CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 novembre 2021
Cassazione n. 46068/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cye ha concluso chiedendo 6&- • ,11;t7 - udito il il dife ore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.E' proposto ricorso per cassazione dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta, in data 15 novembre 2021, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di cui agli artt. 110, 479 c.p., al medesimo ascritto in concorso con [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Col primo motivo lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla affermata sussistenza del reato contestato, evidenziando la carenza dell'elemento soggettivo ai sensi dell'art. 110 cod. pen. Il privato concorre nel reato posto in essere dal pubblico ufficiale in presenza di quel proposito criminoso di perseguimento dello stesso fine del pubblico ufficiale assolutamente carente in Cordaro giacché dall'esame di quanto è emerso dall'istruttoria dibattimentale in nessun modo è venuto in rilievo l'intento di quest'ultimo di concorrere nel delitto di falso ideologico in atto pubblico proprio del pubblico ufficiale. 1.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla configurabilità del "falso innocuo". 2. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.11 ricorso è inammissibile Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Tutti i motivi di ricorso sono stati già compiutamente trattati nella sentenza impugnata con motivazione congrua e priva di illogicità. Il ricorso reitera in questa sede le medesime questioni senza confrontarsi con quanto affermato dai giudici di merito. Peraltro, si tratta di un ricorso interamente incentrato sul merito, con il quale si chiede una diversa valutazione dei fatti adeguatamente vagliati dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado sulla base di aspetti già disattesi con corretti argomenti giuridici, come si evince in particolare dalla lettura della pagina 8 della sentenza impugnata dedicata alla vicenda che ha visto coinvolti Fulgione e il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - che è solo una delle tante che hanno visto come protagonista la medesima funzionaria [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva instaurato una vera e propria prassi in tal senso nell'ambito della procedura semplificata relativa all'immatricolazione, reinnmatricolazione e registrazione della proprietà dei veicoli alla stessa delegata dalla pubblica amministrazione quale titolare dello STA (sportello telematico dell'automobilista), secondo la quale la stessa attestava falsamente che la sottoscrizione da parte del venditore della certificazione di proprietà del veicolo venduto fosse intervenuta in sua presenza mentre invece la stessa era stata apposta in altra sede. In particolare, il giudice di merito ha già osservato quanto al contestato concorso dell'imputato nel falso commesso attraverso l'attestazione di [OSCURATO:PERSONA], che dall'istruttoria dibattimentale era emerso che nel 2014 [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato un ciclomotore presso la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] lasciando in permuta la propria moto al legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva personalmente curato il passaggio di proprietà raggiungendo il Bellone successivamente presso il negozio in cui lavorava al fine di fargli firmare dei documenti. Ebbene, il Bellone aveva dichiarato con certezza di non essersi mai recato presso alcuna agenzia al fine di effettuare il passaggio di proprietà della moto ceduta a Cordaro e di avere sottoscritto l'apposito documento nel negozio dove lavorava, di tal che anche con riferimento a tale passaggio di proprietà, la Corte di appello conclude che non può che affermarsi la fondatezza della ricostruzione accusatoria, essendo palese la riferibilità della condotta sia a [OSCURATO:PERSONA] che a Cordaro. Ha in altri termini concluso la Corte di appello che alla stregua delle risultanze acquisite deve ritenersi pacifico che [OSCURATO:PERSONA] non abbia adempiuto all'obbligo di accertare anche l'identità del venditore dei beni in questione, attestando falsamente di avervi provveduto, essendo pacificamente emerso che la sottoscrizione del venditore - anche in tal caso - è stata apposta in precedenza ed altrove, in ogni caso non alla sua presenza; e nel caso di specie la sottoscrizione è stata apposta altrove grazie alla condotta del ricorrente che si recò presso il venditore al quale faceva sottoscrivere l'atto in assenza della [OSCURATO:PERSONA]; questa quindi, nell'autenticare, quale pubblico ufficiale per la funzione svolta, la firma apposta dal venditore non in sua presenza, senza previa verifica dell'identità del firmatario, attestava falsamente nel certificato di proprietà che la firma del venditore - Bellone - era stata apposta in sua presenza presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA]. laddove essa era stata apposta con l'intermediazione di Cordaro in altro luogo e non alla sua presenza. 3.1.manifestamente infondato è anche il secondo motivo con cui si sostiene che si sarebbe trattato di falso innocuo; né è correttamente richiamata nel ricorso la pronuncia n. 5896 del 2020, la cui lettura integrale, e non solo della massima, consente di precisare che il falso innocuo è quello, tra gli altri, che non esplica effetti sulla sua funzione documentale e sulla attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Imnnordino, Rv. 248395); di tal chè nel caso in esame non si versa affatto in una ipotesi di falso innocuo; ed anche al riguardo la Corte di appello si era già espressa in maniera adeguata, affermando che la falsità in questione, in considerazione della valenza probatoria dell'atto cui afferisce, anche a fini diversi da quelli per il quale il documento è stato predisposto, non può ritenersi innocua essendo di per sé idonea a vulnerare l'interesse della genuinità del documento (cfr. Sez. 5, n. 23891 del 18/03/2019, Rv. 275559 - 01).4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa deHe ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.