CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 novembre 2025
Cassazione n. 12504/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10 settembre 2024 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; letta la memoria del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sua condanna alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per i reato di cui all'art. 337 cod. pen. Con un unico motivo di ricorso deduce plurimi vizi di violazione di legge sostanziale e processuale (artt. 163, 164, 165 cod. pen. e 445 comma 2 cod. proc. pen,) nonché di illogicità e contraddittorietà della motivazione etravisamento della prova in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena. Si rileva, in particolare, che: i) l'unico precedente in relazione al quale il ricorrente ha già ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena attiene a una sentenza di patteggiamento, risalente all'anno 2014, per il reato di furto, che risulta estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (si richiama, al riguardo, Sez. 3, n. 32492 del 2018), circostanza, questa, dedotta con l'atto di appello, ma non esaminata dalla Corte territoriale; ii) la Corte è incorsa in un travisamento allorché ha ritenuto che il ricorrente fosse gravato da un precedente di polizia, risultando lo stesso tratto in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale in data 17/4/2021, in quanto detto precedente è proprio quello cui si riferisce la condanna emessa nel presente procedimento; iii) quand'anche non si volesse ritenere estinto il precedente reato ai sensi del citato art. 445 cod. proc. pen., si rileva che non vi sono ostacoli per la concedibilità per la seconda volta dell'invocato beneficio. 2. Il procedimento è stato inizialmente fissato dinanzi alla Settima sezione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in vista della quale, il ricorrente, oltre a depositare una memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ha allegato della documentazione (in particolare l'ordinanza che ha dichiarato estinto il reato oggetto della citata sentenza di patteggiamento). Con provvedimento emesso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Settima sezione ha disposto la trasmissione del ricorso a questa Sezione, rilevando l'insussistenza di alcuna causa di inammissibilità dello stesso. 3. Il Procuratore Generale, nel concludere per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al diniego del beneficio richiesto, ha, in primo luogo, ritenuto fondato il dedotto travisamento del precedente di polizia specifico, e, quanto alla precedente concessione del beneficio con la sentenza di patteggiamento, richiamando Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Rv. 282377, ha osservato che sussiste una mera facoltà per il giudice di tenere conto del precedente oggetto di sentenza di patteggiamento, in relazione al quale sia poi intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. Ne deriva, pertanto, che, trattandosi, nel caso di specie, di un precedente di lieve entità (tentato furto risalente al 2014), è possibile concedere in questa Sede il beneficio della sospensione condizionale, non essendo necessari particolari accertamenti in punto di fatto, ai sensi dell'articolo 620, lettera I), cod. proc. pen. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha erroneamente formulato una prognosi negativa sulla sola base del precedente di polizia che risulta coincidere con il medesimo fatto cui si riferisce la condanna e senza alcuna considerazione degli altri precedenti penali del ricorrente, primo fra tutti quello oggetto della sentenza di patteggiamento in relazione al quale, come emerge dalla documentazione prodotta dal ricorrente, è stata dichiarata l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. 2.Contrariamente a quanto richiesto dal Procuratore Generale, il beneficio invocato non può essere concesso in questa Sede, essendo necessaria una valutazione di merito in ordine alla incidenza sul giudizio prognostico sia del precedente per tentato furto che degli ulteriori precedenti che sembrano emergere dalla stessa ordinanza depositata dal ricorrente. Va, infatti, considerato che l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529; Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, Rv. 276076). Del resto, anche il precedente citato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria ha affermato che ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377). 3. Alla luce di quanto sopra esposto, va, dunque, disposto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. 3 P.Q.M