolizione della società". Si asserisce che secondo "la dottrina più condivisibile" la sentenza di revoca sarebbe immediatamente esecutiva e che se fosse corretta invece l'interpretazione seguita dal giudice d'appello "allora quello che è capitato alla [OSCURATO:SOCIETA] è solo pura fantasia". Comunque, anche qualora valesse la tesi della mancanza di esecutività della sentenza di revoca ex articolo 18 I.fall., "tale impostazione non è stata rispettata dallo stesso giudice nemmeno nelle attività compiute successivamente". 4. Il quarto motivo, in relazione "al comma V dell'art. 360 c.p.c.", denuncia violazione degli articoli 18 e 19 I.fall. "per omessa e/o errata valutazione della caducazione degli effetti sostanziali della sentenza di revoca del fallimento, giusta la vendita forzata del bene, la mancata restituzione della contabilità al liquidatore, il mancato adempimento delle formalità ex art. 2490 e 2495 c.c.". Il motivo si avvia con una trascrizione - nelle pagine 28-30 - ancora di uno stralcio della sentenza impugnata, che riconosce la non esecutorietà immediata della sentenza di revoca della sentenza di dichiarazione del fallimento con conseguente correttezza della condotta del magistrato Gaetano, che ha respinto le istanze di sospensione delle vendite di una rilevante parte degli immobili oggetto della proposta concordataria e ha proceduto alla loro vendita, così da rendere impossibile ritornare a tale proposta. In tal modo avrebbe violato l'articolo 18, "perché ha fatto proseguire il fallimento a livello operativo, come se esecutiva fosse ancora la sentenza di fallimento nonostante la revoca", e non ha consentito alla società e al curatore di effettuare le comunicazioni di cui agli articoli 2490 e 2495 c.c., "di fatto quindi producendo la caducazione a monte degli effetti della revoca", per cui quando il giudice di legittimità ha confermato la relativa sentenza non ne sono discesi "effetti reali, perché la società ormai non era più esistente"; e quindi "ha di fatto reso arbitrariamente impraticabile la possibilità di presentare nuovamente la procedura di concordato preventivo vista la mancata restituzione della contabilità e la vendita del bene su cui il concordato si fondava". Dopo avere argomentato a proposito di un verbale di una causa di esecuzione del Tribunale di Grosseto, si ripropone in sostanza la questione della esecutorietà della sentenza di revoca, e si aggiunge che, "a parte il problema" suddetto, "il giudice convenuto avrebbe doviuto prudentemente, come si confà ad un magistrato rigorosamente osservante" dell'articolo :111 Cost., "arrestare la propria opera (rectius corsa) in attesa di ogni definitiva decisione della Corte di Cassazione". E il rifiuto della restituzione della contabilità al liquidatore sarebbe "assolutamente significativo" sull'elemento soggettivo che ha animato il magistrato nella gestione della vicenda"; ricorrerebbe la fattispecie più grave prevista dall'articolo 2 I. 117/1988, anche per avere chiesto parere sull'impugnazione al curatore fallimentare. Il magistrato Gaetano avrebbe in effetti "impedito la società di riattivare la procedura di concordato preventivo, con violazione della norma di cui all'a . n. 160 L.F. che di fatto era procedura legittimamente azionabile dalla società tornata in bonis". E, "come ampiamente ribadito negli scritti dei gradi precedenti, peraltro nemmeno oggetto di replica con gli effetti ex art. 115 c.p.c." lo scopo manifesto del magistrato sarebbe stato distruggere la società, "«rea» di due gravi violazioni, ovvero prima di aver «osato» ... presentare il concordato preventivo, procedura incredibilmente malvista da quel giudice nel tempo in cui ebbe a presiedere l'ufficio fallimentare e poi di aver impugnare (sic) con successo la sentenza di fallimento". 5. Il quinto motivo, in relazione "al comma III dell'art. 360 c.p.c.", denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c. 5.1 Il giudice d'appello avrebbe affermato "che parte appellante avrebbe richiamato più volte l'art. 115 c.p.c. rilevando che, nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., la [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe mosso «alcuna contestazione" per vari fatti, creandosi così gli effetti dell'articolo 115 c.p.c. Erroneamente il giudice d'appello avrebbe preso la posizione riportata in un ulteriore stralcio della sentenza - trascritto nelle pagine 35-37 del ricorso -, e cioè che il riferimento dell'oggetto di non contestazione doveva essere a elementi specifici, e che se il fatto è allegato genericamente controparte è esonerata da una contestazione circostanziata. Si afferma che ciò "non tiene conto della complessità delle argomentazioni svolte dal ricorrente nelle memorie ex art. 183c.p.c., che sono state oggetto di affannosa replica solo nelle conclusionali e quindi tardivamente". Nelle pagine 7, 8 e 9 ss. "l'attore ha esposto alcuni fatti, ricostruendo i comportamenti più significativi posti in essere da questo giudice, configuranti e descritti come l'espressione «draconiana» di un piano doloso prograrnmatico, attuato con una drammatica concatenazione di eventi ed azioni tutti correlati fra loro, al fine di provocare il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA], senza che ne ricorressero i presupposti di legge; allo stesso intento veniva illustrato che il giudice aveva anche proseguito la sua opera nella fase successiva al fallimento e alla revoca portando a termine il suo piano volto alla demolizione giuridica e patrimoniale della società, fino alla sua definitiva estinzione". E tutti i "numerosi e complicati effetti processuali" dell'articolo 115 c.p.c. si sarebbero poi verificati per "tutte le argomentazioni in fatto", addotte nella prima memoria dell'art. 183 c.p.c. che non ha avuto replica. 5.2 Segue un elenco degli elementi fattuali c he si sarebbero addotti: "la ritrosia e pregiudizio che il giudice vantava verso la procedura di concordato preventivo", l'aver preordinato un piano doloso programmatico per far fallire e demolire la società" mediante una serie di atti (la richiesta di indagini patrimoniali alla Guardia di Finanza„ la segnalazione al PM dello stato di insolvenza della società, l'aver partecipato senza astensione al collegio che dichiarò fallimento dichiarando illegalmente l'inammissibilità del concordato senza attendere il parere del comitato dei creditori - entrando in conflitto di interessi per avere segnalato al PM di far dichiarare il fallimento -, l'aver proseguito la procedura fallimentare nonostante la sentenza della Corte d'appello di Firenze di revoca della dichiarazione di fallimento, l'aver omesso di sospendere la procedura esecutiva diretta dal curatore nonostante l'istanza della società a verbale dell'udienza del 16 luglio 2007 visto il suo ritorno in bonis, l'aver rigettato la richiesta di restituzione della contabilità da parte della società tornata in bonis, l'aver stimolato in pieno conflitto di interessi" l'impugnazione avverso la suddetta sentenza di revoca, l'aver proseguito nella vendita forzata del compendio immobiliare e l'aver omesso di vigilare sul prescritto deposito dei bilanci provocando la cancellazione ed estinzione della società dal 2010 ai sensi dell'articolo 2490, ultimo comma, c.c.), tutti così specifici che controparte doveva al riguardo prendere posizione. Si rileva altresì che si era esibito un altro dato istruttorio significativo, anch'esso contestato tardivamente solo nelle memorie ex articolo 190 c.p.c., cioè che il magistrato Gaetano aveva fatto molte più procedure di concordato quando aveva lasciato il Tribunale di Grosseto trasferendosi nel Tribunale di Roma. Vi sarebbe stato altresì un diktat del giudice delegato, essendo inserita nella memoria della curatela nel giudizio d'impugnazione della dichiarazione fallimento la "frase inquietante" per cui "la soluzione obbligata della crisi d'impresa è solo il fallimento": il che sarebbe "un vero e proprio abuso nei confronti di molti imprenditori", provocando di fatto l'impossibilità in stato di crisi di applicare l'articolo 160 I.fall. 5.3 La corte territoriale avrebbe errato anche nel non ravvisare nelle attività elencate più sopra un intento doloso e/o gravemente colposo da cui giungere alla responsabilità ex articolo 2 I. 117/1988; e dovrebbe comunque essere oggetto di censura da questa Suprema Corte l'interpretazione che il giudice d'appello ha adottato dell'articolo 115 c.p.c. 5.4 Si ribadisce infine che sussisterebbe l'elemento soggettivo della fattispecie di cui all'articolo 2 appena citato, ricorrendo altresì violazione "del diritto dell'Unione Europea" nonché travisamento dei fatti, non potendosi attribuire al magistrato Gaetano una mera superficialità nell'interpretazione delle norme, "bensì una lettura arbitraria ed utilitaristica, in violazione dei basilari principi di terzietà ed imparzialità del giudice". 5.5 II motivo si conclude richiamando integralmente quanto addotto in sede d'appello sul quantum del danno, sostenendo che la richiesta di 5 milioni di euro "non solo è stata dimostrata attraverso le prove, ma non è stata scrutinata, tantomeno contestata, integrando a tutti gli effetti un argomento passibile di ammissione ex art. 115 c.p.c., come ampiamente ribadito in sede di appello a cui si richiama". 6. In primo luogo deve rilevarsi che non sussistono nella premessa del ricorso - come pure neanche nei motivi successivi, che non sono formulati in modo tale da ricostruire compiutamente quel che manca in premessa - una sia pur sintetica descrizione dei fatti che l'attuale ricorrente aveva messo a base della sua pretesa nella citazione di primo grado, né alcuna indicazione in ordine a di che cosa sarebbero state oggetto le prove testimoniali assunte, né, infine, alcuna sintesi del contenuto dei motivi d'appello che l'attuale ricorrente aveva proposto. Pertanto il ricorso presenta non pochi profili di inammissibiltà in riferimento al dettato dell'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. Qualora si volessero superare comunque tali profili, valgano le seguenti osservazioni sulla inconsistenza del suo contenuto. 7. Il primo motivo presenta una illustrazione formulata miscelando elementi di fatto (ripetendo sovente l'asserto che la condotta del magistrato Gaetano avrebbe dovuto non essere parcellizzata ma contestualizzata nel suo fine illecito) con alcuni, insufficienti ed assertivi, elementi di diritto, ma comunque in modo tale che il fatto prevalga al punto da costruire un terzo grado di merito; e per di più il motivo non dimostra neppure la necessaria autosufficienza in riferimento agli atti da cui emergerebbe quel che confusamente espone. 8. A prescindere dagli elementi di inammissibilità già sopra richiamati, il secondo motivo risulta puramente assertivo e non confuta in modo specifico quello che ha evidenziato la corte territoriale, ovvero che l'interpretazione oggetto della questione all'epoca non era uniforme, e proprio per sciogliere questa incertezza dovettero intervenire le Sezioni Unite: intervento che avvenne ben dopo gli atti attribuibili al magistrato Gaetano - il decreto di rigetto del concordato e la dichiarazione di fallimento risalgono al 2006, sette anni prima, come rimarca il giudice d'appello proprio nel passo riportato all'inizio del motivo -. Anche qui ricorre pertanto un ulteriore profilo di inammissibilità. 9. Il terzo motivo, se non sussistesse la già constatata inammissibilità del ricorso, sarebbe comunque evidentemente infondato, in quanto la non esecutorietà della sentenza di revoca non passata in giudicato è affermata da giurisprudenza consolidata, e dunque sia da quella citata dal giudice d'appello (Cass. sez. 1, 27 maggio 2013 n. 13100: "Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento - la cui esecutività in via provvisoria, disposta dall'art. 16, secondo comma, legge fall., non è suscettibile di sospensione, in considerazione della finalità della procedura fallimentare, diretta a privilegia gli interessi generali dei creditori rispetto all'interesse del debitore - possono essere rimossi, sia quanto alla determinazione dello "status" di fallito e sia quanto agli aspetti conservativi che al medesimo si ricollegano, soltanto col passaggio in giudicato della successiva sentenza di revoca resa in sede di opposizione, mentre anteriormente a tale momento può provvedersi, in via esclusivamente discrezionale, alla sospensione dell'attività liquida toria, principi su cui non hanno inciso le riforme del 2006 e del 2007. Risultano, infatti, ancora in vigore sia l'art. 16, secondo comma, legge fa Il. sia il principio della non sospensione della sentenza di fallimento per effetto della proposizione del reclamo, restando possibile, in tale caso, solo sospendere, ex art. 19 legge fa/I., la liquidazione dell'attivo."), sia dalle successive (tra gli arresti massimati seguenti in tal senso si sono pronunciate, fino ad epoca assai recente, Cass. sez. 1, 29 luglio 2014 n. 17191, Cass. sez. 6-1, ord. 17 gennaio 2018 n. 1073 e Cass. sez. 3, ord. 3 agosto 2021 n. 22153). L'argomento finale per cui il giudice Gaetano non avrebbe rispettato comunque la mancanza di esecutività affermata da tale giurisprudenza "nemmeno nelle attività compiute successivamente" non ha alcun senso, in quanto, se la revoca non era esecutiva, aveva il potere/dovere di procedere con le sue attività di giudice delegato al fallimento. 10. Infine, il quarto motivo ripropone, in sostanza, con maggiore presenza di elementi fattuali e insinuazioni/asserzioni contro la condotta del magistrato, quando era stato veicolato dal motivo precedente, e il quinto patisce una evidente carenza di autosufficienza. 11. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, le spese vive rimanendo limitate a quelle - eventualmente - prenotate a debito (cfr. Cass. sez. 2, ord. 11 settembre 2018 n. 22014). Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le
Sentenza Cassazione n. 05132/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris